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Sentenza — n. 19354/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against refusal of bail in European arrest warrant surrender proceedings due to low flight risk.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19354/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed the Appellate Court's refusal to grant bail for a suspect in a European arrest warrant surrender case. The suspect, already detained for a domestic sentence, argued that his current detention status should preclude bail, but the Court held this irrelevant to flight risk. The Court dismissed the appeal because the lower court's reasoning was sound and the suspect posed no concrete danger of fleeing given the imminent surrender date.

Regesto Legislator

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Art. 9, comma 7 della I. n. 69/2005; Art. 274, comma 1, lett. b) c.p.p.: In European arrest warrant surrender proceedings, the mere fact that a suspect is already detained for another reason does not preclude the issuance of bail if the specific risk of flight is absent.

Parole chiave

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European arrest warrant surrender proceedings preliminary detention flight risk assessment bail refusal appellate review custodia cautelare aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 9, comma 7 della I. n. 69/2005
Contro l'ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia, deducendo la violazione dell'art. 9 della I.
Art. 274, comma 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 40688 del 07/11/2011, Brancato
(Sez. 6, n. 40688 del 07/11/2011, Brancato, Rv.
Sez. F, n. 34903 del 10/08/2023, Minichino
Sez. F, n. 34903 del 10/08/2023, Minichino, non mass.; Sez.
Sez. 6, n. 13311 del 07/03/2018, Spasiano
34903 del 10/08/2023, Minichino, non mass.; Sez. 6, n. 13311 del 07/03/2018, Spasiano, non mass.).
Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Surdu
Ciò detto, è vero che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, agli errori di diritto è assimilata l'inesistenza della motivazione o la presenza di una motivazione solo apparente (in tema di misure cautelari relative alla procedura del mandato di arresto europeo, Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Surdu, Rv.
Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013
285178; Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA 1. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Perugia nel procedimento penale a carico di Rodriguez Alvarez Nicolas Efrain (Dan) Rodriguez Alvarez Nicolas Efrain, nato in Cile il 27/10/1997 (CUI 06b56jk) avverso l'ordinanza del 13/03/2024 della Corte d'appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia convalidava l'arresto di (Dan) Alvarez Nicolas Efrain Rodriguez, chiesto in relazione all'esecuzione di un mandato di arresto processuale emanato dall'Autorità Giudiziaria tedesca in relazione ai reati di furto aggravato e lesioni, ma non disponeva la custodia cautelare del consegnando richiesta dal Procuratore Generale. In tal senso, rilevava come il prevenuto avesse presentato assenso alla consegna e rinunciato al beneficio di cui all'art. 10, comma 1, I. 22/04/2005, n.

69. Aggiungeva che il consegnando si trovava già ristretto in carcere in esecuzione di condanna definitiva con fine pena al 04/04/2028, escludendo, dunque, il concreto pericolo di fuga, per lo meno in rapporto alla limitata durata della possibile misura cautelare, funzionale alla mera consegna del prevenuto allo Stato richiedente, stante anche la data assai ravvicinata fissata per l'udienza di decisione (18/03/2024). Precisava, infine, di non ravvisare la sussistenza di ragioni ulteriori a favore della custodia cautelare.

2. Contro l'ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia, deducendo la violazione dell'art. 9 della I. n. 65/2005 cit. 2.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è irrilevante, ai fini della valutazione del pericolo di fuga, la circostanza che la persona da consegnare si trovi in stato di detenzione per altra causa nel territorio nazionale, non ostando tale stato all'emissione di altro provvedimento cautelare per diverso fatto di reato (Sez. 6, n. 40688 del 07/11/2011, Brancato, Rv. 250992;

Sez. F, n. 34903 del 10/08/2023, Minichino, non mass.; Sez. 6, n. 13311 del 07/03/2018, Spasiano, non mass.). Irrilevanti sarebbero anche la fissazione dell'udienza di decisione, concernente il merito della richiesta, e l'assenso alla consegna nonché la rinuncia al beneficio di cui all'art 10, comma 1, I. n. 69 del 2005 cit., dal momento che il pericolo di fuga va valutato tenendo conto del momento in cui la consegna deve essere eseguita. Infatti, ove sia disposto il rinvio della consegna ai sensi dell'ad 24 I. n. 69 del 2005 cit., per consentire l'esecuzione della pena già inflitta in Italia, si determinerebbe la sospensione dell'efficacia della misura cautelare applicata, ai sensi degli artt. 9 e 13 I. n. 69 del 2005 cit., fino all'esaurimento della detenzione esecutiva disposta per il procedimento interno. 2.2.

Per contro, sussistono gli elementi di fatto per l'applicazione dell'art. 9 I. n. 69 del 2005 cit. 2 ,Okg Nel caso di specie, non risulta, in particolare, alcun concreto radicamento del prevenuto né in Italia - l'indirizzo in atti essendo oltretutto quello della casa circondariale presso cui è detenuto -, né in Germania, luogo in cui il reato è stato commesso e successivamente lasciato. In genere, dall'elenco dei precedenti dattiloscopici emergono plurimi arresti eseguiti in diverse località in Italia, a dimostrazione del fatto che il prevenuto, dopo le misure precautelari, si è sempre allontanato, recandosi anche all'estero e in località diverse, sia per commettere altri reati sia per sottrarsi alle sue responsabilità, il che denota una personalità trasgressiva con capacità di allontanamento immediate, nonostante i provvedimenti incidenti sulla libertà personale e, in definitiva, la sussistenza di un concreto pericolo di fuga.

3. L'Avvocato Gian Paolo Maria Coccia ha presentato una memoria difensiva nell'interesse del proposto. Per un verso, richiamata la presunzione di innocenza e la necessità di limitare nella misura massima possibile la libertà personale dell'indagato, nega sia possibile attribuire rilievo ai carichi pendenti del suo assistito. Per altro verso, precisa che l'art. 6 V. n. 69 del 2005 cit. non prescrive che il mandato di arresto europeo contenga l'indicazione delle esigenze di cautela che intende soddisfare l'autorità giudiziaria richiedente la consegna e che è l'autorità giudiziaria italiana a dover disporre l'applicazione di una misura coercitiva se ritenuta necessaria, tenendo conto, in particolare, dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.

Per altro verso ancora, esclude che i dati probatori acquisiti siano in grado di sostenere il peso della condanna, in quanto non univoci. CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, I. n. 69 del 2005 cit., la Corte di appello, sentito il Procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all'applicazione della misura coercitiva, ove questa sia ritenuta necessaria allo scopo di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa. 1.1. Ricordato, dunque, che la valutazione delle esigenze cautelari in tema di misure coercitive nell'ambito di una procedura passiva di mandato di arresto europeo risponde ad esigenze diverse rispetto all'analoga valutazione richiesta per le misure emesse per ragioni di giustizia interna (essendo specificamente finalizzata ad assicurare da parte dello Stato italiano la realizzazione degli impegni assunti a livello internazionale in ordine alla consegna di persone le quali si trovino sul suo territorio e che sono ricercate da altri Stati dell'Unione europea per ragioni di giustizia) e precisato altresì che la tale procedura è legislativamente scandita entro termini contenuti e certi, l'unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali in materia di mandato di arresto europeo è il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma degli artt. 9, comma 7, della I. n. 69/2005 cit. e 719 cod. proc. pen., non potendosi, per contro, dedurre vizi logici della motivazione. 1.2.

Ciò detto, è vero che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, agli errori di diritto è assimilata l'inesistenza della motivazione o la presenza di una motivazione solo apparente (in tema di misure cautelari relative alla procedura del mandato di arresto europeo, Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Surdu, Rv. 285178; Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, Rv. 254418). Tuttavia, nel caso di specie, deve escludersi che la motivazione della Corte d'appello sia meramente apparente, la necessità della custodia cautelare essendo stata negata sulla scorta degli argomenti riportati nel "Ritenuto in fatto" e, in particolare, della constatazione che il consegnando si trova già ristretto nella libertà personale fino al 2024, senza alcuna attuale concreta possibilità di liberazione, mentre la consegna all'Autorità straniera presuppone tempi brevi. 1.3.

Ne deriva che la Corte di appello ha escluso la configurabilità di un concreto pericolo di fuga con motivazione non sindacabile in sede di legittimità. Né tale conclusione contrasta con il principio di diritto richiamato dal ricorrente, secondo cui è irrilevante, ai fini della valutazione del pericolo di fuga, la circostanza che la persona da consegnare si trovi in stato di detenzione per altra causa nel territorio nazionale, tenuto conto del principio generale secondo cui lo status detentionis non è in sé ostativo all'emissione di un altro provvedimento cautelare per un diverso fatto di reato, che si fondi sulle esigenze previste dall'art. 274, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 40688 del 07/11/2011, Brancato, Rv. 250992).

Tale massima, che rappresenta in effetti espressione di una più generale giurisprudenza che riguarda la materia delle misure cautelari ex art. 273 e ss. cod, proc. pen., si riferisce alla decisione di un caso diverso e non assimilabile a quello oggetto del presente giudizio, e cioè a un caso in cui il consegnando aveva proposto ricorso avverso il provvedimento con cui era stata disposta, a suo carico, la custodia cautelare (peraltro e seppure in via incidentale, proprio per tale ragione in motivazione i giudici dubitavano dell'interesse ad impugnare del ricorrente).

3. Il ricorso deve esser