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Sentenza — n. 18584/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annals appeal sentence due to crime prescription while civil liability remains valid.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18584/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision confirming the first-instance conviction because the crime had expired due to prescription. Although the appellate court acknowledged the prescription in its reasoning, it erroneously confirmed the criminal penalty without declaring the crime extinguished. The court upheld the civil liability findings because the procedural requirements for the civil action were met independently of the criminal outcome.

Regesto Legislator

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Art. 156 c.p.p.; Art. 600 c.p.: When a crime is extinguished by prescription, the appellate court must annul the criminal conviction without remittal, while civil liability judgments remain valid if procedural prerequisites are satisfied.

Parole chiave

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criminal prescription extinction of crime appellate annulment civil liability prescription period Cassation procedure conditional suspension risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 156 c.p.p.
Art. 600 c.p.
Art. 578 cod. proc. pen.
La Corte territoriale ha dato atto in motivazione dell'insussistenza dei presupposti per un proscioglimento nel merito — richiesto dalla Floreni nei motivi di appello - e ha affrontato il profilo della responsabilità dell'imputata, in ragione dell'azione civile esercitata, agli effetti dell'art. 578 cod.
art. 341 bis cod. pen
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 gennaio 2023 (motivazione depositata il successivo 2 febbraio), ha confermato la sentenza di primo grado che ha condannato Floreni Maria Carmela alla pena di mesi uno di reclusione, con la sospensione condizionale, per violazione dell'art. 341 bis cod.
art. 578 cod. proc. pen
La Corte territoriale ha dato atto in motivazione dell'insussistenza dei presupposti per un proscioglimento nel merito — richiesto dalla Floreni nei motivi di appello - e ha affrontato il profilo della responsabilità dell'imputata, in ragione dell'azione civile esercitata, agli effetti dell'art. 578 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Floreni Maria Carmela, nata a Capua il 28/03/1974 avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 27/01/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato prescritto.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 gennaio 2023 (motivazione depositata il successivo 2 febbraio), ha confermato la sentenza di primo grado che ha condannato Floreni Maria Carmela alla pena di mesi uno di reclusione, con la sospensione condizionale, per violazione dell'art. 341 bis cod. pen., condannando altresì l'imputata al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di giudizio in favore della costituita Parte civile Peonia Cesare.

2. Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale eccepisce che la Corte di appello, nonostante nella motivazione abbia rilevato l'intervenuta prescrizione, ha "confermato la sentenza di condanna" senza riformarla e dichiarare l'estinzione del reato.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza di appello a pag. 3 ha evidenziato che "il reato de quo risulta estinto per intervenuta prescrizione. Ed invero, il reato ascritto all'imputata, perfezionatosi il giorno 20.09.2009, si è prescritto allo scadere del termine breve di sei anni dalla sentenza [di primo grado] (emessa il 14.04.2014), in data 14.94.2020". Peraltro, nel dispositivo ha disposto la conferma della sentenza di primo grado appellata dalla Floreni. Risultando pacifica l'estinzione del reato all'imputata ascritto, intervenuta dopo la pronuncia di condanna del Tribunale, la sentenza di appello deve essere annullata senza rinvio per l'intervenuta prescrizione del reato.

3. La Corte territoriale ha dato atto in motivazione dell'insussistenza dei presupposti per un proscioglimento nel merito — richiesto dalla Floreni nei motivi di appello - e ha affrontato il profilo della responsabilità dell'imputata, in ragione dell'azione civile esercitata, agli effetti dell'art. 578 cod. proc. pen. (profilo, questo, in alcun modo contestato dalla ricorrente). Pertanto, devono essere confermate le statuizioni civili. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili. Così deciso il 21 marzo 2024 Il