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Ordinanza — n. 21658/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing exceeding five-day deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21658/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Anghel Gheorghe inadmissible because it was submitted on April 29, 2024, exceeding the five-day statutory deadline. The appellant sought to challenge a Milan appellate court decision regarding the refusal of surrender for a European arrest warrant related to biological sample refusal and influence on statements. The court ruled that this procedural defect must be addressed de plano without examining the merits of the underlying criminal case.

Regesto Legislator

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Art. 22 comma 1 I. 22 aprile 2005 n. 69; Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal filed beyond the strict five-day limit is inadmissible and must be rejected de plano with costs awarded.

Parole chiave

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late appeal filing statutory time limit inadmissible appeal de plano procedure European arrest warrant procedural defect court of cassation rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 22 comma 1 I. 22 aprile 2005 n. 69
Rilevato che il ricorso del difensore di Gheorghe Angel avverso la sentenza, letta in udienza alla presenza delle parti, è stato proposto solo in data 29 aprile 2024, oltre il termine di cinque giorni previsto dall'art. 22, comma 1, I.
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
69; Ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
in quanto tardivamente proposto e che la causa di inammissibilità deve essere rilevata con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Anghel Gheorghe, nato in Romania il 25/02/1972 (CUI 01H1AE1) avverso la sentenza del 17/04/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; OSSERVA Rilevato che con la sentenza in epigrafe - a seguito di mandato di arresto europeo emesso in data 14 gennaio 2019 dal Tribunale di primo grado di Bicaz nei confronti di Gheorghe Angel in relazione alla condanna irrevocabile del predetto per i reati di "rifiuto o sottrazione della raccolta di campioni biologici" e "influenza sulle dichiarazioni" alla pena di anni due di reclusione - è stata rifiutata la consegna del predetto, disponendo che questi sconti in Italia la pena inflitta con la sentenza emessa dal Tribunale di primo grado di Bicaz in data 11 ottobre 2017, definitiva con sentenza della Corte di appello di Bacau in data 28 dicembre 2018, della quale è stato disposto il riconoscimento;

Rilevato che il ricorso del difensore di Gheorghe Angel avverso la sentenza, letta in udienza alla presenza delle parti, è stato proposto solo in data 29 aprile 2024, oltre il termine di cinque giorni previsto dall'art. 22, comma 1, I. 22 aprile 2005 n. 69; Ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto tardivamente proposto e che la causa di inammissibilità deve essere rilevata con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.; Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto che devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69/2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69/2005. Così