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Sentenza — n. 22920/2024 — snpen Generato dall'IA

Civil party's appeal dismissed due to withdrawal of civil party status extinguishing the civil procedural relationship.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22920/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil party's appeal inadmissible because the special power of attorney was revoked, extinguishing the civil procedural relationship under Article 82 of the Code of Criminal Procedure. The court held that since the civil party status was withdrawn after the appeal was filed, the judge could no longer rule on civil matters, rendering the appeal void. Consequently, the request to annul the lower court's decision was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 82, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The withdrawal of the civil party's status by the special power of attorney extinguishes the civil procedural relationship, rendering any subsequent appeal inadmissible as there are no longer civil provisions to eliminate.

Parole chiave

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withdrawal of civil party extinction of procedural relationship inadmissibility of appeal special power of attorney civil provisions elimination domanda d'asilo di cittadino nigeriano ricorso costituzionale all'estero procedura civile internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 82, comma 3 cod. proc. pen.
Lucia, va rammentato che tale atto comporta l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale, impedendo, ex art. 82, comma 3 cod. proc. pen., al giudice penale di decidere ulteriormente sulle statuizioni civili di una sentenza relativa a un rapporto processuale ormai estinto (Sez.
Art. 592, comma 4 cod. proc. pen.
Né la revoca della costituzione di parte civile può comportare l'annullamento della condanna pronunciata dalla Corte di appello nei confronti della parte civile al pagamento delle spese processuali, dovute all'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'art. 592, comma 4 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
La parte ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cessazione la parte civile, Repubblica Federale della Nigeria, denunciando, a mezzo di difensore e 2 C procuratore speciale, i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 360 cod. proc. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 360 cod. proc. pen., quanto ai parametri di valutazione dell'appello della parte civile e alle doglianze proposte dalla parte civile.
art. 82, comma 3 cod. proc. pen
Lucia, va rammentato che tale atto comporta l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale, impedendo, ex art. 82, comma 3 cod. proc. pen., al giudice penale di decidere ulteriormente sulle statuizioni civili di una sentenza relativa a un rapporto processuale ormai estinto (Sez.
art. 592, comma 4 cod. proc. pen
Né la revoca della costituzione di parte civile può comportare l'annullamento della condanna pronunciata dalla Corte di appello nei confronti della parte civile al pagamento delle spese processuali, dovute all'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'art. 592, comma 4 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
La parte ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. civ. 3, n. 2041 del 29/01/2010
Sez. 1 civ., n. 12951 del 05/12/1992
Sez. 1 civ., n. 12951 del 05/12/1992, Rv.
Sez. 5, n. 38741 del 10/07/2019
pen., al giudice penale di decidere ulteriormente sulle statuizioni civili di una sentenza relativa a un rapporto processuale ormai estinto (Sez. 5, n. 38741 del 10/07/2019, Rv.
Sez. U, n. 41476 del 25/10/2005
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile 1. Repubblica Federale della Nigeria nel procedimento nei confronti di 2. Casula Roberto, nato a Cagliari il 22/05/1962 3. Armanna Vincenzo, nato a Piazza Armerina il 27/02/1972 4. Scaroni Paolo, nato a Vicenza il 28/11/1946 5. Descalzi Claudio, nato a Milano il 27/02/1955 6. Bisignani Luigi, nato a Milano il 18/10/1953 7. Etete Dan, nato in Nigeria il 10/01/1945 8. Falcioni Gianfranco, nato a Domodossola il 14/04/1945 9. Agaev Ednan Tofik Ogly, nato in Azerbaigian il 25 /10/1956 10. Pagano Ciro Antonio, nato in Canada il 10/03/1962 11. Brinded Malcom, nato in Gran Bretagna il 18/03/1953 12. Robinson Peter, nato in Australia il 26/10/1962 13. Copleston John, nato in Gran Bretagna il 26/01/1952 14. Colegate Jonathan Guy, nato in Gran Bretagna il 28/08/1966 15. Royal Dutch Shell p.l.c.

16. Eni s.p.a.

17. Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd.

