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Sentenza — n. 20072/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20072/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20072/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza n. 28654 del 28/10/2020, pronunciata a decisione dell'impugnazione proposta da Libranti Lucido Giuseppe ed altri, la Sesta Sezione Penale di questa Corte, aveva condannato Libranti Lucido Giuseppe, Lombardo Giuseppe e Vassallo Giuseppe Antonio alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di legittimità in favore delle parti civili. Per mero errore non veniva rilevato che il difensore della parte civile, "Federazione Provinciale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese di Palermo- Confcommercio Imprese per l'Italia, Palermo", aveva rassegnato, per mezzo del sostituto processuale Avvocata Francesca Giansante, le proprie conclusioni in relazione alla posizione processuale di Lombardo Giuseppe, con produzione della relativa nota-spese.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 20072/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con richiesta del 12 gennaio 2024, la parte civile indicata in epigrafe ha chiesto la correzione dell'errore materiale, insistendo per la liquidazione delle spese processuali della fase di legittimità, ormai conclusa. Trattandosi di mero errore, che non incide sul giudizio di responsabilità di Giuseppe Lombardo costituendone, anzi, diretta conseguenza, va disposta la correzione della sentenza di questa Corte con liquidazione, come in dispositivo, delle spese per la fase processuale del giudizio di legittimità, spese che devono essere liquidate alla stregua dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014.

Parole chiave

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rimborso delle spese credito lombard risarcimento per errore giudiziario spese giustificate dall'uso commerciale spese generali condono delle spese procedurali
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Testo completo

la seguente SENTENZA sull'istanza proposta dalla: Parte civile "Federazione Provinciale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese di Palermo- Confcommercio Imprese per l'Italia, Palermo" nel procedimento a carico di: Lombardo Giuseppe, nato a Palermo il 22/05/1977 in relazione alla sentenza n. 28564 del 28/10/2020 della Corte di Cassazione visti gli atti e l'istanza; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha chiesto l'accoglimento della richiesta.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza n. 28654 del 28/10/2020, pronunciata a decisione dell'impugnazione proposta da Libranti Lucido Giuseppe ed altri, la Sesta Sezione Penale di questa Corte, aveva condannato Libranti Lucido Giuseppe, Lombardo Giuseppe e Vassallo Giuseppe Antonio alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di legittimità in favore delle parti civili. Per mero errore non veniva rilevato che il difensore della parte civile, "Federazione Provinciale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese di Palermo- Confcommercio Imprese per l'Italia, Palermo", aveva rassegnato, per mezzo del sostituto processuale Avvocata Francesca Giansante, le proprie conclusioni in relazione alla posizione processuale di Lombardo Giuseppe, con produzione della relativa nota-spese.

Con richiesta del 12 gennaio 2024, la parte civile indicata in epigrafe ha chiesto la correzione dell'errore materiale, insistendo per la liquidazione delle spese processuali della fase di legittimità, ormai conclusa. Trattandosi di mero errore, che non incide sul giudizio di responsabilità di Giuseppe Lombardo costituendone, anzi, diretta conseguenza, va disposta la correzione della sentenza di questa Corte con liquidazione, come in dispositivo, delle spese per la fase processuale del giudizio di legittimità, spese che devono essere liquidate alla stregua dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014.

P. Q. M. In accoglimento dell'istanza, condanna Lombardo Giuseppe al pagamento delle spese processuali del grado di legittimità in favore della parte civile "Federazione Provinciale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese di Palermo- Confcommercio Imprese per l'Italia, Palermo", spese che liquida nella misura di euro 3.510