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Sentenza — n. 21105/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it sought correction of a non-existent factual error regarding administrative status.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21105/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to evaluate a final civil judgment proving she was not a company administrator, claiming this constituted a factual error under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this, ruling that the appeal's core argument was not a perceptual error in reading internal acts but rather a substantive disagreement with the merits of the conviction regarding her participation in the crime.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; The appeal for correction of a factual error is inadmissible when the appellant's argument relies on a substantive disagreement with the court's evaluation of the case rather than a perceptual error in reading the internal acts of the proceedings.

Parole chiave

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factual error correction inadmissible appeal perceptual error substantive evaluation Article 625-bis criminal appeal court costs diritto di ricorso delle associazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625-bis c.p.p.
Giuseppina Zito , a mezzo del proprio difensore, ha proposto un unico motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 625-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso determina la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 127 cod. proc. pen
Il 13 febbraio 2024 il procedimento è stato rinviato all'udienza del 23 aprile 2024 per acquisire gli atti dell'appello avverso la sentenza impugnata e per la trattazione ex art. 127 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso determina la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 16103 del 27/07/2002, Basile
Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Zito Giuseppina, nata a Milano il 23/06/1976 avverso la sentenza del 24/05/2023 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dell'avvocato Massimiliano Lanci, nell'interesse della ricorrente, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso sottolineando in particolare la mancata valutazione della sentenza del Tribunale di Alessandria passata in giudicato il 9 Marzo 2023.RITENUTO IN FATTO 1.

Con il provvedimento impugnato, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppina Zito avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 18 maggio 2022, che ne confermava la condanna quale appartenente ad un'associazione a delinquere, riciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

2. Giuseppina Zito , a mezzo del proprio difensore, ha proposto un unico motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., chiedendo la correzione dell'errore di fatto in cui è incorsa la sentenza della Corte di cassazione, con riferimento al capo U dell'imputazione, allorché ha dichiarato che la ricorrente non avesse allegato documenti dimostrativi di non essere amministratrice della società cooperativa Team, nonostante la memoria difensiva inviata a mezzo PEC il 20 aprile 2023 evidenziasse che il Tribunale civile di Alessandria, con sentenza divenuta irrevocabile il 9 marzo 2023, avesse attestato l'estraneità della Zito dal ruolo indicato.

3. Il 13 febbraio 2024 il procedimento è stato rinviato all'udienza del 23 aprile 2024 per acquisire gli atti dell'appello avverso la sentenza impugnata e per la trattazione ex art. 127 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato per motivi diversi da quelli consentiti.

2. Ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen. costituisce errore di fatto l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione è incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso tale da influenzare il processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali tale da condurre ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27742002, Basile, Rv.221280). Detto errore, quindi, va identificato soltanto in una fuorviata rappresentazione percettiva, con esclusione delle ipotesi in cui la decisione abbia contenuto valutativo (Sez. U, n. 18651 del 26 03 2015, Moroni, Rv. 263686).

3. Va premesso che il ricorso originario di Giuseppina Zito era fondato sulla certificazione della Camera di Commercio della società Team al fine di dimostrare che non ricoprisse il ruolo di amministratrice di diritto. La Corte di cassazione, nella sentenza impugnata, ha operato una precisa valutazione di inammissibilità del motivo dando atto:

a) della mancata allegazione del documento dimostrativo dell'assenza della qualità di amministratrice della società Team della ricorrente, come sostanzialmente confermato dal presente ricorso nella parte in cui, a pag. 6, richiama di avere riportato nella memoria il contenuto della sentenza del Tribunale civile di Alessandria, ma di non averla prodotta;

b) del mancato rispetto dei termini e dei limiti previsti per la produzione di documenti nel giudizio di legittimità. ricorso, al fine di dimostrare l'errore di fatto, fa leva, in modo suggestivo, sull'omessa valutazione, da parte della pronuncia in esame, della sentenza del Tribunale di Alessandria, effettivamente non avvenuta in quanto, però, a monte è stata ritenuta irrilevante la circostanza che attraverso quella produzione doveva essere dimostrata ovverosia che Zito non fosse amministratrice di diritto della società. Infatti, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha fondato la declaratoria di inammissibilità del ricorso non sull' assunzione della menzionata carica, ma sulla «costante e consapevole partecipazione della ricorrente alle operazioni di emissione e registrazione delle fatture emesse dalla società», a prescindere dalla sua nomina, richiamando in modo specifico gli argomenti delle sentenze di merito (pagina 8), anche alla luce della chiamata in correità del coimputato.

4. L'inammissibilità del ricorso determina la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa d