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Sentenza — n. 22278/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming new prosecution law overrides final criminal judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22278/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Francesco Fagotto's appeal inadmissible regarding a final conviction for aggravated fraud. Fagotto argued that a subsequent law change allowing private prosecution should override the final judgment to protect his liberty rights. The court ruled that legislative changes regarding procedural rules do not constitute new evidence required for revision after a judgment becomes final.

Regesto Legislator

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Art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A subsequent legislative modification altering the admissibility of prosecution cannot be considered new evidence for the purpose of criminal revision once a judgment has become final and binding.

Parole chiave

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criminal revision new evidence rule procedural change final judgment private prosecution lex posterior judicial finality revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p.
era stata introdotta dopo il passaggio in giudicato della sentenza, non potendo, pertanto, ritenersi prova nuova ai sensi dell'art. 630, comma 1 lett.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 2 cod. pen.
274734 - 01) — questa Corte ha ritenuto che della modifica normativa in tema di procedibilità, favorevole per l'imputato, deve tenersi conto ma ciò solo nei procedimenti "ancora pendenti" e pur sempre nell'ottica dell'art. 2 cod. pen. (cfr.
Art. 49 Carta dei diritti di Nizza
Art. 27 Cost.
art. 27 Cost
art. 630 cod. proc. pen
c) dell'art. 630 cod. proc. pen., che consente la revisione della sentenza "se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art.
art. 2 cod. pen
274734 - 01) — questa Corte ha ritenuto che della modifica normativa in tema di procedibilità, favorevole per l'imputato, deve tenersi conto ma ciò solo nei procedimenti "ancora pendenti" e pur sempre nell'ottica dell'art. 2 cod. pen.
art. 640 cod. pen
Situazione, quest'ultima, non sussistente nella specie, atteso che la modifica normativa sulla procedibilità del reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero — della sanzione pecuniaria di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 3764 del 28/02/1995, Lazzeri
Sez. 5, n. 3764 del 28/02/1995, Lazzeri, Rv.
Sez. 4, n. 17170 del 31/01/2017, M.
201059; Sez. 4, n. 17170 del 31/01/2017, M., Rv.
Sez. 2, n. 14987 del 9/01/2020, Pravadelli
Sez. 2, n. 14987 del 9/01/2020, Pravadelli, Rv.
Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, Mohannmad Razzaq
Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio
Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fagotto Francesco, nato a Portogruaro il 15/1/1951 avverso la sentenza del 17/7/2023 della Corte di appello di Bologna Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; letta la memoria di replica, depositata dall'Avv. Sara Frattolin, difensore del ricorrente, che, in replica alle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, ha reiterato le deduzioni del ricorso, di cui ha chiesto l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 luglio 2023 la Corte di appello di Bologna ha respinto la richiesta di revisione proposta da Francesco Fagotto avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, con cui è stata confermata la sentenza di condanna per il reato di truffa aggravata ex art. 61 n. 7 cod. pen.

2. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Francesco Fagotto, che ha dedotto inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 2, comma 4, cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., 7 CEDU e 49 CDFUE. Premesso che nelle more del ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile in data 19 gennaio 2022, erano intervenute la remissione di querela e la successiva accettazione e premesso che l'istanza di revisione era stata rigettata poiché la previsione relativa alla procedibilità a querela per il reato di cui agli artt. 640 e 61 n. 7 cod. pen. era stata introdotta dopo il passaggio in giudicato della sentenza, non potendo, pertanto, ritenersi prova nuova ai sensi dell'art. 630, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., il ricorrente ha affermato che la nuova disciplina, che rende il reato in questione procedibile a querela, deve prevalere anche sul giudicato, per il principio di proporzione, sancito anche dall'art. 49 della Carta dei diritti di Nizza, che impedisce l'applicazione di una sanzione penale non più necessaria, in quanto non più proporzionata al disvalore della condotta posta in essere.

Secondo il ricorrente, se la pretesa punitiva dello Stato viene rimessa anche con lex posterior all'iniziativa privata (querela) e tale iniziativa è stata abdicata con remissione di querela prima del giudicato formale, sarebbe in contrasto con l'art. 27 Cost., oltre che con i principi unionali sopra richiamati, sacrificare il diritto inviolabile alla libertà personale a quello dell'intangibilità del giudicato. Si dovrebbe affermare, quindi, che nel bilanciamento tra il valore costituzionale dell'intangibilità del giudicato e il diritto fondamentale e inviolabile alla libertà personale va data prevalenza a quest'ultimo, non potendosi tollerare che uno Stato di diritto assista inerte all'esecuzione di pene non conformi alla Cedu e, quindi, alla Carta fondamentale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La questione sottoposta all'attenzione di questa Corte riguarda il caso di una sentenza di condanna relativa a un reato procedibile di ufficio sia al momento della sua consumazione che all'epoca della pronuncia della sentenza e che, solo in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza stessa, per effetto di una riforma normativa, è divenuto procedibile a querela di parte. Al riguardo, premesso che l'istituto della revisione è un mezzo di impugnazione straordinario, che può essere esperito esclusivamente nei casi tassativamente indicati dalla legge, e premesso, altresì, che nella situazione in esame l'unica ipotesi di revisione che può essere presa in considerazione è quella di cui alla lett.

c) dell'art. 630 cod. proc. pen., che consente la revisione della sentenza "se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631", deve rilevarsi che la riforma normativa, che ha portato alla modifica della procedibilità del reato, per il quale è intervenuta la pronuncia di condanna, non può essere considerata "nuova prova". Il caso in esame è dunque diverso da quelli (pure oggetto di pronunce di questa Corte: ad es.

Sez. 5, n. 3764 del 28/02/1995, Lazzeri, Rv. 201059; Sez. 4, n. 17170 del 31/01/2017, M., Rv. 269826), in cui la legge "già" prevedeva che, ricorrendo certe condizioni (se del caso oggetto di prova di nuova scoperta), i fatti-reato erano procedibili a querela di parte; esso riguarda, invece, un mutamento della condizione di procedibilità del reato, derivante da una modifica normativa intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza della quale si chiede la revisione: modifica normativa di certo non assimilabile al concetto di "prova nuova" (in questi termini cfr.:

Sez. 2, n. 14987 del 9/01/2020, Pravadelli, Rv. 279197 - 01). 2.1. A ciò si aggiunge il rilievo che — fermo restando l'oramai consolidato principio dottrinale e giurisprudenziale della natura mista, sostanziale e processuale, della querela (cfr. Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, dep. 2019, Mohannmad Razzaq, Rv. 274734 - 01) — questa Corte ha ritenuto che della modifica normativa in tema di procedibilità, favorevole per l'imputato, deve tenersi conto ma ciò solo nei procedimenti "ancora pendenti" e pur sempre nell'ottica dell'art. 2 cod. pen. (cfr.

Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651 - 01). Situazione, quest'ultima, non sussistente nella specie, atteso che la modifica normativa sulla procedibilità del reato di cui all'art. 640 cod. pen. è entrata in vigore dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna del ricorrente.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero — della sanzione pecuniaria di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr