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Sentenza — n. 20000/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20000/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20000/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciando in sede di rinvio disposto dalla sentenza n. 30701 del 2023 della Seconda Sezione Penale, ha parzialmente accolto la richiesta di riesame proposta da Pasquale Cesaro e Gennaro Varriale avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord in data 13 gennaio 2023. Il Tribunale ha rilevato come non fosse sussistente il fumus commissi delicti in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. contestato al Cesaro e al Varriale, in ragione del rinvenimento della somma di euro 300.000 in contanti sull'autovettura su cui viaggiavano a forte velocità; il reato contestato, infatti, allo stato, era una mera ipotesi investigativa, non suffragata da elementi idonei a fondare l'adozione del provvedimento cautelare.

Regesto Legislator

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art. 648-bis cod. pen, art. 322 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20000/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. sancisce che «Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge». 2.1. I ricorrenti sono sottoposti ad indagini in relazione alla detenzione della somma in contanti sequestrata all'atto del controllo di polizia nell'autovettura che conducevano, ma non hanno allegato, né tanto meno dimostrato di essere titolari di un'autonoma posizione giuridica nei confronti di tali somme. 2.2.

Parole chiave

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sequestro del veicolo bene sequestrato azione mobiliare occultamento di beni distrazione di valori patrimoniali confisca dei beni

Disposizioni normative citate

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art. 648-bis cod. pen
Il Tribunale ha rilevato come non fosse sussistente il fumus commissi delicti in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.
art. 322 cod. proc. pen
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod.
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Testo completo

guente SENTENZA sui ricorsi proposti da Cesaro Pasquale, nato a Marano di Napoli il 15/02/1972 Varriale Gennaro, nato a Mugnano di Napoli il 20/03/1995 avverso l'ordinanza emessa il 20/09/2023 dal Tribunale di Santa Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udite le conclusioni dell'Avvocato Salvatore D'Antonio, nell'interesse dei ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciando in sede di rinvio disposto dalla sentenza n. 30701 del 2023 della Seconda Sezione Penale, ha parzialmente accolto la richiesta di riesame proposta da Pasquale Cesaro e Gennaro Varriale avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord in data 13 gennaio 2023. Il Tribunale ha rilevato come non fosse sussistente il fumus commissi delicti in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. contestato al Cesaro e al Varriale, in ragione del rinvenimento della somma di euro 300.000 in contanti sull'autovettura su cui viaggiavano a forte velocità; il reato contestato, infatti, allo stato, era una mera ipotesi investigativa, non suffragata da elementi idonei a fondare l'adozione del provvedimento cautelare.

Il Tribunale del riesame ha, tuttavia, rilevato che entrambi gli indagati, nell'immediatezza della perquisizione e all'atto della sottoscrizione del verbale di sequestro, hanno dichiarato di non sapere nulla dell'ingente somma di danaro rinvenuta all'interno dell'autovettura, che, peraltro, era di proprietà di un terzo; il difensore, peraltro, nell'udienza di riesame si sarebbe limitato a chiedere l'annullamento del provvedimento di sequestro, senza rivendicare alcun diritto sulle somme, ma agendo per conto di chi spetta. Sussistendo, pertanto, «un dubbio più che fondato sulla esatta individuazione dei soggetti aventi diritto alla restituzione», il Tribunale ha rigettato la richiesta di restituzione delle somme e ha disposto la permanenza del vincolo reale «fino alla precisa e corretta individuazione da parte del Gip o del Pubblico Ministero procedente dei soggetti aventi diritto alla restituzione».

2. L'avvocato Salvatore D'Antonio, difensore di Pasquale Cesaro e Gennaro Varriale, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo la nullità o, comunque, l'abnormità dell'ordinanza per violazione degli artt. 324, comma 7 e 8, 262, comma 4, e 263 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Il difensore rileva che l'unica disposizione che, in materia di sequestro preventivo, consente al Tribunale del riesame di non disporre la restituzione del bene, pur ritenendo insussistente il fumus commissi delicti, è l'art. 324, comma 8, cod. proc. pen.

Questa disposizione espressamente prevede che «Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro». L'esercizio di questo ''' potere, tuttavia, postula l'esistenza di una contestazione della proprietà che nella specie sarebbe insussistente, «dovendosi evidenziare che ci troviamo di fronte a beni fungibili». Il Tribunale del riesame, pertanto, in assenza di fondamento normativo e, dunque, illegittimamente, avrebbe negato la restituzione delle somme in sequestro, demandando alternativamente al Pubblico Ministero o al Giudice per le indagini preliminari il potere di individuare l'avente diritto alla restituzione.

Tale provvedimento, in quanto illegittimo e, comunque, abnorme, dovrebbe essere annullato, con restituzione delle somme in sequestro agli indagati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

2. L'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. sancisce che «Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge». 2.1. I ricorrenti sono sottoposti ad indagini in relazione alla detenzione della somma in contanti sequestrata all'atto del controllo di polizia nell'autovettura che conducevano, ma non hanno allegato, né tanto meno dimostrato di essere titolari di un'autonoma posizione giuridica nei confronti di tali somme. 2.2.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex plurimis:

Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Marenco, Rv. 263799; Sez. 2, n. 24958 del 14/06/2007, Cal, Rv. 236759 - 01; Sez. 1, n. 36038 del 21/09/2005, Kibak, Rv. 232254 - 01). La sussistenza dell'interesse ad impugnare non può, del resto, essere presunta sulla base della mera legittimazione ad impugnare riconosciuta, in via generale, dal legislatore.

È, dunque, onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen. e, pertanto, indicare, a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna (ex plurimis: Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Pascale, Rv. 259601). 2.3.

Nel caso di specie i ricorrenti non hanno dedotto, né tanto meno provato, una relazione con il bene in sequestro, suscettibile di fondare un concreto interesse alla restituzione delle somme di danaro rinvenute dagli inquirenti. Nell'ordinanza impugnata, infatti, il Tribunale ha congruamente rilevato che entrambi i ricorrenti hanno negato nell'immediatezza di aver avuto alcun rapporto di possesso o di detenzione con il denaro rinvenuto all'interno della autovettura e di ignorare la sua provenienza. Il Tribunale ha anche rilevato che il difensore, «senza rivendicare alcun diritto sulle somme» da parte dei ricorrenti, ha agito «per conto di chi spetta».

Nessuna deduzione formulata nei ricorsi è, dunque, stata volta a dimostrare il fondamento giuridico del diritto dei ricorrenti a ricevere la restituzione delle somme in sequestro e, pertanto, agli stessi non può essere riconosciuto l'interesse a ricorrere avverso il provvedimento impugnato.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem