Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific prejudice regarding omitted defense conclusions and failure to apply substitute fine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting claims regarding the omission of defense conclusions and the non-application of a substitute fine. The appellant argued that the appellate court failed to consider written defense submissions sent via PEC and ignored statutory requirements for a monetary penalty. The court ruled that the appellant did not demonstrate specific prejudice or argueatively distinct content in the omitted submissions, nor did they explain the concrete harm caused by the lack of the substitute fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 20 bis cod. pen.: The appeal is inadmissible if the appellant fails to demonstrate specific prejudice from the omission of defense conclusions or the non-application of a substitute fine, as general nullity requires an argumentative substance and concrete harm.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Matos De Haza Victor Alfonso, nato nella Repubblica Dominicana il 22/11/1984 avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna l'11/04/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Simone Perelli, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv.ta Gabriella Giuliani, difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui Matos De Haza Victor Alfonso è stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce la nullità della sentenza di appello per la omessa trasmissione alla Corte delle conclusioni della difesa; la Corte, in particolare, avrebbe avuto a disposizione solo le conclusioni del Pubblico Ministero e non anche quelle della difesa, con gli allegati. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla omessa applicazione della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva breve, ex art 20 bis cod. pen., come richiesta dalla difesa nelle conclusioni.
3. E' pervenuta una memoria difensiva con la quale si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. E' inammissibile il primo motivo. La Corte di cassazione ha già chiarito che l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa. (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Manca, Rv. 284004, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la omessa valutazione delle conclusioni da parte della Corte di appello dia luogo ad una irregolarità non invalidante, trattandosi di conclusioni meramente "apparenti"; nello stesso senso, Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023, Naccarato, Rv. 284802).
Sul punto nulla di specifico è stato dedotto, non avendo la parte descritto né il profilo ovvero l'argomento dedotto con le conclusioni che non sarebbe stato considerato dalla Corte, e nemmeno spiegato quale sarebbe il pregiudizio in concreto subito.
3. Non diversamente, è inammissibile il secondo motivo di ricorso, essendo chiaramente evincibili, dal complessivo contenuto della sentenza, le ragioni per cui la Corte ha ritenuto di non dover sostituire la pena detentiva. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese tphcessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. z , - Cosi deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.