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Sentenza — n. 19566/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for one defendant due to prescription while dismissing the other's appeal as inadmissible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19566/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment against Emiliano Bonomo because the crime of resistance to a public official had expired by prescription before the appellate ruling. While Michele Grotta's appeal was declared inadmissible due to lack of specific argumentation regarding prescription and other generic grounds, Bonomo's claim was accepted as a valid single ground under procedural law. Consequently, the conviction for Bonomo is voided, but Grotta remains liable for the crime and court costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 157, comma 2 cod. pen.; The Court holds that an appeal alleging prescription of a crime expiring prior to the appellate judgment constitutes a valid ground for cassation, even if raised as a sole motive, provided the expiration occurred before the contested decision.

Parole chiave

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prescription of crime resistance to public official inadmissible appeal recidiva semplice recidiva reiterata cassazione senza rinvio spese del procedimento minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Art. 157, comma 2 cod. pen.
pen.), che il incide sul calcolo dei termini utili per il decorso della prescrizione (art. 157, comma 2, cod.
Art. 99, comma 1 cod. pen.
Tenuto conto, per entrambi, della sospensione del termine di prescrizione per la durata complessiva di trecentotrentatre giorni, il delitto non risulta estinto per Michele Grotta nei confronti del quale è stata contestata (e ritenuta) l'aggravante speciale della recidiva reiterata (art. 99, comma 2, cod.
Art. 99, comma 2 cod. pen.
Tenuto conto, per entrambi, della sospensione del termine di prescrizione per la durata complessiva di trecentotrentatre giorni, il delitto non risulta estinto per Michele Grotta nei confronti del quale è stata contestata (e ritenuta) l'aggravante speciale della recidiva reiterata (art. 99, comma 2, cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
Errata applicazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e vizio di motivazione.
art. 161-bis cod. pen
3/2019) riguardava soltanto le pronunce di condanna di primo grado emesse in data successiva al 01/01/2020; l'abrogazione della relativa disciplina per effetto dell'introduzione dell'art. 161-bis cod. pen., ad opera della I.
art. 344-bis cod. proc. pen
pen., si sarebbe dovuto coerentemente applicare anche l'art. 344-bis cod. proc. pen., secondo cui il giudizio d'appello deve essere definito entro due anni dal termine ultimo per la proposizione dell'impugnazione, a pena di improcedibilità.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019
(Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep.
Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016
278095; Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep.
Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023
Ciò, però, a condizione di indicare i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano Spelta Rapini, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
(Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. Bonomo Emiliano (CUI 02HSTB0), nato a Livorno il 09/02/1966 2. Grotta Michele (CUI 01CS4KL), nato a Napoli il 20/01/1963 avverso la sentenza del p/04/2023 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tonnaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata senza rinvio perché i reati rispettivamente ascritti agli imputati sono estinti per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la condanna in primo grado di Emiliano Bonomo e Michele Grotta per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), per aver usato violenza e minaccia per opporsi al compimento degli atti d'ufficio da parte di agenti della Squadra volante della Questura di Livorno intervenuti a seguito della segnalazione di una lite tra i due.

2. Hanno presentato ricorso gli imputati, per il tramite del comune difensore, Avvocato Nicola Giribaldi, articolando quattro motivi di ricorso. 2.1. Errata applicazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e vizio di motivazione. Le parole pronunciate dagli imputati non avevano contenuto di minaccia e gli stessi non si sarebbero opposti al compimento di atti di ufficio, posto che gli agenti erano già riusciti a fermare gli imputati e a condurli verso la Questura. Difetterebbe, quindi, la necessaria contemporaneità tra l'atto del pubblico funzionario e la violenza o minaccia diretta ad impedirne il compimento. 2.2.

Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e correlato vizio di motivazione. Premesso che la giurisprudenza di legittimità ritiene che i precedenti penali dell'imputato non ostino all'applicazione dell'ad 131-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Alberto, Rv. 278095; Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, Sacco, Rv. 270948), nel caso di specie, l'offesa sarebbe modesta e la condotta assolutamente occasionale, sia per le modalità con cui è stata eseguita sia per le ragioni che l'hanno generata. 2.3. Errata applicazione della legge penale per intervenuta prescrizione del reato, maturata prima della sentenza impugnata e per errore non dichiarata in appello.

I fatti sono del 21/10/2013; la c.d. riforma Bonafede (l. n. 3/2019) riguardava soltanto le pronunce di condanna di primo grado emesse in data successiva al 01/01/2020; l'abrogazione della relativa disciplina per effetto dell'introduzione dell'art. 161-bis cod. pen., ad opera della I. 27/09/2021, n. 134, vale a partire dall'entrata in vigore della legge (19/10/2021). Il reato si è, quindi, prescritto. Peraltro, a ritenere applicabile l'art. 161-bis cod. pen., si sarebbe dovuto coerentemente applicare anche l'art. 344-bis cod. proc. pen., secondo cui il giudizio d'appello deve essere definito entro due anni dal termine ultimo per la proposizione dell'impugnazione, a pena di improcedibilità. 2.4.

