Civil party's appeal against cassation annulment of seizure upheld due to lack of notice and violation of adversarial principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's order dismissing the civil party's appeal regarding the annulment of a property seizure. The civil party argued she was unaware of the hearing date and the subsequent cassation appeal until the trial session, while the defense claimed she had full access to the case file. The court ruled in her favor because the failure to notify her of the hearing violated the principle of adversarial proceedings, granting her the right to challenge the annulment order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 338, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: The civil party entitled to a precautionary measure must be notified of the hearing for the review request; failure to notify constitutes a violation of the adversarial principle, legitimizing an appeal against the annulment order solely to verify the nullity arising from the lack of intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Taramaschi Maria Donata, nata a Mede il 21/10/1972, quale parte civile costituita in proprio e nella qualità di socia della R.D.R. s.n.c. di Magagnato Roberto e C. avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Piacenza il 29/06/2023 nell'ambito del procedimento penale nei riguardi di Magaglato Roberto, nato a Pavia il 26/10/1963; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata; lette le conclusioni dell'avv. Massimo Marmonti, difensore di fiducia dell'indagato, Roberto Raganato, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. ssa Angela Fortunati, difensore della ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Piacenza, in sede di giudizio di rinvio, ha annullato il provvedimento con cui è stato disposto il sequestro conservativo di un immobile - sito in Gropello Cairoli ed identificato nel catasto fabbricato di quel Comune al foglio 11, part. 185 - ^ disposto, fino alla concorrenza di 60.000 euro, nei riguardi di Roberto Magagnato, indagato per appropriazione indebita. L'annullamento da parte della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 17605 del 23.3.2023) e del Tribunale sono stati disposti, seppur per ragioni diverse, per ragioni attinenti alla configurabilità del fumus commissi delicti.
2. Ha proposto ricorso per cassazione Maria Donata Taramaschi, in proprio e nella qualità di socia della società R.D.R. di Magagnato Roberto e c., articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge processuale in relazione alla omessa notificazione a lei, parte civile costituita, dell'avviso relativo all'udienza camerale fissata davanti al Tribunale e conseguente alla richiesta di riesame proposta dall'imputato. Si produce il provvedimento di fissazione della udienza fissata il 27 giugno 2023 in sede di giudizio di rinvio; si sostiene che la parte civile avrebbe avuto conoscenza del provvedimento di annullamento del sequestro conservativo da parte del Tribunale della libertà solo nel corso della successiva udienza dibattimentale, fissata il 19.9.2023. Aggiunge la ricorrente di non avere avuto conoscenza nemmeno del ricorso in cassazione proposto dall'imputato avverso il primo provvedimento del Tribunale del riesame che invece aveva confermato la misura cautelare.
3. È pervenuta una memoria nell'interesse dell'imputato con la quale si deduce che: - la ricorrente avrebbe sempre partecipato alle udienze dibattimentali e, potendo accedere al fascicolo, sarebbe stata sempre al corrente dello stato della procedura, e, in particolare, dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione e della data della udienza per il giudizio di rinvio; - la ricorrente avrebbe quindi impugnato tardivamente l'ordinanza del Tribunale; - nel caso di specie non vi sarebbe interesse ad impugnare, atteso che il Tribunale sarebbe comunque vincolato al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione che aveva annullato la prima ordinanza di conferma del sequestro conservativo; - l'assenza di interesse sussisterebbe anche in ragione della intervenuta prescrizione del reato che non potrebbe non essere rilevata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Le Sezioni unite hanno spiegato, in tema di sequestro conservativo, che l'avviso della fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di riesame proposta dall'imputato deve essere comunicato anche alla parte civile che ha richiesto ed ottenuto l'emissione del relativo provvedimento, al fine di assicurargli la possibilità di esporre le ragioni a sostento della legittimità del provvedimento cautelare emesso in prima istanza. (Sez. U., n. 15290 del 28/09/2017, dep. 2018, Pino, Rv. 272253 in cui in motivazione la Corte ha precisato che, qualora non riceva l'avviso, la parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che ha annullato o revocato il sequestro conservativo al solo scopo di far accertare la nullità ex art.178, comma primo, lett.c), cod. proc. pen., conseguente alla lesione del diritto di intervento della parte privata).
3. Nel caso di specie non è in contestazione che la parte civile non abbia ricevuto comunicazione dell'udienza fissata davanti al Tribunale del riesame per la celebrazione del giudizio di rinvio (cfr., decreto di fissazione e verbale dell'udienza del 27.6.2023) e non vi sono elementi certi da cui desumere che la parte in questione abbia avuto conoscenza dell'ordinanza con cui fu disposta la revoca della misura cautelare prima della udienza dibattimentale del 19 settembre 2023, Dunque, da una parte, un ricorso proposto tempestivamente nel termine (Cfr. Sez. U, n. 5 del 20/04/1994, Iorizzo, Rv. 197701) e, dall'altra, una ordinanza emessa in chiara violazione del principio del contraddittorio Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame competente per l'ulteriore corso. Le questioni dedotte dall'imputato sono assorbite. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Piacenza competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. per l'ulteriore cors