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Sentenza — n. 20557/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming traffic assistant is not a public official and that threats were not specific intent crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20557/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to manifest unfoundedness, rejecting the appellant's claim that a traffic assistant lacks public official status. The appellant argued the assistant was no longer exercising functions when threatened, while the court affirmed the assistant's public official qualification under the Road Code. Consequently, the court ruled that the threat constituted a specific intent crime aimed at violating official duties, regardless of whether the duty breach had already occurred.

Regesto Legislator

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Art. 12-bis, comma 2, Codice della Strada; Art. 336 cod. pen.: The traffic assistant remains a public official during duty enforcement, and threats to coerce violation of official duties constitute consummated specific intent crimes whether the duty breach is realized or future.

Parole chiave

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traffic assistant public official specific intent crime threats to public official Road Code 2020 manifest unfoundedness duty of office violation Cassation inadmissibility minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 12-bis, comma 2, Codice della Strada
Con il primo deduce violazione di legge per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto la persona offesa, ausiliaria del traffico, pubblico ufficiale o incaricata di pubblico servizio nonostante detta ultima qualifica sia stata introdotta soltanto con l'art. 12 -bis del Codice della strada (con il d.
Art. 336 cod. pen.
La condotta in esame integra il reato di cui all'art. 336 cod. pen. in quanto l'imputato, con il proprio comportamento ha usato minaccia per costringere la persona offesa, nella veste di incaricata di un pubblico servizio, ad annullare il preavviso di accertamento già emesso e, dunque, a non elevare la multa.
Art. 25 Cost.
Art. 337 cod. pen.
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna del Tribunale di Ancona emessa nei confronti di Piergiorgio Partenzi per minaccia a pubblico ufficiale, così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 337 cod. pen.
Art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I.
art. 337 cod. pen
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna del Tribunale di Ancona emessa nei confronti di Piergiorgio Partenzi per minaccia a pubblico ufficiale, così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 337 cod. pen.
art. 336 cod. pen
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al dolo specifico di cui all'art. 336 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992
Sez. 6, n. 28412 del 08/03/2013
191171 e Sez. 6, n. 28412 del 08/03/2013, Nogherotto, Rv.
Sez. 2, n. 1702 del 26/10/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Partenzi Piergiorgio, nato a Fabriano il 7/06/1992 avverso la sentenza del 05/06/2023 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocato Francesco Scaloni, nell'interesse della parte civile Alfonsina brio, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso depositando anche nota spese; letta la memoria difensiva degli Avvocati Livia Ciappelloni e Paolo Tartuferi, nell'interesse di Piergiorgio Partenzi, con cui hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna del Tribunale di Ancona emessa nei confronti di Piergiorgio Partenzi per minaccia a pubblico ufficiale, così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 337 cod. pen.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Piergiorgio Partenzi, tramite il suo difensore, con i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto la persona offesa, ausiliaria del traffico, pubblico ufficiale o incaricata di pubblico servizio nonostante detta ultima qualifica sia stata introdotta soltanto con l'art. 12 -bis del Codice della strada (con il d. I. n. 76 del 2020, conv. in I. n. 120 del 2020), quindi successivamente ai fatti avvenuti 11 19 novembre 2015, in violazione degli artt. 25 Cost e 2 cod. pen.

Inoltre, la sentenza impugnata non ha tenuto conto che, nel caso di specie, l'ausiliaria del traffico era stata raggiunta dall'imputato, esaurita la propria attività di accertamento, e, dunque, quando non era nell'esercizio delle proprie funzioni, cosicché la condotta va qualificata come lesioni, improcedibili per mancanza di querela. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al dolo specifico di cui all'art. 336 cod. pen. in quanto il comportamento violento nei confronti dell'ausiliaria del traffico era stato successivo all'accertamento e, per questo, non era volto a condizionarne la volontà per indurla a compiere un atto contrario al dovere di ufficio, esprimendo, al più, una condotta qualificabile come lesioni o minacce, aggravate dalla qualità rivestita dalla persona offesa, improcedibili per assenza di querela.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale e le parti hanno depositato le conclusioni in epigrafe indicate.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. La sentenza impugnata, da leggere come un unicum rispetto a quella del Tribunale di Ancona, ha ricostruito, in modo completo e coerente, la vicenda storico-fattuale sulla base di argomenti esenti da vizi in questa sede rilevabili e con una completa e sintetica descrizione delle prove assunte, già delineate nella sentenza di primo grado. In forza delle testimonianze, valutate come attendibili, era stato provato che l'ausiliaria del traffico, dopo avere lasciato sul parabrezza dell'auto dell'imputato il modulo di contestazione della violazione, per mancato pagamento del parcheggio, era stata raggiunta da questi che, dopo averla aggredita verbalmente, le aveva intimato di eliminare il verbale e, al suo rifiuto, l'aveva colpita con uno schiaffo.

3. Il primo motivo, che contesta la qualifica pubblicistica dell'ausiliario del traffico, è manifestamente infondato. La Corte di appello ha applicato il condiviso principio di diritto secondo il quale l'ausiliario del traffico, figura introdotta dal d. Igs. n. 285 del 1992 con l'art. 12, comma 3, quando esercita le funzioni di accertamento e di contestazione delle violazioni al Codice della Strada nelle aree concesse all'impresa da cui dipende, assume la qualifica di pubblico ufficiale per i poteri riconosciutigli dall' art. 17, commi 132 e 133, I. n. 127 del 1997 - che disciplina le diverse figure appartenenti alla categoria degli ausiliari del traffico - così come interpretato dall'art. 68 I. n. 488 del 1999 (Sez. 6, n° 31409 del 19/07/23 che richiama Sez.

U, n. 7958 del 27/03/1992, Delogu, Rv. 191171 e Sez. 6, n. 28412 del 08/03/2013, Nogherotto, Rv. 255606). La figura dell'ausiliario del traffico è stata da ultimo disciplinata, in termini più chiari, dall'art. 12-bis del Codice della Strada, "Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata", introdotto dall'art. 49 del d. I. n. 76 del 2020, conv. nella I. n. 120 del 2020, che ha abrogato i commi 132 e 133 del citato art. 17 I. n. 127 del 1997 ed ha ampliato, rispetto al passato, i poteri dell'ausiliario del traffico, stabilendo quello che già costituiva giurisprudenza pacifica di questa Corte secondo i principi generali ovverosia che «Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale» (art. 12-bis, comma 2, ultima parte).

Alla luce di detto impianto normativo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorso, sia prima che dopo l'introduzione dell'art. 12-bis del Codice della Strada, l'ausiliario del traffico è sempre stato ritenuto dotato di una funzione pubblicistica nello svolgimento dei poteri attribuitigli di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree affidate.

4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato proprio alla luce dello svolgimento dei fatti accertato nelle sentenze di merito e sostanzialmente non contestato. La condotta in esame integra il reato di cui all'art. 336 cod. pen. in quanto l'imputato, con il proprio comportamento ha usato minaccia per costringere la persona offesa, nella veste di incaricata di un pubblico servizio, ad annullare il preavviso di accertamento già emesso e, dunque, a non elevare la multa. Nel delitto in esame l'atto contrario ai doveri di ufficio non appartiene all'elemento oggettivo, ma a quello del dolo specifico inteso come finalità che l'agente si propone con il suo comportamento. Ne consegue che se questi minaccia il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) per costringerlo a violare i propri doveri od omettere un atto dell'ufficio, il delitto può dirsi consumato sia se l'attività commissiva o l'omissione cui è finalizzata l'azione dell'agente siano state già realizzate, sia che lo debbano ancora essere (Sez. 2, n. 1702 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282434).

5. Alla luce degli argomenti che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima di quantificare nella misura di euro tremila. Inoltre, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, Alfonsina brio, che liquida in complessivi euro 3686 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4 PAI Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Iorio Alfonsina, che liquida in comples