Motivazione illogica quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e omessa motivazione sulla recidiva. La Corte d'appello non riconosce le attenuanti generiche argomentando, in modo generico, dalla presenza di precedenti e dall'insussistenza di elementi positivi. Trascura che la giurisprudenza di legittimità impone invece al giudice di -) motivare se i precedenti, per gravità e specificità, siano idonei a connotare di particolare capacità a delinquere l'imputato, tenendo conto degli elementi prospettati dalla difesa.

Quanto alla recidiva, i giudici non avrebbero contestualizzato il fatto e spiegato se esso rappresentasse indice di maggiore riprovevolezza e pericolosità concreta degli imputati, disattendendo, quindi, l'insegnamento di Corte cost. n. 185 del 2015.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta, nei termini ivi previsti, di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Questo il fatto per come ricostruito nei due giudizi di merito. Nel pomeriggio del 21/10/2013 tre volanti della Polizia di Stato intervenivano presso un bar a seguito di segnalazione di una lite in corso tra due uomini. Giunti sul posto, gli operatori di polizia giudiziaria notavano un uomo, poi identificato in Michele Grotta, che si stava allontanando. Raggiunto dagli agenti, il Grotta si divincolava per evitare di essere sottoposto a controllo; rivolgevafrasi offensive all'indirizzo degli agenti e strattonava l'ispettore e l'assistente capo per assicurarsi la fuga. Contemporaneamente, gli operatori di polizia giudiziaria intervenuti vedevano un altro uomo, poi identificato in Emiliano Bonomo, che si dirigeva verso il Grotta, tentando di colpirlo al volto, ma veniva fermato grazie all'intervento degli agenti; a quel punto, il Bonomo opponeva resistenza contro gli operatori di polizia giudiziaria, sia nel tentativo di liberarsi dalla loro prese per scagliarsi nuovamente contro il Grotto, sia, dopo, per evitare di essere condotto presso gli uffici di polizia.

2. Già alla luce di tale sintetica descrizione della vicenda fattuale emerge l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, che reitera deduzioni cui la Corte d'appello ha risposto in modo compiuto, coerente e non contraddittorio, evidenziando come i due imputati si fossero scagliati contro gli operanti mentre stavano svolgendo il loro dovere e confermando quindi il giudizio di primo grado sulla configurabilità, nel caso di specie, del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. D'altronde, in disparte ogni considerazione sulla sicura contemporaneità tra le condotte degli imputati e l'attività dei pubblici ufficiali, è chiaro come, nel caso '2 di specie, non si trattasse di semplice resistenza c.d. passiva, non essendosi al cospetto di una mera reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma di un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga (Sez. 5, n. 8379 del 27/09/2013, dep. 2014, Rodrigo, Rv. 259043; di recente, Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376).

3. Quanto al mancato proscioglimento per particolare tenuità del reato, la censura non era stata previamente sollevata in appello. Tanto precisato, vero è che può dedursi in cassazione il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Ciò, però, a condizione di indicare i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano Spelta Rapini, Rv. 284160). In altre parole, la doglianza deve essere argomentata in modo adeguato, indicando specificamente le ragioni che legittimano la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità, in termini, appunto, di "decisività" e, potrebbe aggiungersi, di evidenza. Evidenza che nel caso di specie non emerge. Anche il secondo motivo di ricorso è, dunque, inammissibile.

4. Invertendo l'ordine della trattazione e passando al quarto motivo di ricorso, anch'esso risulta generico e, come tale, inammissibile. Peraltro, la sentenza impugnata ha specificato che «la contenuta gravità della condotta commessa ha già consentito al primo giudice, anche al fine di meglio adeguare la pena alla concreta offensività dei reati, di procedere alla determinazione della pena base in misura vicinissima al minimo edittale, quindi riconoscendo ad entrambi gli imputati - nonostante i loro precedenti, anche gravi e specifici - il beneficio ex art. 62-bis nella misura della prevalenza con la recidiva».

5. Venendo, infine, al terzo motivo di ricorso, nel quale si eccepisce l'estinzione, per intervenuta prescrizione, del reato, commesso in data 21/10/2013, occorre distinguere la posizione dei due imputati. 5.1. Tenuto conto, per entrambi, della sospensione del termine di prescrizione per la durata complessiva di trecentotrentatre giorni, il delitto non risulta estinto per Michele Grotta nei confronti del quale è stata contestata (e ritenuta) l'aggravante speciale della recidiva reiterata (art. 99, comma 2, cod. pen.), che il incide sul calcolo dei termini utili per il decorso della prescrizione (art. 157, comma 2, cod. pen.). 5.2.

Diversamente è a dirsi quanto ad Emiliano Bonomo, cui è stata contestata la recidiva semplice (art. 99, comma 1, cod. pen.) e per il quale il reato si è prescritto, dunque, il 20/03/2022. Essendo la prescrizione maturata prima della sentenza di appello (emessa in data 13/04/2023) ed essendo stati gli altri motivi di ricorso dichiarati inammissibili, si precisa che ciò non osta alla dichiarazione di estinzione del reato. Secondo l'insegnamento di questa Corte, è infatti ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).

6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di Emiliano Bonomo perché il reato è estinto per maturata prescrizione.

7. Il ricorso di Michele Grotta va dichiarato inammissibile. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Bonomo Emiliano per prescrizione del reato a lui ascritto. Dichiara inammissibile il ricorso di Grotto Michele e lo con