18. Shell Uk Ltd.

19. Shell Exploration and Production Africa Ltd. avverso la sentenza del 11/11/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la parte civile, avv. Lucio Licia, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, quanto alla condanna alle spese, e l'accoglimento dell'istanza di estinzione; uditi i difensori, avv.

Angelo Staniscia (per Armanna), che ha rilevato la irregolarità della procura speciale rilasciata dalla parte civile e ha concluso chiedendo di procedersi oltre; avv. Paola Severino (per Descalzi), avv. Giuseppe Fornari (per Casula, anche in sostituzione dell'avv. Guido Carlo Alleva), avv. Enrico Maria De Castiglione (per Scaroni), avv. Federica Rinaldini (per Pagano), avv. Luisa Mazzola (in sostituzione dei difensori avv. Francesco Mucciarelli, Bruno Cova, Giuseppe Bianchi, Francesco D'Alessandro, Marco Calleri r Andrea Rossetti e Chiara Padovani, per Egaev, Brinded, Robinson, Copleston, Collegate, Royal Duc:th Shell, Shell Uk, Shell Petroleum, Shell Exploration and Production Africa), che hanno concluso associandosi alle richieste del Procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza dell'Il novembre 2022, la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile, per rinuncia, l'appello del Pubblico Ministero e rigettava l'appello della parte civile, Repubblica Federale della Nigeria, avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 17 marzo 2021, che aveva assolto gli imputati in epigrafe indicati ed escluso la responsabilità dec;ili enti Eni s.p.a e Royal Dutch Shell p.l.c. perché il fatto non sussiste, rigettando per l'effetto le domande sulle questioni civili. Gli imputati Scaroni, Descalzi, Casula, Armanna, Pagano, Agaev, Bisignani, Falcioni, Etete, Brinded, Colegate, Copleston e Robinson erano stati rinviati a giudizio in ordine al reato di corruzione internazionale, mentre i due enti sopra indicati erano stati chiamati a rispondere dell'illecito amministrativo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cessazione la parte civile, Repubblica Federale della Nigeria, denunciando, a mezzo di difensore e 2 C procuratore speciale, i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 360 cod. proc. pen., quanto ai parametri di valutazione dell'appello della parte civile e alle doglianze proposte dalla parte civile. La difesa, richiamando a sostegno la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, sostiene che la Corte di appello non abbia fatto corretta applicazione del diverso standard probatorio previsto laddove venga in esame in sede penale soltanto la responsabilità civile.

3. Disposta la trattazione orale del procedimento, a seguito di richiesta formulata nei termini previsti sia dal Procuratore generale in sede sia da alcune parti private, con successiva comunicazione del 16 novembre 2023, il difensore e procuratore speciale della parte civile ricorrente, ha depositato l'atto di revoca a sua firma della costituzione di parte civile nei confronti di tutte le controparti processuali. In data 15 aprile 2024 il medesimo difensore ha rappresentato alla Suprema Corte che, a seguito della suddetta revoca, è venuto meno l'interesse alla trattazione orale in precedenza richiesta e ha chiesto che sia dichiarata la estinzione del rapporto processuale relativo alle statuizioni civili.

A seguito di tali comunicazioni, i difensori di Claudio Descalzi e di Paolo Scaroni hanno chiesto alla Suprema Corte di dichiarare d'ufficio l'estinzione del rapporto processuale e conseguentemente cancellare dal ruolo l'udienza fissata in data 7 maggio 2024; i difensori di Royal Dutc:h Shell plc, di Malcolm Brinded, di Peter Robinson, di John Copleston e di Jonathan Guy Colegate, di Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd, di Shell UK Ltd e di Shell Exploration and Production Africa Ltd hanno dichiarato di accettare la rinuncia alla trattazione orale del presente procedimento e hanno formulato le loro conclusioni, chiedendo che la Corte di cassazione pronunci la inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la intervenuta revoca della costituzione della parte civile.

