Sentenza — n. 19576/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAChami Ghita, con atto del 30 gennaio 2024 ha proposto ricorso ex art. 625- bis cod.proc.pen. avverso l'ordinanza della Settima Sezione penale della Corte di Cassazione depositata in data 10 ottobre 2023 che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 ottobre 2022 con la quale è stata confermata la condanna alla pena di mesi sei di reclusione e di euro 200 di multa, emessa nei confronti della ricorrente per il reato di cui agli artt.110, 640 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625- bis cod.proc.pen, articolo 625-bis cod.proc.pen, art. 152 cod. pen; Sentenza — n. 19576/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con il ricorso si invoca l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 625-bis cod.proc.pen., adducendo che la sentenza con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso non ha tenuto conto che in data 5 ottobre 2023 era stata depositata tramite PEC la remissione della querela da parte della persona offesa Denise Pasqualotto, formalizzata in data 5 ottobre 2023, con dichiarazione sottoscritta della persona offesa e contestuale dichiarazione di accettazione da parte dell'imputata, rappresentata per procura dall'avv. Monica Marciano, rese davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria (come da atto allegato al ricorso).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Chami Ghita, nata in Marocco 1'11/08/1987 avverso la ordinanza del 10/10/2023 della Settima Sezione della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione della querela; lette le conclusioni scritte dell'avv. Monica Marciano, difensore di Ghita Chami, che chiede l'annullamento senza rinvio per remissione della querela.
RITENUTO IN FATTO
1. Chami Ghita, con atto del 30 gennaio 2024 ha proposto ricorso ex art. 625- bis cod.proc.pen. avverso l'ordinanza della Settima Sezione penale della Corte di Cassazione depositata in data 10 ottobre 2023 che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 ottobre 2022 con la quale è stata confermata la condanna alla pena di mesi sei di reclusione e di euro 200 di multa, emessa nei confronti della ricorrente per il reato di cui agli artt.110, 640 cod. pen.
2. Con il ricorso si invoca l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 625-bis cod.proc.pen., adducendo che la sentenza con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso non ha tenuto conto che in data 5 ottobre 2023 era stata depositata tramite PEC la remissione della querela da parte della persona offesa Denise Pasqualotto, formalizzata in data 5 ottobre 2023, con dichiarazione sottoscritta della persona offesa e contestuale dichiarazione di accettazione da parte dell'imputata, rappresentata per procura dall'avv. Monica Marciano, rese davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria (come da atto allegato al ricorso).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. Effettivamente risulta dagli atti allegati al ricorso che la Corte di Cassazione aveva disposto il rinvio della discussione inizialmente fissata per l'udienza del 20 giugno 2023 per consentire l'acquisizione dell'annunciata remissione di querela, formalizzata e depositata a mezzo PEC in data 5 ottobre 2023. Risultando rispettate le formalità essenziali di cui agli artt. 339 e 340 cod. proc. pen., il reato per cui si procede, perseguibile a querela della persona offesa, andava dichiarato estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen.
Trova applicazione il principio diritto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso — come avvenuto nella specie — sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n.24246 del 25/02/2004, Rv.227681 - 01). Pertanto, essendo evidente l'errore di fatto in cui è incorsa la Corte di Cassazione per non avere preso cognizione della remissione di querela, deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata insieme all'annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma che va, dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela.
2. Consegue, in base al disposto dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, non risultando diversamente convenuto nell'atto di remissione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza del 10 ottobre 2023 della Corte di Cassazione LA' Zbat=t12-Wtern223: 117ne, nonché la sentenza della Corte di , appello di Roma del 3 ottobre 2022 e dichiara estinto il reato per remissione della querela. Condanna Chami Ghita al pagamento delle s