Sentenza — n. 20066/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAnna Agostinacchio e Maria Concetta Cipriani, per mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, ricorrono ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza di questa Corte di cui in epigrafe, con cui erano stati dichiarati inammissibili, per assenza della procura speciale ad impugnare in appello, i ricorsi avverso il decreto della Corte di appello di Bari che, in sede di prevenzione, aveva rigettato le impugnazioni di Anna Agostinacchio e Maria Concetta Cipriano in ordine alla confisca di prevenzione di beni ricondotti alla titolarità dei rispettivi coniugi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. proc. pen, art. 625 bis c.p, art. 3 Cost; Sentenza — n. 20066/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché costituente rimedio non previsto, quanto alla disposta confisca, ex art. 625-bis cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Agostinacchio Anna, nato a Bitonto il 18/02/1969 Cipriani Maria Concetta, nata a Bitonto il 23/08/1960 avverso la sentenza del 07/09/2023 della Corte di cassazione di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avvocato Vincenzo Papeo, in difesa di Agostinacchio Anna e Opriani Maria Concetta, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Anna Agostinacchio e Maria Concetta Cipriani, per mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, ricorrono ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza di questa Corte di cui in epigrafe, con cui erano stati dichiarati inammissibili, per assenza della procura speciale ad impugnare in appello, i ricorsi avverso il decreto della Corte di appello di Bari che, in sede di prevenzione, aveva rigettato le impugnazioni di Anna Agostinacchio e Maria Concetta Cipriano in ordine alla confisca di prevenzione di beni ricondotti alla titolarità dei rispettivi coniugi.
2. La Corte di cassazione, si osserva, avrebbe erroneamente rilevato l'assenza della procura speciale che era invero in atti, seppure non trasmessa con il fascicolo da parte della Corte di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché costituente rimedio non previsto, quanto alla disposta confisca, ex art. 625-bis cod. proc. pen.
2. Deve premettersi come la natura del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., strumento avente natura eccezionale e derogatoria del giudicato, impone una puntuale applicazione delle disposizioni regolatrici, non estensibili oltre i casi in esse considerati, in ossequio al divieto sancito dall'art. 14 disp. gen. Da tanto consegue l'esclusione della proposizione del ricorso straordinario per errore di fatto nei confronti di una decisione intervenuta in tema di misura di prevenzione. Deve, infatti, rinviarsi all'ormai pacifico orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui il ricorso straordinario è proponibile, ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., da parte ed "a favore" del solo "condannato" e, conseguentemente, contro una decisione della Corte di cassazione che, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, ha reso definitiva la sentenza di condanna (Sez. 6, n. 20684 del 09/05/2016, Mastropietro e altro, Rv. 266745; sez. 5, n. 43416 del 17/07/2009, Seidita, Rv, 245090; da ultimo, Sez. 5, n. 6419 del 19/12/2023, dep. 2024, non mass.;
Sez. 2, n. 45689 del 19/10/2023, non mass.). I richiamati arresti di legittimità, che hanno anche ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost. (cfr. Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle, Rv. 271398), sono stati tenuti fermi - per quel che in questa sede rilevala - anche per la specifica posizione del terzo interessato (tra le varie, Sez. 7, n. 17910 del 15/05/2020, non mass.; Sez. 6, n. 46142 del 29/10/2019, non mass.; Sez. 5, n. 24679 del 23/04/2018, non mass.).
Sul punto decisivo risulta quanto messo in risalto da questa Corte nel suo massimo consesso che, proprio in occasione dell'analisi dei caratteri propri del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, ha evidenziato, a titolo esemplificativo, alla non esperibilità del rimedio avverso alle decisioni in materia di misure di prevenzione (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269790). La procedura prevista dall'art. 625-bis, cod. proc. pen., non è, pertanto, applicabile alla sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, per la quale è previsto il distinto rimedio della revoca (Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Saracino, Rv. 264658).
3. Da quanto sopra discende l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della