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Sentenza — n. 22808/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22808/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22808/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Francesco Conti ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi nove di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Deduce due motivi di ricorso, che in quanto logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente. Il ricorrente censura il punto della decisione relativo al diniego della sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata e deduce vizi di violazione di legge e di insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Sostiene il ricorrente che la motivazione posta a fondamento del diniego (ovvero il giudizio negativo sulla sua personalità in quanto gravato da precedenti penali), oltre ad essere insufficiente, è in contrasto con il minimo disvalore del fatto (si è allontanato da casa per qualche ora al fine di andare a pesca) e con il trattamento sanzionatorio inflitto previo riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 22808/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto generico e di contenuto meramente confutativo, tendendo a sollecitare una non consentita diversa valutazione degli elementi fattuali incidenti sul giudizio prognostico riservato al potere discrezionale del giudice di merito. Rileva, al riguardo, il Collegio che la Corte territoriale ha fatto un corretto esercizio di tale potere, formulando un giudizio prognostico negativo e di complessiva inadeguatezza della pena sostitutiva ad assicurare la rieducazione del ricorrente, sulla base di argomenti, relativi alla sua personalità ed ai suoi precedenti penali, non manifestamente illogici nè contraddittori.

Parole chiave

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attenuazione libera della pena remissione della pena pena privativa della libertà adeguamento della pena abbandono del procedimento penale misura di contenzione

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Francesco Conti ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi nove di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 133 cod. pen
689 del 1981 rimette, infatti, alla discrezionalità del giudice, da esercitare sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Conti Francesco nato a Saronno il 4/2/1986 avverso la sentenza emessa il 21 novembre 2022 dalla Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. Andrea Faraon, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Francesco Conti ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi nove di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Deduce due motivi di ricorso, che in quanto logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente. Il ricorrente censura il punto della decisione relativo al diniego della sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata e deduce vizi di violazione di legge e di insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Sostiene il ricorrente che la motivazione posta a fondamento del diniego (ovvero il giudizio negativo sulla sua personalità in quanto gravato da precedenti penali), oltre ad essere insufficiente, è in contrasto con il minimo disvalore del fatto (si è allontanato da casa per qualche ora al fine di andare a pesca) e con il trattamento sanzionatorio inflitto previo riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e di contenuto meramente confutativo, tendendo a sollecitare una non consentita diversa valutazione degli elementi fattuali incidenti sul giudizio prognostico riservato al potere discrezionale del giudice di merito. Rileva, al riguardo, il Collegio che la Corte territoriale ha fatto un corretto esercizio di tale potere, formulando un giudizio prognostico negativo e di complessiva inadeguatezza della pena sostitutiva ad assicurare la rieducazione del ricorrente, sulla base di argomenti, relativi alla sua personalità ed ai suoi precedenti penali, non manifestamente illogici nè contraddittori.

L'art. 58 della legge n. 689 del 1981 rimette, infatti, alla discrezionalità del giudice, da esercitare sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva. Va, tuttavia, ribadito che, al pari della determinazione della pena, il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non richiede l'esame di tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo tale giudizio fondarsi sulla valenza prevalente attribuita ad uno di tali elementi quali, ad esempio, come nel caso di specie, i precedenti penali (Sez. 7 , n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876;

Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Di Pasquale, Rv. 256725) ovvero l'inefficacia della sanzione sostitutiva richiesta (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717).

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 aprile 2024 Il Consigliere este