Cassation court annuls appeal judgment due to null notification via PEC instead of elected domicile.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court annulled the second-instance judgment without remittal because the citation notice was invalidly served via PEC to the lawyer rather than the defendant's elected domicile. The appellant argued the earlier election of domicile in the legal aid request superseded the later one made during arrest validation, but the court found the in-court declaration prevailed. Consequently, the procedural defect rendered the notification null, necessitating a new trial before a different appellate chamber.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 163 c.p.p.: When a citation is served via PEC to counsel instead of the defendant's elected domicile, the notification is null if the defendant's later in-court election of domicile supersedes the earlier written one, requiring annulment without remittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Fazio Giuseppe nato a Palermo il 24/10/1978 avverso la sentenza emessa il 5 aprile 2023 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione del consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. Valerio Nicolini, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Giuseppe Di Fazio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli articoli 337 e 582 cod. pen. Deduce tre motivi di ricorso di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1 Con il primo motivo reitera l'eccezione di nullità per l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, in quanto effettuata a mezzo p.e.c. presso il difensore, anziché presso il domicilio eletto dall'imputato all'udienza di convalida dell'arresto.
Deduce, a tal fine, che l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, valorizzata dalla Corte d'appello, deve ritenersi antecedente rispetto a quella effettuata all'udienza di convalida dell'arresto durante la quale lo stesso difensore dava atto di avere provveduto al deposito telematico di detta istanza. In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere che le due elezioni di domicilio sono state effettuate il medesimo giorno, deve, comunque, ritenersi prevalente la volontà manifestata dall'imputato dinanzi al giudice. 1.2 Con il secondo motivo di ricorso deduce vizi della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di resistenza, posto che non è possibile desumere con certezza dagli atti che l'imputato avesse spinto il motociclo per usare violenza nei confronti dell'operante, piuttosto che per darsi alla fuga e sottrarsi al controllo di polizia. 1.3 Sulla base delle medesime ragioni, con il con il terzo motivo di ricorso deduce vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di lesioni personali volontarie, dovendosi piuttosto ritenere che tali lesioni sono state cagionate per mera colpa, con conseguente riqualificazione del reato in quello di lesioni personali colpose di cui all'art. 590 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento ha una valenza assorbente rispetto all'esame degli altri motivi. Risulta, infatti, dagli atti, cui il Collegio può accedere in ragione del vizio processuale dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/1012001, Policastro, Rv. 220092), che all'udienza del 17 febbraio 2020 il ricorrente ha eletto domicilio a Ficarazzi in viale Europa 47 (tale elezione risulta anche dalla intestazione della sentenza di primo grado); dal verbale della medesima udienza risulta, inoltre, che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata precedentemente depositata dal difensore.
Erroneamente, dunque, la Corte territoriale ha fatto riferimento alla elezione di domicilio contenuta in tale ultima istanza, trattandosi di una manifestazione di volontà superata dalla diversa dichiarazione resa in udienza dall'imputato.Alla luce di quanto sopra esposto, stante la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, da questo tempestivamente eccepita, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio. Così deciso il 14 marzo 2024 Il Consiglier