Criminal appeal dismissed because preliminary hearing order is not independently appealable under Italian Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Di Lorenzo Gabriella inadmissible de plano. The appellant challenged an order by the preliminary hearing judge refusing to postpone the session due to her legitimate impediment. The court ruled that such orders during preliminary proceedings are not independently appealable and must be contested jointly with the final judgment under Article 586 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 586 cod. proc. pen.; Orders issued by the preliminary hearing judge during the preliminary investigation phase are not independently appealable and must be challenged jointly with the final judgment, as they do not fall within the category of autonomously appealable provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Lorenzo Gabriella, nata a Formia 1'1/7/1977 avverso l'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetereptel ddC4a41f visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto avverso l'ordinanza con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disatteso l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputata a presenziare all'udienza ma tale provvedimento non è autonomamente impugnabile; rilevato che contro l'ordinanza, emessa nel corso degli atti preliminari al dibattimento ovvero nel dibattimento, è consentita, a norma dell'art. 586 cod. proc. pen., l'impugnazione solo congiuntamente alla sentenza; considerato, quindi, che l'ordinanza impugnata non rientra nella categoria dei provvedimenti autonomamente impugnabili, non essendo previsto avverso la stessa uno specifico mezzo di gravame; né può considerarsi abnorme, come tale immediatamente ricorribile per cassazione, in quanto non si pone al di fuori dell'ordinamento processuale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così