Sentenza — n. 18360/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa difesa di Donata Rizzo, Marco Espedito Aretano e Roberto Giovanni Aretano impugna, con un unico ricorso, la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce ha integralmente confermato la condanna resa nei loro confronti dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale locale perché ritenuti responsabili delle ipotesi di falsa testimonianza loro rispettivamente ascritte.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 18360/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'interesse dei ricorrenti si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte del merito confermato la responsabilità degli imputati appellanti in relazione ai fatti loro ascritti pur dando atto della erroneità del giudizio pregiudiziale implicitamente reso nel valutare la tempestività delle richieste di messa alla prova avanzate nel corso del giudizio di appello alla luce della disciplina transitoria prevista dall'art. 90, comma 2, del d.lvo n. 150 del 2022.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. Rizzo Donata, nata a Alliste il 25 gennaio 1966 2. Aretano Marco Espedito, nato a Casarano il 20 settembre 1988 3. Aretano Roberto Giovanni, nato a Casarano i14 febbraio 1959 avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 12 giugno 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della decisione impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. La difesa di Donata Rizzo, Marco Espedito Aretano e Roberto Giovanni Aretano impugna, con un unico ricorso, la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce ha integralmente confermato la condanna resa nei loro confronti dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale locale perché ritenuti responsabili delle ipotesi di falsa testimonianza loro rispettivamente ascritte.
2. Nell'interesse dei ricorrenti si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte del merito confermato la responsabilità degli imputati appellanti in relazione ai fatti loro ascritti pur dando atto della erroneità del giudizio pregiudiziale implicitamente reso nel valutare la tempestività delle richieste di messa alla prova avanzate nel corso del giudizio di appello alla luce della disciplina transitoria prevista dall'art. 90, comma 2, del d.lvo n. 150 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2.La Corte di appello, dopo aver affrontato e superato i motivi di appello interposti nell'interesse degli imputati, ribadendo il giudizio di responsabilità con riguardo all'ipotesi di reato loro ascritta, ha preso in considerazione le richieste di messa alla prova, articolate dagli odierni ricorrenti, nel corso del giudizio di appello, avvalendosi della disciplina transitoria dettata dall'art. 90, commi 1 e 2, del d.lvo n. 150 del 2022 e del diverso e più ampio spettro applicativo oggi offerto dal combinato disposto di cui agli artt. 168 bis e 550, comma 2, cod. pen.
In relazione a dette richieste, ne è stata rilevata la tempestività - perché depositate entro il termine ultimo del 13 febbraio 2024 considerato dalla citata disciplina transitoria-, non senza rimarcare l'erroneità della valutazione pregiudiziale resa nel porre comunque in decisione il giudizio, avendole implicitamente ritenute inammissibili. 3.Ne consegue la fondatezza del rilievo interposto dalla difesa, atteso che la decisione gravata è pervenuta al giudizio di responsabilità senza affrontare il tema pregiudiziale posto dalle richieste di messa alla prova, tempestivamente e ritualmente proposte nell'interesse dei ricorrenti, trascurando anche di metterne in luce altre possibili ragioni ostative.
C Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue. Cnlb
P.Q.M.
,3c1 ahír3 5etkel. *- C—D Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio la Corte di appell