Cassation court dismisses appeal against home detention revocation due to lack of legal interest and failure to claim compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant lacked a concrete legal interest in overturning the tribunal's decision to revoke home detention. Although the appellant argued the lower court erred in assessing guilt, the court held that such a decision does not prejudice the defendant's position since it results in immediate release. Furthermore, the appellant failed to specifically claim compensation for unjust detention, which is required to maintain standing for the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 314 c.p.p.: An appeal against a decision revoking home detention is inadmissible if it merely seeks theoretical accuracy without demonstrating a concrete legal interest, and compensation claims must be explicitly and substantively deduced.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Massara Francesco Tiburzio, nato a Mileto il 11/08/1957 avverso l'ordinanza del 12/10/2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Criscuolo; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dei difensori avv. Salvatore Mirabile e Pronesti Salvatore, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Massara si chiede l'annullamento dell'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato per insussistenza delle esigenze cautelari l'ordinanza emessa il 9 giugno 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale applicativa della misura degli arresti domiciliari per il reato di cui agli art. 110-56-610 e 416-bis.1 cod. pen., in particolare, per avere, in concorso con Accorinti Giuseppe Antonio, capo dell'omonima cosca di Zungrì e la cui sola presenza, senza alcun titolo nella vicenda, aveva valenza intimidatoria, e Chichello Nazzareno, tentato di costringere la dott.ssa Corigliano Nicolina, veterinaria presso l'Asp di Vibo Valentia, a ritirare le querele sporte per stalking nei confronti del Massara, suo dirigente.
Il ricorso si articola in tre motivi, di seguito illustrati. 1.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge penale e processuale in punto di gravi indizi di colpevolezza per avere il Tribunale attribuito al ricorrente il ruolo di mandante senza tener conto del contenuto del colloquio del 17 settembre 2018, registrato dalla vittima e trascritto dalla polizia giudiziaria e dal consulente tecnico di parte. Il Tribunale non ha considerato che entrambi i partecipanti all'incontro con la Corigliano hanno negato il coinvolgimento del ricorrente, presunto dalla Corigliano, la cui credibilità non è stata vagliata, trascurando che ella aveva omesso di riferire di aver interessato l'Accorinti e il Chichello molto prima di quell'incontro, informandoli del rapporto conflittuale con il Massara e richiesto il loro intervento per indurlo a revocare il provvedimento del suo trasferimento.
L'ascolto del colloquio registrato avrebbe consentito di rilevare tale importante circostanza e di accertare che il silenzio serbato dalla Corigliano ne inficia il narrato, oltre a dimostrare che l'Accorinti e il Cichello avevano un interesse personale, dovuto a tale precedente interessamento nella vicenda, per tentare di propiziare una soluzione bonaria, convocando entrambe le parti, ed evitare di essere chiamati a deporre in Tribunale. Dal colloquio risulta che l'unica preoccupazione della Corigliano è il processo, il desiderio di vendicarsi del Massara e di assicurarsi che il Cichello, indicato nella lista testi dal Massara, al pari degli altri, dei quali rivelava il nome, non dica nulla di pregiudizievole nei suoi confronti e, nonostante l'assicurazione dell'Accorinti che l'incontro è frutto di una sua iniziativa, la Corigliano ritiene che l'ideatore dell'incontro sia il Massara.
A fronte di tali elementi il Tribunale avrebbe dovuto verificare anche l'eventuale strumentalità della querela, presentata tre mesi dopo l'incontro e compiere una più approfondita valutazione dell'attendibilità della persona offesa. I contatti telefonici intercorsi tra il Massara e il Cichello, ritenuti un riscontro delle dichiarazioni della persona offesa, sono del tutto neutri, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dal Massara nell'interrogatorio e di cui vi è riscontro nel colloquio registrato ovvero che il fu il Cichello a cercarlo in ufficio e che egli lo richiamò senza raggiungerlo.
La tesi dell'accordo con l'Accorinti è illogica perché 2 A smentita dalla documentazione in atti, dalla quale risulta che il Massara aveva più volte adottato provvedimenti sanzionatori ed era stato destinatario di intimidazioni e minacce, come risulta dall'imputazione elevata a carico di Pasqua Cesare. 1.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 56-610 cod. pen. per non avere il Tribunale considerato che la persona offesa ha escluso di essere stata minacciata, affermando di essere stata solo invitata a riappacificarsi con il Massara. 1.3.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'aggravante del metodo mafioso, insussistente alla luce dei toni amicali del colloquio, della pregressa richiesta di intervento rivolta all'Accorinti dalla persona offesa e della insufficienza della mera presenza di questi ad integrare l'aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse. È noto che l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere concreto e attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172). È, altresì, noto che l'interesse all'eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazione soggettiva dell'impugnante deve persistere fino al momento della decisione perché questa possa avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta al giudice dell'impugnazione (Sez.
U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino; Sez. U, n. 20 del 20/10/96, Vitale): qualora ciò sia impossibile, vi è carenza di interesse sopravvenuta. Pertanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'impugnazione, per essere ammissibile, deve tendere alla eliminazione della lesione di un diritto o di un interesse giuridico dell'impugnante, non essendo prevista la possibilità di proporre un'impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica che miri alla sola esattezza giuridica della decisione, che di per sé non sarebbe sufficiente a integrare il vantaggio pratico in cui si compendia l'interesse normativamente stabilito che sottende l'impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale (Sez.
U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 - 02). 3 A In applicazione di tali principi si è affermato che non sussiste l'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale (nella specie, gli arresti domiciliari) per carenza delle esigenze cautelari, qualora il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione in ordine al ritenuto quadro gravemente indiziario, atteso che detto provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente (Sez. 3, n. 23526 del 11/01/2023, Pirri, Rv. 284665;
Sez. 5, n. 1119 del 09/09/2021, dep. 2022, La Cognata, Rv. 282534; Sez. 1, n. 45918 del 15/10/2019, Beltramelli Rv. 277331). Detta situazione si è verificata nel caso di specie, atteso che, come anticipato, il Tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza cautelare sotto il profilo delle esigenze cautelari con conseguente rimessione in libertà dell'indagato, sicché l'eventuale accoglimento del ricorso non comporterebbe alcun mutamento della situazione dell'impugnante. Avuto, peraltro, riguardo alla natura incidentale del giudizio cautelare rispetto all'autonomo giudizio a cognizione piena formulabile in sede dibattimentale, nessun pregiudizio o preclusione può derivare al ricorrente dalla mancata disamina della valutazione espressa in sede cautelare, potendo le censure essere espresse in altra sede.
2. Peraltro, il ricorrente ha omesso di specificare l'utilità della pronuncia sollecitata al fine di potersene avvalere per ottenere l'indennizzo per l'ingiusta detenzione sofferta ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non oggetto di specifica manifestazione d'intenti. Sul punto va richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, secondo il quale "in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato" (Sez.
U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d