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Sentenza — n. 21950/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preliminary judge's dismissal of victim's complaint due to lack of cassation remedy.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21950/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the victim's complaint against the preliminary judge's dismissal order could not be challenged via cassation. The appellant argued the monocratic tribunal violated the principle of contradiction by deciding without a hearing, but the court found no legal basis for such a claim. Consequently, the appeal was rejected as the specific procedural remedy for this type of decision does not exist under the relevant code.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The appeal to the Court of Cassation is inadmissible against the decision on a complaint filed under Art. 410-bis c.p.p., as this specific procedural outcome excludes the possibility of cassation for alleged violations of the principle of contradiction or defects in reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility preliminary judge decision victim complaint dismissal principle of contradiction procedural abnormity monocratic tribunal hearing criminal procedure code opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 410-bis cod. proc. pen.
L'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
Art. 606 cod. proc. pen.
Law n. 103 of 2017
Art. 127, comma 9 cod. proc. pen.
art. 410-bis cod. proc. pen
L'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019
(così, tra le altre, Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto, Rv.
Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018
Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Ferrari, Rv.
Sez. U, n. 26/00 del 24/11/1999
Sez. U, n. 17/98 del 10/12/1997
215094; Sez. U, n. 17/98 del 10/12/1997, Di Battista, Rv.
Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009
209603; conf., in seguito, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso presentato da La Fauci Angela, nata a Messina il 20/12/1968 nel procedimento a carico di Ragusa Santi, nato a Messina il 20/07/1969 avverso l'ordinanza del 22/11/2023 del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Messina, adito ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., dichiarava la inammissibilità del reclamo presentato dalla persona offesa Angela La Fauci contro il decreto con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla predetta persona offesa e, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, aveva disposto l'archiviazione del procedimento a carico di Santi Ragusa, sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui all'art.368 cod. pen.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la La Fauci, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha denunciato l'abnormità di quel provvedimento, per avere il Tribunale in composizione monocratica dichiarato de plano la inammissibilità del reclamo proposto a norma dell'art. 410-bis cod. proc. pen., senza la previa fissazione di una camera di consiglio, dunque in violazione del principio del contraddittorio; nonché per avere il Tribunale erroneamente sostenuto che il precedente atto di opposizione alla richiesta di integrazione non contenesse alcuna indicazione delle investigazioni suppletive, benché fosse stato segnalato che il Pubblico Ministero non aveva svolto alcun atto di indagine e neppure compiuto il sollecitato esame della documentazione allegata alla denuncia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene il Collegio che il ricorso presentato nell'interesse di Angela La Fauci sia inammissibile.

2. Il motivo dedotto è manifestamente infondato. L'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice), nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso al provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione: mezzo di impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come nel caso di specie è stato sostanzialmente fatto, con la formulazione di doglianze in termini di violazione del principio del contraddittorio ovvero in termini di vizio di motivazione per apparenza - per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (così, tra le altre, Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto, Rv. 275723;

Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Ferrari, Rv. 273875).Né è configurabile nella fattispecie un caso di abnormità del provvedimento impugnato, che pure è stato formalmente prospettato dalla ricorrente. Costituisce espressione di un consolidato orientamento di questa Corte il principio secondo il quale è affetto da abnormità il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, nonché quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

L'abnormità dell'atto processuale, dunque, può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (in questo senso, in generale, Sez. U, n. 26/00 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17/98 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603; conf., in seguito, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243599).

Alla luce di tale regula iuris, dalla quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, deve escludersi che l'ordinanza oggetto del ricorso oggi in esame sia inquadrabile in alcuna delle indicate categorie processuali. Di certo essa non è qualificabile come provvedimento che, per la sua singolarità e stranezza, sia avulso dall'intero ordinamento processuale o sia ad esso estraneo sotto il profilo strutturale: in quanto il menzionato art. 410-bis del codice di rito, nel prevedere che il Tribunale monocratico possa dichiarare la inammissibilità del reclamo in una camera di consiglio non partecipata, la cui fissazione va comunicata alle parti interessate, non esclude, e quindi implicitamente consente, che lo stesso esito decisorio possa caratterizzare l'esame preliminare del ricorso cui quel giudice è tenuto, laddove - al pari di quanto accade per il procedimento camerale partecipato, giusta la previsione dell'art. 127, comma 9, cod. proc. pen. - sia ravvisata l'esistenza di una causa di inammissibilità introduttiva del reclamo.

Né la considerata ordinanza può essere qualificata come abnorme sotto il profilo funzionale, perché essa non determinò una stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo. Nella ordinanza oggetto del ricorso, dunque, non vi è alcun profilo di anomalia strutturale o funzionale che possa giustificarne l'ablazione.

3. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quella della somma di euro temila