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Sentenza — n. 22825/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22825/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22825/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Francesca Ferri ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova della ricorrente. Deduce due motivi di seguito esposti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1 Violazione dell'art. 168-quater cod. pen. in quanto la revoca della messa alla prova è stata disposta per un motivo non previsto dalla legge ovvero per la pendenza a carico della ricorrente di altro procedimento per fatti commessi nel 2019, in epoca antecedente l'ordinanza di sospensione. Si rileva che l'art. 168-quater cod. pen. consente la revoca solo per la commissione di un reato durante la messa alla prova 1.2. Violazione dell'art. 464-octies cod. proc. pen. in quanto detta revoca è stata disposta d'ufficio senza contraddittorio tra le parti.

Regesto Legislator

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art. 168-quater cod. pen; Sentenza — n. 22825/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Preliminarmente rileva il Collegio che non può essere presa in considerazione la sopravvenuta rinuncia al ricorso in quanto effettuata dal difensore privo di procura speciale.

Parole chiave

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sospensione dell'istruzione revoca della sospensione condizionale abbandono del procedimento restituzione in pristino procedura di ricusazione sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 168-quater cod. pen
1.1 Violazione dell'art. 168-quater cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ferri Francesca nata a Casamassima il 5/4/1978 avverso l'ordinanza emessa il 24 novembre 2023 dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Francesca Ferri ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova della ricorrente. Deduce due motivi di seguito esposti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1 Violazione dell'art. 168-quater cod. pen. in quanto la revoca della messa alla prova è stata disposta per un motivo non previsto dalla legge ovvero per la pendenza a carico della ricorrente di altro procedimento per fatti commessi nel 2019, in epoca antecedente l'ordinanza di sospensione. Si rileva che l'art. 168-quater cod. pen. consente la revoca solo per la commissione di un reato durante la messa alla prova 1.2. Violazione dell'art. 464-octies cod. proc. pen. in quanto detta revoca è stata disposta d'ufficio senza contraddittorio tra le parti.

2. Con successiva memoria il difensore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Preliminarmente rileva il Collegio che non può essere presa in considerazione la sopravvenuta rinuncia al ricorso in quanto effettuata dal difensore privo di procura speciale.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento ha una valenza assorbente rispetto all'esame del secondo motivo. L'ordinanza impugnata, infatti, è priva di motivazione in ordine alle ragioni che hanno determinato la revoca del beneficio, revoca che, ai sensi dell'art. 168-quater cod. pen., può essere disposta qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;

2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.3. Alla luce di quanto sopra esposto, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di Bari. Così deciso il 30 aprile 2024 Il