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Ordinanza — n. 20685/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses extradition detainee's release request due to pending extradition ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20685/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the extradition detainee's request for revocation or substitution of custodial bail inadmissible. Mirto Rekanski, detained pending extradition to North Macedonia for fraud, argued for release based on lack of necessity or suitability of alternative measures. The court rejected this claim because the extradition appeal was already declared inadmissible, rendering the bail request moot.

Regesto Legislator

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Art. 718, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 103, cod. proc. pen.: A request for bail revocation or substitution is inadmissible if the underlying extradition proceedings have become moot due to a prior ruling on the extradition appeal.

Parole chiave

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extradition detention bail revocation procedural mootness lack of interest custodial measure arresto in vista d'estradizione allontanamento verso il nord dell'Iraq allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 718, comma 1, cod. proc. pen.
Golem Papradnik (Macedonia del Nord) 02/02/1979 di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere applicatagli ai sensi dell'art. 718, comma 1, cod.
Art. 103, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sull'istanza proposta da: Rekanski Mirto, n. Golem Papradnik (Macedonia del Nord) 02/02/1979 di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere applicatagli ai sensi dell'art. 718, comma 1, cod. proc. pen. con ordinanza della Corte di appello di Trieste del 04/10/2023 letti gli atti e l'istanza; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni rilevato che l'estradando Mirto Rekanski chiede la revoca o la sostituzione della misura cautelare applicatagli ai sensi dell'art. 718, comma 1, cod. proc. pen. nell'ambito della procedura di estradizione promossa dalla Repubblica della Macedonia del Nord per l'esecuzione di tre sentenze di condanna alla pena complessiva di due anni di reclusione e di una misura cautelare personale, tutte per il delitto di truffa; che la richiesta è stata proposta in pendenza della decisione di questa Corte di cassazione sul ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha dichiarato sussistenti le condizioni per concedere l'estradizione; che a sostegno della richiesta viene allegata in via principale la mancanza di esigenze cautelari e in subordine l'adeguatezza di una misura meno afflittiva di quella carceraria; che l'istanza va, tuttavia, dichiarata inammissibile, senza aggravio spese, per sopravvenuta carenza d'interesse, dovuta alla circostanza che in data odierna è stata emessa pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello, in conseguenza della quale l'estradando dovrà essere consegnato alla richiedente autorità della Repubblica della Macedonia del Nord P. Q.

M. Dichiara inammissibile l'istanza per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 9 aprile 2024 Il consiglier t nsore Il