2. Va preliminarmente ribadito il principio, già affermato in tema di disciplina emergenziale Covid-19, secondo cui la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza (in motivazione la Corte ha precisato che, ove si consentisse il mutamento del rito per effetto della rinuncia unilaterale alla discussione, verrebbero leso il diritto di difesa delle altre parti che hanno riposto legittimo affidamento sulla possibilità di rassegnare conclusioni orali, non provvedendo al deposito di conclusioni scritte). (Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, Rv. 281520). Nel caso in esame, risulta che solo le parti private hanno rinunciato alla trattazione orale del procedimento, ragion per cui si è proceduto in udienza pubblica.

3. Quanto all'atto di revoca della costituzione di parte civile, va rilevato che è stata depositata in atti la procura speciale rilasciata il 16 novembre 2023, con atto pubblico notarile, dall'Ambasciatore di Nigeria in carica in Italia all'avv. Lucio Lucia al fine di provvedere alla revoca della costituzione della parte civile nei confronti di tutte le parti processuali (persone fisiche e giuridiche) del procedimento pendente presso la Corte di cassazione R.G. n. 23920/23. Pertanto, trattandosi di atto compiuto in Italia (presso lo studio del notaio), secondo le forme previste dal nostro ordinamento, non sono pertinenti i rilievi sollevati in sede di discussione dalla difesa di Armanna, che riguardano il diverso tema della legalizzazione o del ricorso ad altre formalità (le cosiddette "apostille") previste per validità in Italia di "atti rilasciati da autorità straniere".

La procura speciale inoltre è stata rilasciata in Italia dall'Ambasciatore dello Stato della Nigeria ovvero da autorità che, secondo pacifica giurisprudenza, ha la funzione di rappresentare ad ogni effetto il proprio Stato presso quello straniero dove è accreditato, non esaurendosi la sua attività nel campo strettamente politico e pubblico, ma estendendosi altresì - senza che vi osti alcuna norma di diritto internazionale -, ad ogni altro campo, compreso quello privatistico, nel quale sia necessario tutelare gli interessi dello Stato rappresentato; con la conseguenza che l'ambasciatore è legittimato, in quanto tale, a rappresentare il proprio Stato nei giudizi in cui questa sia parte ancorché relativi a rapporti privatistici, come quello in materia di risarcimento dei danni da fatto illecito, senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare, svolgendosi il potere rappresentativo attraverso un rapporto di compenetrazione organica (tra tante, Sez. civ. 3, n. 2041 del 29/01/2010, Rv. 611266;

Sez. 1 civ., n. 12951 del 05/12/1992, Rv. 479916). Stante pertanto la regolarità della revoca della costituzione di parte civile presentata dal procuratore speciale, nonché difensore avv. Lucia, va rammentato che tale atto comporta l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale, impedendo, ex art. 82, comma 3 cod. proc. pen., al giudice penale di decidere ulteriormente sulle statuizioni civili di una sentenza relativa a un rapporto processuale ormai estinto (Sez. 5, n. 38741 del 10/07/2019, Rv. 276649). Ne consegue quindi che la revoca della costituzione di parte civile, intervenuta dopo la presentazione del ricorso per cassazione, determina l'inammissibilità del ricorso stesso per la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile in sede penale.

Non essendoci statuizioni civili da eliminare, non può essere accolta la richiesta formulata dalla parte civile di annullamento della sentenza impugnata. Né la revoca della costituzione di parte civile può comportare l'annullamento della condanna pronunciata dalla Corte di appello nei confronti della parte civile al pagamento delle spese processuali, dovute all'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'art. 592, comma 4 cod. proc. pen. 31 capo della decisione che condanna alle spese del processo anticipate dallo Stato non riguarda infatti l'azione civile, né la responsabilità civile dell'imputato, ma solo la diversa responsabilità della parte privata per le spese del processo conseguenti all'esercizio del potere di impugnazione (così Sez.

U, n. 41476 del 25/10/2005, Misiano).

4. Conclusivamente, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. La parte ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerata la causa della inammissibilità, il Collegio ritiene che non vi sia ragione per disporre la condanna alla sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso p