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Sentenza — n. 21926/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for lack of specific reasoning on external continuation penalty increase.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21926/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court annulled the appellate judgment regarding the penalty increase for external continuation due to a complete lack of specific reasoning. While the defense argued for generic mitigating circumstances based on age and confession, the court found the lower court's reasoning on this point sufficient and based on prior precedent. However, the court ruled that the increase for the externally judged fact was arbitrary and required distinct calculation and justification for each satellite offense.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/1990: In cases of external continuation, the judge must specifically calculate and motivate the penalty increase for each satellite offense, and a total increase without distinct reasoning for the externally judged fact constitutes a violation of the duty to state reasons.

Parole chiave

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external continuation penalty increase duty to state reasons satellite offenses appellate annulment specific calculation procedural defect commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/1990
La difesa di Rocco Nigro impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce, ferma la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R.
art 624 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nigro Rocco, nato a Grottaglie il 26 agosto 1997 avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 17 marzo 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso; sentito l'avvocato Damuri, in sostituzione dell'avvocato Cito, che si è richiamato ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La difesa di Rocco Nigro impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce, ferma la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 allo stesso contestato, ha modificato il trattamento sanzionatorio riconoscendo la continuazione tra il fatto a giudizio e quello separatamente giudicato, definito con sentenza passata in giudicato resa dal Tribunale di Brindisi, apportando, sulla pena comminata dalla sentenza appellata, un aumento di mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa in relazione al fatto esternamente giudicato. Con il ricorso si contrasta la motivazione adottata sia in relazione all'aumento apportato per la continuazione; sia con riferimento alle generiche, negate senza considerare la giovane età del ricorrente e la confessione dallo stesso resa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato nei limiti precisati di seguito.

2. Posponendo l'ordine di prospettazione dei motivi, va da subito rilevata la manifesta infondatezza del rilievo diretto a contrastare il giudizio speso nel negare le attenuanti generiche. La motivazione resa sul punto, infatti, per un verso tiene puntualmente conto dei rilievi difensivi, replicati dal ricorso, tutti disattesi con argomentare estraneo a profili di manifesta illogicità; per altro verso, fa leva sul precedente specifico ascrivibile al ricorrente e tanto di per sé assorbe il relativo onere giustificativo portando la relativa decisione di merito al riparo da rilievi utilmente prospettabili in sede di legittimità.

3. Coglie invece nel segno la censura diretta a contestare il difetto di motivazione quanto all'aumento apportato per la continuazione esterna, la cui determinazione appare all'evidenza priva di qualsivoglia argomentazione giustificativa quando,di contro, come è noto, in caso di continuazione, incombe sul giudice, nel quantificare la pena complessivamente irrogata, l'onere non solo di individuare il reato più grave e stabilire la pena base, ma anche di calcolare e motivare l'aumento di pena apportato in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Onere che deve all'evidenza ritenersi ancora più stringente, amplificando il portato del vulnus riscontrato, quando, come nella specie, la continuazione, riconosciuta solo in sede di appello, riguardi un fatto giudicato esternamente, perché in siffatte ipotesi, estranee all'originaria contestazione e alla relativa verifica processuale, l'entità dell'aumento non può prescindere da un puntuale scrutinio del diverso fatto all'uopo considerato, apprezzato in tutti i suoi risvolti utili al fine.Si impone in conseguenza l'annullamento con rinvio della decisione gravata limitatamente a siffatto profilo, ferma la intervenuta definitività del relativo giudizio di responsabilità ex art 624 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appell