Sentenza — n. 22830/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon atto del proprio difensore, il cittadino albanese Niko Kreka (alias Niko Stefa) impugna la sentenza della Corte di appello di Venezia del 29 aprile scorso, che ne ha disposto la consegna al Regno del Belgio, in esecuzione di mandato d'arresto europeo emesso il 19 febbraio precedente dal Giudice istruttore del Tribunale di prima istanza di Nemour, in quello Stato, dinanzi al quale il ricorrente è attualmente sottoposto a procedimento penale per il reato di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22830/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso consta di due motivi: I) violazione dell'art. 18, lett. b), legge n. 69 del 2005, trattandosi di fatto per il quale il consegnando è stato già giudicato con sentenza definitiva dal Tribunale di Bruxelles del 9 aprile scorso; II) violazione dell'art. 6, legge n. 69, cit., per insufficiente specificazione della condotta delittuosa sottesa al mandato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Kreka Niko (alias Niko Stefa), nato a Polican (Albania) il 03/10/1977 avverso la sentenza emessa il 29/04/2024 dalla Corte di appello di Venezia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con atto del proprio difensore, il cittadino albanese Niko Kreka (alias Niko Stefa) impugna la sentenza della Corte di appello di Venezia del 29 aprile scorso, che ne ha disposto la consegna al Regno del Belgio, in esecuzione di mandato d'arresto europeo emesso il 19 febbraio precedente dal Giudice istruttore del Tribunale di prima istanza di Nemour, in quello Stato, dinanzi al quale il ricorrente è attualmente sottoposto a procedimento penale per il reato di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
2. Il ricorso consta di due motivi: I) violazione dell'art. 18, lett. b), legge n. 69 del 2005, trattandosi di fatto per il quale il consegnando è stato già giudicato con sentenza definitiva dal Tribunale di Bruxelles del 9 aprile scorso; II) violazione dell'art. 6, legge n. 69, cit., per insufficiente specificazione della condotta delittuosa sottesa al mandato.
3. Nelle more della presente udienza, il ricorrente, per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale, ha trasmesso in cancelleria atto di rinuncia al ricorso.
4. A norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione ne determina l'inammissibilità.
5. A mente dell'art. 616, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ancorché per rinuncia all'impugnazione, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere che la rinuncia del Kreka sia stata determinata da sopravvenuta carenza d'interesse per causa non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso in Roma