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Sentenza — n. 21949/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by absent defendant's lawyer, ruling new notification rules apply only to post-2022 judgments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21949/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Bologna Court of Appeal's order dismissing Marco Seraglia's appeal filed by his lawyer. The lower court had rejected the appeal because the defendant was absent in the first instance, requiring a specific mandate under new procedural rules. The Supreme Court held these strict requirements apply only to appeals against judgments rendered after December 30, 2022, and since the first trial occurred before this date, the original appeal was valid.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; d.lgs. n. 150 del 2022: The requirement for a specific mandate to appeal when the defendant is absent applies exclusively to appeals against judgments pronounced after the entry into force of the reform, ensuring procedural regularity without retroactive disruption of prior judgments.

Parole chiave

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criminal procedure appeal admissibility absent defendant notification rules legislative reform procedural mandate retroactivity adempimento dei presupposti legali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Rilevava la Corte territoriale come l'atto di impugnazione dovesse essere dichiarato non ammissibile perché proposto senza il rispetto della disposizione dettata dall'art. 581, comma 1 -quater, cod.
d.lgs. n. 150 del 2022
A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 nell'art.
Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Tali disposizioni, in stretta connessione con quella dettata dal nuovo comma 1- bis dell'art. 585 c.p.p.
Art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022
150 del 2022, dunque a partire dal 30 dicembre 2022, secondo quanto espressamente statuito dall'art. 89, comma 3, dello stesso d.lgs.
art. 385 cod. pen
art. 581 cod. proc. pen
150 del 2022 nell'art. 581 cod. proc. pen.
art. 585 c.p
Tali disposizioni, in stretta connessione con quella dettata dal nuovo comma 1- bis dell'art. 585 c.p.p.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso presentato da Seraglia Marco, nato a Bologna il 07/06/1985 (CUI 03G31KM) avverso l'ordinanza del 14/11/2023 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Bologna dichiarava la inammissibilità dell'atto di impugnazione presentato dal difensore di Marco Seraglia contro la sentenza del 12 luglio 2023 con la quale il Tribunale di Bologna, all'esito del giudizio di primo grado, aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Rilevava la Corte territoriale come l'atto di impugnazione dovesse essere dichiarato non ammissibile perché proposto senza il rispetto della disposizione dettata dall'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Seraglia, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto operante la norma del citato art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., tenuto conto che il prevenuto aveva conferito al proprio difensore il mandato ad impugnare fin dal 2020 e, nel corso del giudizio di primo grado, era stato considerato "come presente".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Marco Seraglia vada accolto.

2. Il motivo dedotto con il ricorso è fondato. A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 nell'art. 581 cod. proc. pen. sono stati inseriti i commi 1 -ter e 1 -quater con cui si è stabilito, per un verso, che «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio»; e, per altro verso, che «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».

Tali disposizioni, in stretta connessione con quella dettata dal nuovo comma 1- bis dell'art. 585 c.p.p. - che, al fine di consentire al difensore dell'imputato giudicato in assenza di acquisire la considerata documentazione da allegare all'atto di impugnazione, prevede che «I termini previsti dal comma 1 sono aumenti di quindici giorni» - sono applicabili per le sole impugnazioni presentate contro le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del citato d.lgs. n. 150 del 2022, dunque a partire dal 30 dicembre 2022, secondo quanto espressamente statuito dall'art. 89, comma 3, dello stesso d.lgs. La volontà del legislatore della Riforma è stata dichiaratamente quella di ridurre il rischio di nullità della notificazione del decreto contenente la vocatio in iudicium e, nel contempo, di scongiurare la possibilità che, all'esito del giudizio di impugnazione, l'imputato assente possa dolersi di non essere stato messo concretamente a conoscenza della esistenza dello stesso giudizio, e così ottenere la restituzione nel termine per impugnare ovvero la rescissione del giudicato che eventualmente si sia formato: l'avere prescritto che, a pena di inammissibilità, l'atto di impugnazione presentato rispettivamente dalla parte privata (il riferimento dovrebbe riguardate la persona offesa del reato o il querelante, uniche parti private che, ai sensi degli artt. 428, comma 2, e 576, comma 2, cod. proc. pen., possono proporre personalmente l'impugnazione), dal relativo difensore oppure dal difensore dell'imputato giudicato in assenza, debba rispettivamente contenere gli indicati allegati, vale a garantire il diritto dell'interessato a conoscere l'effettivo e valido svolgimento del processo in un grado superiore, evitando che il pericolo della ripetizione di quel giudizio dovuto ad un difetto di notificazione dell'atto introduttivo oppure al fatto che il giudizio di impugnazione si sia svolto ad insaputa dell'imputato già dichiarato assente nel precedente grado.

In ragione della ratio giustificatrice di tale modifica legislativa, va rilevato come nel caso di specie non vi sia stata una formale dichiarazione di assenza dell'imputato nel giudizio di primo grado, il che impedisce l'applicazione del comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen.

3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmette gli atti alla Corte di appello di B