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Sentenza — n. 21943/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls suspension order for police officer, finding insufficient evidence of inducement due to lack of peremptory demand.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21943/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court annulled the Milan Tribunal's order suspending Roberto Casartelli from his police inspector duties, declaring the preventive measure void. Casartelli argued that his brief phone conversation with a subordinate, where he claimed a friend was present, constituted an inducement to ignore traffic violations, citing the need for a peremptory request. The court rejected this, ruling that a single suggestive remark without a peremptory ultimatum or established subordination does not meet the legal threshold for inducement, thus the suspension was unjustified.

Regesto Legislator

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Art. 319 quater cod. pen.; Art. 322 cod. pen.: Inducement requires a peremptory and reiterated request creating a state of subordination; a single suggestive remark by a public official does not constitute inducement.

Parole chiave

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inducement indebita public official subordination preventive measure suspension peremptory request requirement police officer duties agente di polizia minaccia contro le autorità agente provocatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 319 quater cod. pen.
È noto come con l'introduzione dell'art. 319 -quater cod.
Art. 322 cod. pen.
art. 319 quater cod. pen
È noto come con l'introduzione dell'art. 319 -quater cod.
art. 317 cod. pen
190 del 2012 la "vecchia" fattispecie di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U., n. 12228, del 24/10/2013, Maldera
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Casartelli Roberto, nato a Como il 18/08/1972 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 15/09/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Silvia Salvatore, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. Edoardo Pacia, difensore di fiducia dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano, in sede di appello cautelare, ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare della sospensione dal pubblico ufficio di ispettore della Polizia di Stato per la durata di dodici mesi nei confronti di Roberto Casartelli, ritenuto gravemente indiziato del reato di tentata induzione indebita a dare o premettere di cui all'art. 319 quater cod. pen. All'indagato, ispettore della Polizia di Stato, si contesta di avere tentato di indurre l'assistente capo Rocca Cristian, gerarchicamente da lui dipendente, a dare o promettere utilità a terzi, cioè a non contestare o a contestare solo parzialmente o in modo più lieve, violazioni al codice della Strada riscontrare a Cristian De Maria, conoscente dello stesso Casartelli.

In particolare, mentre Rocca e altri poliziotti stavano elevando alcune contravvenzioni a De Maria, Casartelli, che era al telefono con lo stesso De Maria - che lo aveva contattato- si sarebbe fatto passare al telefono Rocca al quale diceva frasi del tipo "è mio amico", tentando in tal modo di indurlo a non fare la contravvenzione (così l'imputazione provvisoria).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando due motivi, che possono essere descritti congiuntamente, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria. La condotta tenuta dal ricorrente non sarebbe induttiva. Si richiamano i principi affermati dalle Sezioni unite con la sentenza "Maldera" e ulteriori pronunce secondo cui per aversi induzione sarebbe necessario che l'indotto venga posto in soggezione con una richiesta perentoria, insistente, ripetuta. Detti principi dovrebbero inoltre essere posti in connessione con la peculiarità della fattispecie in esame in cui la richiesta sarebbe stata rivolta da un pubblico ufficiale nei riguardi di altro pubblico ufficiale; in detti casi la Corte di cassazione avrebbe in passato chiarito che l'effetto induttivo deve essere valutato anche in considerazione del grado di resistenza che dal pubblico ufficiale indotto si deve attendere.

Dunque, si afferma, una richiesta perentoria e capace di vincere la resistenza del pubblici ufficiale a cui è rivolta. Il Tribunale non avrebbe fatto applicazione corretta di detti principi. Rocca non sarebbe inserito stabilmente nell'organico della Polizia di Stato di Como, a cui appartiene Casartelli, essendovi stato assegnato per un breve periodo, e non sarebbe stato condizionato nella percezione della condotta dell'indagato da quanto riferitogli dai colleghi - secondo cui il ricorrente sarebbe stato solito a simili sollecitazioni - tenuto conto, peraltro, che lo stesso indotto non avrebbe riferito nulla a proposito di allusioni da parte di Casartelli su possibili penalizzazioni nell'assegnazione di servizi o in altro modo.

Non assumerebbe dunque valenza nemmeno la parte di motivazione dell'ordinanza secondo cui Casartelli in passato avesse fatto valere la sua superiorità gerarchica nei riguardi degli altri colleghi per ottenere la soddisfazione delle sue richieste di buon trattamento verso i suoi conoscenti. Eliminato tale riferimento al contesto ambientale, l'ordinanza sarebbe viziata anche con riguardo alla condotta tenuta dall'indagato in concreto e direttamente verso Rocca che, secondo il Tribunale, assumerebbe rilievo anche in ragione della messaggio whatsapp inviato prima del fatto per cui si procede allo stesso Rocca - e relativo ad altra vicenda relativa alla contravvenzione già elevata nei confronti di tale Bordoli quello stesso giorno - in cui Rocca sarebbe stato "rimproverato" dall'indagato per aver deluso le aspettative di questi per non avere "trattato bene" l'amico del ricorrente.

Casartelli, quanto al fatto per cui si procede, non avrebbe rivolto nessuna richiesta e si sarebbe limitato a rispondere ad una domanda di Rocca: in particolare, Di Maria, che era al telefono con Casartelli, avrebbe passato il telefono a Rocca che avrebbe chiesto chiarimenti sul messaggio precedente e poi avrebbe chiesto all'indagato "e questo?" (riferendosi a Di Maria), ricevendo la risposta "è un mio amico". Né sarebbe stata individuata con precisione l'utilità che il terzo, cioè Di Maria, avrebbe dovuto conseguire, in concreto, sanzionato dal Rocca per l'importo di 130-140 euro.

3. E' pervenuta una memoria nell'interesse del ricorrente con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale ha sostanzialmente ricostruito i fatti in modo conforme a quando già indicato, aggiungendo che:

a) l'episodio per cui si procede non era occasionale, avendo già in passato Casartelli assunto iniziative e contattato colleghi durante i controlli a persone da lui conosciute, pronunciando frasi del tipo "trattalo bene, è un amico mio, vedi che puoi fare";

b) nessuno avrebbe mai riferito, quanto al fatto contestato, che l'indagato avesse detto di non elevare contravvenzioni, ma che comunque le frasi erano funzionali ad indurre Rocca ad omettere la contestazione, tenuto conto anche del suo ruolo apicale all'interno della Polizia Stradale di Como;

c) Casartelli aveva in passato mostrato ostilità nei riguardi di chi aveva elevato contravvenzioni ai suoi conoscenti e aveva reagito in modo scomposto quando aveva appreso ciò che era accaduto. Dunque, una ingerenza, quella del ricorrente, finalizzata a favorire De Maria e, in particolare, a fare in modo che a questi fosse riservato un trattamento di favore, in quanto suo "amico".

3. Si tratta di un ragionamento viziato 4. È noto come con l'introduzione dell'art. 319 -quater cod. pen., si sia cercato di riordinare una delle aree più controverse della disciplina in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, quale quella che si colloca al confine tra concussione e corruzione. 3 z7 In particolare, con la legge n. 190 del 2012 la "vecchia" fattispecie di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. - fattispecie mista alternativa che ruotava sulle due condotte del "costringere" e dell'indurre" - è stata sdoppiata, cosicché la concussione stricto sensu ruota oggi esclusivamente sulla condotta di costrizione, mentre la condotta di induzione, espunta dall'art. 317, ricade nella fattispecie del 'nuovo reato' di cui all'art. 319-quater.

In tale contesto, il concusso continua ad essere una vittima - non punibile - della concussione costrittiva, mentre, invece, è considerato espressamente corresponsabile della nuova fattispecie di cui all'art. 319 - quater, sia pur con pena inferiore rispetto a quella prevista per il pubblico agente induttore. Lo scopo dell'intervento legislativo del 2012 è tradizionalmente individuato nella esigenza di porre ordine e distinguere i contorni delle interazioni collusive tra pubblico e privato, i confini tra costrizione e convenienza, tra vittima e approfittatore.

Il riferimento è ai casi, assai frequenti, in cui il rapporto tra pubblico agente e privato è tale che, da un lato, non si può certamente dire che i due siano in una situazione di parità (poiché è comunque il primo a tenere le fila della scambio, facendo valere, più o meno esplicitamente, il peso della propria posizione), ma, dall'altro lato, non si può neanche dire che il privato vi partecipi nel ruolo della mera vittima sopraffatta. In particolare, il riferimento è alle situazioni di frontiera nelle quali, mentre le condotte di entrambi i soggetti appaiono meritevoli di pena, poiché entrambi traggono dalla vicenda benefici che non avrebbero diritto di trarre, delle due, nondimeno, è quella del pubblico agente ad esser comparativamente più grave, poiché questi non si limita ad ottenere l'indebito beneficio ma induce il privato a darglielo o a prometterglielo, e lo fa abusando dei propri poteri (così, in dottrina).

5. In questo contesto si collocano i principi affermati dalle Sezioni unite con la sentenza "Maldera". Nell'occasione si è chiarito che: - la condotta di "costrizione", ex art. 317 cod. pen., "evoca una condotta di violenza e di minaccia e che la minaccia, quale modalità dell'abuso costrittivo, presuppone sempre un autore e una vittima, il che spiega il ruolo di vittima che assume il concusso"; - il delitto di induzione indebita ex art. 319-quater è invece connotato, negativamente, dall'assenza di violenza-minaccia da parte dell'intraneus e, in positivo, dalla esistenza di un vantaggio indebito in capo all'extraneus; - al termine di "induzione" deve attribuirsi il preciso significato di alterazione del processo volitivo altrui, che, pur condizionato da un rapporto comunicativo non paritario, conserva, rispetto alla costrizione, più ampi margini decisionali, che l'ordinamento impone di attivare per resistere alle indebite pressioni del pubblico agente e per non concorrere con costui nella conseguente lesione di interessi di importanza primaria, quali l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione - le modalità della condotta induttiva, pertanto, si concretizzano nella persuasione, nella suggestione, nell'allusione, nel silenzio, nell'inganno anche variamente e opportunamente collegati e combinati tra di loro, purché tali atteggiamenti non si risolvano nella minaccia implicita, da parte del pubblico agente, di un danno antigiuridico, senza alcun vantaggio indebito per l'extraneus; - nella induzione il soggetto privato cede alla richiesta del pubblico agente non perché coartato e vittima del metus nella sua espressione più forte, ma nell'ottica di trarre un indebito vantaggio; - quanto alla differenza tra la condotta di induzione e quella di sollecitazione di cui all'art. 322, commi terzo e quarto, cod. pen., il concetto di "induzione" presuppone un quid pluris rispetto al concetto di "sollecitazione" e deve essere colto nel carattere perentorio ed ultimativo della richiesta e nella natura reiterata ed insistente della medesima; -in particolare, il tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione; - l'induzione indebita è un reato plurisoggettivo proprio o normativamente plurisoggettivo in cui la prevista punibilità dell'indotto non investe direttamente la struttura tipica del reato, ma interviene, per così dire, solo "al suo esterno" (così Sez.

U., n. 12228, del 24/10/2013, Maldera).

6. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Dall'ordinanza impugnata non è affatto chiaro:

a) quale sarebbe stato, nella specie, il rapporto comunicativo non paritario, quale lo stato di soggezione dell'indotto atteso che, se è vero che Rocca poteva sapere che l'indagato fosse solito ingerirsi per favorire soggetti a lui vicini, è altrettanto vero che nella specie questi si limitò a sostanzialmente a "raccomandare" invano il soggetto nei cui confronti si stava procedendo;

b) quale sarebbe stata la condotta induttiva, quale la richiesta, suggestiva, allusiva, ma, al tempo stesso, reiterata e insistente, essendosi il tutto limitato ad uno solo brevissimo scambio di parole, senza nessun seguito, senza peculiari premesse, senza suggestioni;

c) quale sarebbe stato il vantaggio indebito che Rocca avrebbe conseguito se avesse ceduto alla condotta induttiva in favore del conoscente dell'indagato;

d) se e come Rocca e i suoi colleghi potessero cedere a quella frase proferita dal ricorrente.Dunque non una condotta induttiva, non uno stato di soggezione, non un rapporto non paritario, ma, semmai, una condotta del ricorrente volta a determinare, istigare, il pubblico ufficiale e violare i propri doveri di ufficio al fine di favorire un terzo; una condotta non di induzione ma al più riconducibile al contributo morale finalizzato all'altrui illecito agire.

7. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e, di conseguenza, deve essere dichiarata la cessazione della disposta misura interdittiva. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dichiara la cessazione della misura interdittiva e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al