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Sentenza — n. 21083/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding the applicability of a statutory mitigating circumstance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21083/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Oliva inadmissible due to its lack of specificity. Although the appellant argued that the lower court erred in refusing to apply a mitigating circumstance for profit-motivated theft, the Court found the grounds insufficiently detailed to allow for a substantive review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation must be specific; a generic claim that a mitigating circumstance applies without detailing the specific factual or legal errors in the lower court's reasoning renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity mitigating circumstance profit-motivated theft judicial review standards falsificazione di monete sanzioni pecuniarie divieto di finanziamento monetario

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale non ha provveduto ad un nuovo giudizio in ordine all'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale.
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 455 cod.pen
7420 del 02/02/2023, la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna del Tribunale di Castrovillari nei confronti di Salvatore Oliva per il reato di cui all'art. 455 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 7420 del 02/02/2023
A seguito di decisione di annullamento con rinvio pronunziata da questa Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 7420 del 02/02/2023, la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna del Tribunale di Castrovillari nei confronti di Salvatore Oliva per il reato di cui all'art.
Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016
Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015
267357; Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Oliva Salvatore, nato a Cassano allo Ionio il 24/06/1964 avverso la sentenza del 12/05/2023 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito di decisione di annullamento con rinvio pronunziata da questa Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 7420 del 02/02/2023, la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna del Tribunale di Castrovillari nei confronti di Salvatore Oliva per il reato di cui all'art. 455 cod.pen.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo un unico motivo di ricorso. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale non ha provveduto ad un nuovo giudizio in ordine all'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., come disposto dalla sentenza rescindente, sull'erroneo presupposto che sul punto si sarebbe formato il giudicato e non tenendo conto dell'orientamento costante della Corte di legittimità che rende detta attenuante applicabile a qualsiasi delitto.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico.

2. Va premesso che, nel caso in esame, l'annullamento della sentenza del giudice di secondo grado, operato dalla pronuncia della Corte di cassazione, Sez. 5, n. 7420 del 02/02/2023, è intervenuto soltanto in ordine alla mancata motivazione circa la sussistenza dei presupposti dell'art. 62 n. 4 cod. pen. Il giudice del rinvio ha correttamente assolto all'onere di rivalutare il compendio probatorio acquisito con riferimento all'applicabilità dell'attenuante invocata dalla difesa, fornendo adeguata motivazione delle ragioni per escluderla, rimaste non contestate.

La Corte di appello di Catanzaro, infatti, dato atto c:he in ordine alla responsabilità di Oliva si era formato il giudicato, con un lineare e coerente apprezzamento delle numerose evidenze istruttorie, ha chiarito che, nella specie, non erano ravvisabili i presupposti per ritenere la tenuità del danno patrimoniale in quanto la spendita della banconota da 100 euro era avvenuta in un piccolo esercizio commerciale per l'acquisto di pochi generi alimentari e l'imputato aveva altra banconota, dello steso valore, tale da rendere prevedibile la volontà di spenderla ed incrementare il proprio lucro.

Detti argomenti sono pienamente conformi all'orientamento di questa Corte secondo cui detta attenuante è applicabile anche ai reati che offendono la fede pubblica purchè il fatto sia commesso per motivi di lucro e la speciale tenuità riguardi sia l'evento "dannoso o pericoloso" patito dalla persona offesa che la modestia del vantaggio patrimoniale del suo autore (Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rv. 267357; Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015, Rv. 264745), condizioni ritenute non compatibili, nel contesto descritto, con il valore di € 200 delle false banconote.

4. Alla declaratoria di inammissibilità, fondata sugli argomenti esposti, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2024 La Cons