Sentenza — n. 19111/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Amorosi Emiliano, nato l'11/09/1984 ad Avezzano avverso l'ordinanza del 03/10/2023 della Corte di appello di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 544 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19111/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Emiliano Amorosi deducendo un unico motivo. Violazione di legge, in relazione agli artt. 581, comma :1-ter, finito e 591, comma 1, lett.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Amorosi Emiliano, nato l'11/09/1984 ad Avezzano avverso l'ordinanza del 03/10/2023 della Corte di appello di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Emiliano Amorosi, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso, per mancato rispetto del termine di cui all'art. 544 cod. proc. pen.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Emiliano Amorosi deducendo un unico motivo. Violazione di legge, in relazione agli artt. 581, comma :1-ter, finito e 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., e vizio di motivazione in quanto la Corte di merito ha erroneamente calcolato il termine per impugnare la sentenza di primo grado, emesse il 6 maggio 2022, con riserva dei motivi in 80 giorni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2. Dall'esame degli atti, a cui la Corte ha accesso in ragione della natura processuale dell'eccezione, risulta che il giudice di secondo grado ha erroneamente ritenuto scaduto il termine per impugnare. Infatti, il Tribunale ha emesso la sentenza il 6 maggio 2022 riservando il deposito dei motivi in 80 giorni; la motivazione è stata depositata il 27 luglio 2022 (così risulta inequivocabilmente dall'avviso di deposito del provvedimento del giudice del 1/08/2022) oltre il termine, cioè all' 82° giorno, e l'avviso di deposito è stato comunicato dalla cancelleria il I° agosto 2022, durante il periodo feriale, cosicchè l'appello del 13 ottobre 2022 è da ritenersi tempestivo perché depositato entro i 45 giorni decorrenti dal I° settembre.
3. Deve, quindi, ritenersi che la sentenza impugnata sia stata emessa sull'erroneo presupposto che l'appello fosse tardivo, dal che consegue l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti alla Corte di appello dì Campobasso che accerterà anche la sussistenza di eventuali difformità tra le date di deposito della sentenza per come risultanti sia dal timbro posto in calce, sia dall'intestazione, sia dai registri informatici, visto che i numeri appaiono modificati. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmette gli atti alla Corte di appello di Campobasso per il giudizio. 1 Così deciso in Roma, il 28 marzo 2023 La Consiglier