Italian Supreme Court annuls appeal judgment due to failure to notify new defense counsel of hearing date, establishing absolute nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled the Court of Appeal's judgment because the defense counsel was not notified of the hearing date. The appellant argued that notice was sent to the former lawyer via email before the new counsel was appointed, while the court found the new lawyer absent and the notification to the old lawyer irregular. The court ruled this procedural omission constituted an absolute nullity under the Code of Criminal Procedure, requiring a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen.: The failure to notify the newly appointed defense counsel of the hearing date constitutes an absolute nullity when their presence is mandatory.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gheit Aly Elsayed Elsayed Elbastawis (cui 04wh8v1), nato in Egitto 1'01/09/2001 avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 26/01/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Simone Perelli, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'avv. Patrizio Alecce, difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui Gheit Aly Elsayed Elsayed Elbastawis è stato condannato per il reato di cui all'art 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge processuale prevista a pena di nullità; il tema attiene alla omessa notifica al difensore dell'avviso di partecipazione all'udienza di appello del 26.1.2023. La comunicazione sarebbe stata compiuta a mezzo posta elettronica certificata al precedente difensore, avv. Vincenzo Morelli, e non al "nuovo" difensore, avv. Federica Carello, nominata 1'1.6.2022 con revoca del precedente difensore, e, dunque, prima della fissazione della udienza di appello avvenuta con decreto del 9.11.2022, comunicato all'avv.
Morelli, cioè al non più difensore, con posta elettronica il 28.11.2022. Dunque, si sostiene, una nullità assoluta. Si aggiunge che la prova della conoscenza della nuova nomina sarebbe inferibile anche dal contenuto del decreto di citazione a giudizio, dal frontespizio del verbale di udienza e dalla intestazione della sentenza, in cui appare l'indicazione del nome dell'avv. ssa Carello, come difensore dell'imputato. Una mail scaricata, si ipotizza, e, forse, andata persa. CONSIDERATO IN DIRITTI) 1. Il ricorso è fondato.
2. Dagli atti allegati al ricorso si ha conferma della ricostruzione in punto di fatto, posta a fondamento dall'imputato. Ulteriore conferma di detta ricostruzione emerge dagli atti indicati dal ricorrente e, in particolare, dalla stessa sentenza impugnata da cui si evince, da una parte, che l'intestazione indicava come difensore dell'imputato l'avv.ta Federica Carrello, e, dall'altra, che detta indicazione è poi stata sostituita con quella del precedente difensore. A ciò si aggiunge che nel giudizio di appello il difensore dell'imputato fu assente. Dunque una notifica del decreto di fissazione dell'udienza davanti alla Corte di appello irrituale, perché compiuta al non più difensore. Le Sezioni unite della Corte hanno chiarito che l'omesso avviso, come nel caso di specie, dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.
c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan. Rv. 263598). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per il giudizio. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il