Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest after separate proceedings suspended extradition detention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant lacked legal interest following a separate court order suspending the extradition detention title. Although the lower court incorrectly referred the matter to another authority, the appellant had already obtained a substitution to home detention in a distinct proceeding. The Court ruled that the suspension of extradition did not automatically remove the need for a specific measure, but the subsequent suspension of the extradition title rendered the current appeal moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 c.p.p.; Art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020: An appeal is inadmissible for lack of interest when a subsequent judicial decision suspends the specific detention title underlying the appeal, rendering the contested measure no longer applicable to the appellant's current status.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gjura Emanuel, nato il 13/01/1986 in Albania avverso l'ordinanza in data 12/02/2024 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 12/02/2024 la Corte di appello di Genova ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza presentata da Emanuel Gjura, volta ad ottenere la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari in comunità terapeutica: ha rilevato la Corte che il procedimento di estradizione nell'ambito del quale era stata applicata la misura, si era esaurito e che Gjura era detenuto per altra causa, essendo competente altra A.G.
2. Ha proposto ricorso Gjura tramite il suo difensore, deducendo violazione di legge. Segnala che a seguito della sentenza della Corte di appello, era intervenuto il decreto del Ministro della Giustizia che aveva rinviato l'esecuzione dell'estradizione, essendo il ricorrente detenuto per motivi di giustizia italiana. Nell'ambito del separato procedimento il ricorrente aveva ottenuto la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari in comunità terapeutica, ma nel contempo continuava ad essere detenuto per il titolo custodiate adottato nella procedura estradizionale. In tale ottica la Corte di appello avrebbe dovuto provvedere nel merito, erroneamente avendo demandato la decisione ad altra A.G.
3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse in relazione all'ordinanza nelle more emessa dalla Corte di appello di Genova, che, preso atto dell'irrevocabilità della sentenza di condanna pronunciata nel separato procedimento a carico del ricorrente, attualmente detenuto in espiazione di pena, ha disposto la sospensione della misura custodiate applicata nell'ambito della procedura di estradizione.
4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come via via modificato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato, con cui si è dichiarato non luogo a provvedere in ordine all'istanza formula nell'interesse di Emanuel Gjura, è di per sé erroneo, in quanto la sospensione della procedura di estradizione «a soddisfatta giustizia» non fa da sola venir meno la misura cautelare disposta nell'ambito della procedura estradizionale, ma implica l'adozione di un provvedimento ad hoc (sul punto può richiamarsi Sez. 6, n. 44441 del 13/11/2008, Orvidas, Rv, 241665; Sez. 6, n. 17624 del 12/04/2007, Sogorovic, Rv. 236488).
2. Va tuttavia rilevato che, come segnalato dal Procuratore generale, la Corte di appello di Venezia con successiva ordinanza, nel provvedere su ulteriore istanza, ha disposto la sospensione del titolo custodiate emesso nell'ambito della procedura estradizionale, per cui l'attuale regime detentivo del ricorrente si fonda solo sul diverso titolo per cui è intervenuta condanna. Di qui la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, che per tale motivo deve essere dichiarato inammissibile, senza che ne consegna la condanna alle spese. P. Q. M. Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta care