Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 22925/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22925/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22925/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Asti assolveva l'imputato Diaz Cepeda Edward Alejandro dai reati di cui agli artt. 337 e 651 cod. pen., per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Secondo l'imputazione, il Diaz il 18 aprile 2020 aveva usato violenza nei confronti di due carabinieri, per opporsi a costoro che lo avevano sottoposto a controllo in relazione alla inosservanza della normativa restrittiva per il contenimento della pandemia "Covid 19", chiedendogli di esibire i documenti per la sua identificazione, divincolandosi dalla presa degli operanti (capo A); nonché si era rifiutato di fornire ai carabinieri nella suddetta circostanza i documenti e dichiarare le sue generalità (capo B). Il Giudicante riteneva i fatti di particolare tenuità, come confermava anche la incensuratezza dell'imputato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 337 cod. pen; Sentenza — n. 22925/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Quest'ultima versione è stata ripresa nel nuovo testo dell'art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d.lgs n. 150 del 2022 (se pur diversamente sistemat anche alla luce delle ultime novelle della I. 14 luglio 2023, n. 93.Le modifiche apportate al testo vigente all'epoca del fatto hanno determinato una più selettiva esclusione della causa di non punibilità nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis cod. pen., ritenendo non più sufficiente la mera qualifica soggettiva di pubblico ufficiale e richiedendo che deve trattarsi "di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni", evidentemente a tutela di quei soggetti ritenuti più esposti alle suddette condotte.

Parole chiave

Generato dall'IA
eccezione di illegalità reati qualificati contro gli stupefacenti permesso di promuovere un procedimento penale punibilità esenzione dalla pena impunità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
pen., per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica indicato in epigrafe, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 337 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti nel procedimento a carico di Diaz Cepeda Edward Alejandro, nato a Santo Domingo il 04/01/2001 avverso la sentenza del 30/09/2022 del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Asti assolveva l'imputato Diaz Cepeda Edward Alejandro dai reati di cui agli artt. 337 e 651 cod. pen., per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Secondo l'imputazione, il Diaz il 18 aprile 2020 aveva usato violenza nei confronti di due carabinieri, per opporsi a costoro che lo avevano sottoposto a controllo in relazione alla inosservanza della normativa restrittiva per il contenimento della pandemia "Covid 19", chiedendogli di esibire i documenti per la sua identificazione, divincolandosi dalla presa degli operanti (capo A); nonché si era rifiutato di fornire ai carabinieri nella suddetta circostanza i documenti e dichiarare le sue generalità (capo B). Il Giudicante riteneva i fatti di particolare tenuità, come confermava anche la incensuratezza dell'imputato.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica indicato in epigrafe, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., avendo il Tribunale applicato la disposizione nonostante la previsione ostativa per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., quando "il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343".

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. All'epoca della commissione del fatto (18 aprile 2020) era vigente la disposizione dell'ad 131-bis cod. pen. che considerava l'offesa non di particolare tenuità "nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni" (d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modd. dalla legge 8 agosto 2019, n. 7). Tale disposizione è stata in seguito interpolata dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. con modd. dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 173, che ha così indicato le fattispecie ostative: "ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, e nell'ipotesi di cui all'articolo 343".

Quest'ultima versione è stata ripresa nel nuovo testo dell'art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d.lgs n. 150 del 2022 (se pur diversamente sistemat anche alla luce delle ultime novelle della I. 14 luglio 2023, n. 93.Le modifiche apportate al testo vigente all'epoca del fatto hanno determinato una più selettiva esclusione della causa di non punibilità nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis cod. pen., ritenendo non più sufficiente la mera qualifica soggettiva di pubblico ufficiale e richiedendo che deve trattarsi "di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni", evidentemente a tutela di quei soggetti ritenuti più esposti alle suddette condotte.

3. Ebbene, anche considerando la più favorevole disciplina, contenuta nella versione da ultimo vigente, rispetto a quella applicabile all'epoca del fatto, la qualifica dei soggetti passivi (un maresciallo dei carabinieri e un carabiniere semplice nell'esercizio delle loro funzioni - ovvero di controllo dell'osservanza delle misure di contenimento della pandemia nella prima fase dell'emergenza "Covid 19") rendeva nel caso in esame in ogni caso inapplicabile la causa di non punibilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., come dedotto nel ricorso. Ne consegue pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tale reato, in quanto il Tribunale è incorso nella denunciata violazione di legge. Va disposto il rinvio al giudice competente per l'appello, a norma dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 337 cod. pen. e rinvia per nu9yoiudizio su tale reato alla