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Sentenza — n. 18593/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18593/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18593/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. il 20 marzo 2023 (motivazione depositata il successivo 27 aprile), ha sull'accordo delle parti rideterminato in anni sette e mesi otto di reclusione la pena a carico di Bianco Antonio e in anni otto e mesi quattro di reclusione la pena a carico di Diana Armando.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18593/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per quanto concerne Diana, nel ricorso si lamenta che la Corte di appello - nel recepire l'accordo delle parti - non abbia ritenuto ex officio la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. Trattasi di profilo chiaramente estraneo al perimetro dell'impugnazione di legittimità proponibile avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, Ferrarini, Rv. 278142 - 01).

Parole chiave

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revoca dell'opposizione ritiro dell'effetto sospensivo revoca dell'annullamento rinvio del dibattimento istanza di ricusazione tardiva ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Sicché deve intendersi preclusa la riproposizione e il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia e alla misura della pena inflitta, fatte salve quelle relative all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. Bianco Antonio, nato a Maddaloni il 14/06/1980 2. Diana Armando, nato ad Aversa il 10/09/1981 avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 20/03/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; preso atto dell'avvenuto deposito di memoria da parte del difensore della Parte civile Mutua Consumatori Campania, Avvocato Agostino La Rana.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. il 20 marzo 2023 (motivazione depositata il successivo 27 aprile), ha sull'accordo delle parti rideterminato in anni sette e mesi otto di reclusione la pena a carico di Bianco Antonio e in anni otto e mesi quattro di reclusione la pena a carico di Diana Armando.

2. Avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto, tramite i propri difensori, ricorsi nel quale eccepiscono l'illegittimità della sentenza impugnata. 2.1. In particolare, Bianco Antonio si duole della mancata retrodatazione da parte della sentenza di appello del tempus commissi delicti in riferimento alla fattispecie associativa (richiesta formulata nei motivi di appello, ove si chiedeva di "ritenere cessata la condotta associativa alla data del 14 giugno 2018"). Pur avendo la Corte di appello accolto il concordato sulla pena negli esatti termini indicati dall'imputato (anni sette e mesi otto di reclusione), deduce il ricorrente che su detto motivo non era intervenuta rinuncia e che sussiste un concreto interesse sul punto, atteso che ove su questo profilo intervenisse il giudicato non sarebbe possibile una riproposizione in sede di incidente di esecuzione. 2.2.

Diana Armando eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello, nel recepire il concordato intervenuto tra imputato e Procuratore generale, ritenuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Inoltre, la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche ed il bilanciamento delle circostanze, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti (Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023 - dep. 2024, Abbatista, Rv. 285702 - 03).

2. Per quanto concerne il ricorso in favore di Bianco, dalla sentenza impugnata e dal relativo verbale di udienza risulta che, dopo che la Corte territoriale aveva ritenuto "irricevibile" la parte della richiesta di concordato "in cui è condizionata alla esclusione della continuazione interna e alle altre questioni di merito", i difensori dell'imputato "chiedono tuttavia di valutare la retrodatazione della condotta associativa". Pertanto, risulta che non vi è stata alcuna istanza di revoca della proposta di concordato con richiesta di celebrazione dell'ordinario giudizio di appello.

Invece, la Difesa di Bianco ha inteso proseguire con tale modalità di definizione del gravame, per la parte in cui esso è stato ritenuto ammissibile dal Giudice di appello, invitando la Corte a "valutare" gli ulteriori profili di merito (estranei al perimetro del concordato). 2.1. La sentenza impugnata ha dunque correttamente richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui «la procedura della definizione concordata della pena, di cui all'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. presuppone che l'imputato, nel concordare con il pubblico -2-, ministero la misura della pena, rinunzi contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello.

Sicché deve intendersi preclusa la riproposizione e il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia e alla misura della pena inflitta, fatte salve quelle relative all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale di appello» (ex multis, Sez. 4, n. 24077 del 14/04/2004, Nwgwua, Rv. 228589 - 01). 2.2. Sotto altro profilo, rileva questa Corte che il profilo del tempus commissi delicti non può essere eccepito in sede di ricorso avverso sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. dal momento che «in tema di patteggiamento in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena» (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 - dep. 2020, Furino, Rv. 278114 - 01).

3. Per quanto concerne Diana, nel ricorso si lamenta che la Corte di appello - nel recepire l'accordo delle parti - non abbia ritenuto ex officio la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. Trattasi di profilo chiaramente estraneo al perimetro dell'impugnazione di legittimità proponibile avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, Ferrarini, Rv. 278142 - 01).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

5. Il Collegio ritiene che non debba farsi luogo alla condanna degli imputati alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio richieste dalla Parte civile Mutua Consumatori Campania, risultando la relativa domanda irricevibile. Invero, nell'atto depositato dalla predetta parte si svolgono considerazioni d'ordine generale relative alla tipologia del giudizio di Cassazione e ai vizi nello stesso denunciabile, oltre che alla natura del danno risarcibile in sede penale. Non vi è, invece, alcuna specifica indicazione relativa ai ricorsi proposti dagli imputati e alle ragioni per le quali gli stessi vadano giudicati inammissibili o rigettati. 5.1.

In tema di diritto alla rifusione delle spese di parte civile nel giudizio di legittimità, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare come esso sia in ogni caso subordinato alla condizione che la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 - 01). Recentemente si è ribadito tale principio chiarendosi che la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc.pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio (così Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023 - dep. 2024, D., Rv. 285598 - 01).

Contributo fatti o che nella specie non è in alcun modo rinvenibile avendo, come già ek 0.. indicato, la parte civile rportato nella memoria considerazioni del tutto generiche e astratte, "mutuabili" in riferimento a qualsivoglia memoria presentata da una parte civile in sede di giudizio di Cassazione. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr