Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 19592/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19592/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19592/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 21 dicembre 2023, la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., il gravame proposto da Armando Liguori, condannato dal Tribunale di Ravenna alla pena di mesi quattro di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., perché, essendo rimasto l'imputato assente in primo grado, ha ritenuto insussistente il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio e dello stesso mandato, atto, quest'ultimo, che avrebbe presentato caratteristiche tali da non rendere palese quale fosse la sentenza impugnata e lo specifico atto per cui era stato redatto.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 341-bis cod. pen, art. 162 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19592/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sotto tale aspetto, non si scorgono incertezze sul tenore letterale delle espressioni contenute nelle disposizioni inserite dal citato decreto legislativo (art. 33, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnazione di decisioni amministrative oltraggio alla corte violazione del mandato nomina dell'arbitro nomina dell'ufficio di revisione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 341-bis cod. pen
pen., il gravame proposto da Armando Liguori, condannato dal Tribunale di Ravenna alla pena di mesi quattro di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 341-bis cod.
art. 162 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Liguori Armando, nato a Napoli il 29/07/1978 avverso l'ordinanza del 21/12/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 dicembre 2023, la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., il gravame proposto da Armando Liguori, condannato dal Tribunale di Ravenna alla pena di mesi quattro di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., perché, essendo rimasto l'imputato assente in primo grado, ha ritenuto insussistente il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio e dello stesso mandato, atto, quest'ultimo, che avrebbe presentato caratteristiche tali da non rendere palese quale fosse la sentenza impugnata e lo specifico atto per cui era stato redatto.

2. Armando Liguori, con un unico articolato motivo, deduce, a mezzo del proprio difensore, violazione dell'art. 581, comma 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. Quanto ai rilievi operati dalla Corte di appello in ordine alla elezione di domicilio, rileva come il tenore della stessa emergesse in maniera chiara dall'atto di nomina del difensore di fiducia ove si può leggere, testualmente: "(...) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicola Casadio (...)". Incomprensibile risulta, pertanto, la ragione che ha portato la Corte di merito, senza soffermarsi sul chiaro contenuto dell'atto, a ritenere insussistente la elezione di domicilio.

Rileva la difesa la corretta ed esaustiva redazione del mandato conferitole, rilasciato in data successiva alla decisione di primo grado, contenente il numero del procedimento ed il mandato ad appellare la sentenza. Il ricorso censura le affermazioni contenute nell'ordinanza secondo cui il mandato, in ragione del suo contenuto, sarebbe apparentemente datato 21 aprile 2023. L'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. non impone di specificare il numero della sentenza impugnata, né alcun effetto riverberano sulla validità dell'atto le enunciate cumulative facoltà attribuite al difensore, anche quando inconferenti rispetto all'impugnazione proposta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Seppure debba condividersi - come dedotto nel ricorso - che il mandato conferito per impugnare fosse comunque adeguato ed impedisse, ex se, la declaratoria di inammissibilità da parte della Corte di appello (lo stesso consentiva di individuare la sentenza da impugnare ed esplicitava, tra gli altri poteri conferiti, certamente quello ad impugnare la sentenza, facoltà che non subisce limiti sol perché ne siano state previste di ulteriori ed eccentriche), emerge dagli atti del procedimento, cui questa Corte ha accesso (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), che non risulta depositata la dichiarazione o elezione di domicilio, adempimento necessario da effettuarsi unitamente all'atto dì gravame ex art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater, cod. proc. pen.Nonostante, allo stato, non sussista una omogenea interpretazione di questa Corte di legittimità in ordine al momento in cui deve essere rilasciata la dichiarazione o resa l'elezione di domicilio in ipotesi di imputato assente nel corso del giudizio (a fronte di un indirizzo che impone il rilascio dell'elezione di domicilio successivamente alla sentenza da impugnare - cfr.

Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, Mohamad Ahmad Hasan, Rv. 285805 - ne sussiste altro - cfr. Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, El 3anati Asmae, Rv. 285936 - che assegna rilevanza, non al momento della sua predisposizione, ma a quello del deposito dell'impugnazione), consolidato risulta, nonostante il breve arco di tempo trascorso dall'entrata in vigore della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 150 del 2022, l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene necessario che detta elezione o dichiarazione sia depositata al momento della proposizione dell'impugnazione.

3. Sotto tale aspetto, non si scorgono incertezze sul tenore letterale delle espressioni contenute nelle disposizioni inserite dal citato decreto legislativo (art. 33, comma 1, lett.

d) che prevedono, a pena di inammissibilità, da un canto (comma 1 -ter), che le parti private ed i difensori depositino la dichiarazione o l'elezione di domicilio al momento dell'impugnazione, dall'altro, quanto a specifica disciplina prevista per l'imputato assente (comma 1 -quater), che il difensore depositi lo specifico mandato ad impugnare da rilasciarsi successivamente alla sentenza contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato. Ovvio, pertanto, che la dichiarazione di domicilio, impregiudicato - per quanto sopra evidenziato e per quel che in questa sede rileva - il momento in cui la stessa è stata conferita, debba essere depositata insieme allo specifico mandato ad impugnare; il citato atto, connotato dal carattere personale e dalla forma vincolata ai sensi dell'art. 162 cod. proc. pen., costituente espressione di volontà proveniente dall'imputato di ricevere ogni notificazione o comunicazione presso quel domicilio (Sez. 2, n. 7834 del 28/01/2020, Simone, Rv. 278247;

Sez. 4, n. 7118 del 23/05/2000, Bibolotti, Rv. 216607), non è surrogabile dalla mera evocazione della sua esistenza che, senza alcuna allegazione, viene apoditticamente enunciata nel mandato ad impugnare o nel ricorso come avvenuto nel caso sottoposto a scrutinio.

4. All'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t