Italian court dismisses appeal claiming force majeure due to detention, ruling negligence in vehicle custody remains established.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being generic and repetitive, rejecting the claim that detention constituted force majeure. The appellant argued his failure to report the seized vehicle's disappearance was excusable due to his detention periods, but the court found he had been notified of the confiscation order during a liberty period. Consequently, the court upheld the finding of negligent liability for failing to inform authorities of the vehicle's absence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 335 cod. pen.; The court held that periods of detention do not automatically constitute force majeure to excuse a custodian's failure to report a seized vehicle's disappearance, as prior notification of confiscation orders during liberty periods establishes the psychological element of negligence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Occhino Michele, nato a Catania il 17/05/1962 avverso la sentenza dell' 08/02/2023 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva depositata dall'Avvocata Carmelinda Scarabelli, nell'interesse di Michele Occhino, con la quale contesta le conclusioni del Procuratore generale e insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Catania nei confronti di Michele Occhino per il delitto di cui all'art. 335 cod. pen.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo vizio di motivazione in quanto la Corte di appello non aveva tenuto conto che la mancata vigilanza del ricorrente dell'autovettura sequestrata, di cui era stato nominato custode, era dipesa da causa di forza maggiore dovuta alla sua condizione detentiva.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché generico e reiterativo.
2. La sentenza impugnata, con corretta e logica motivazione, con la quale il ricorso non si confronta, riproponendo gli stessi argomenti a cui è stata già fornita precisa risposta sia in primo che in secondo grado, ha fondato la responsabilità colposa di Michele Occhino, nominato custode del mezzo sequestratogli nel 2008, sulla mancata comunicazione alle forze dell'ordine della sua sparizione dal luogo in cui era stato parcheggiato. Alla luce di questi dati oggettivi, rimasti non contestati, la Corte di merito ha ritenuto privi di rilievo i periodi di detenzione di Occhino, protrattisi, secondo la sentenza di primo grado, dal 19 ottobre 2009 al 28 settembre 2011 e poi dal 6 aprile 2013 al 13 febbraio 2015, in quanto non gli avevano precluso di informare le autorità preposte del mancato rinvenimento del veicolo all'indirizzo in cui si era impegnato a custodirlo ed in cui Occhino era tornato.
Le generiche argomentazioni svolte con il ricorso non sono idonee ad inficiare gli argomenti sviluppati dalla sentenza impugnata e, prima ancora, da quella del Tribunale che aveva accertato l'avvenuta notifica al ricorrente del provvedimento di confisca del mezzo durante uno dei periodi di libertà, così da escludersi la causa di forza maggiore, e configurandosi l'elemento psicologico della colpa nell'avere il custode disatteso gli obblighi imposti dal vincolo con la fuoriuscita del bene dalla sua materiale disponibilità.
3. Alla luce di tali argomenti, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro tremila. Così deciso il 18