Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waived grounds and lack of review of statutory exemption conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the judge's failure to evaluate statutory exemption conditions under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a review of these specific grounds, but the court held that such complaints are excluded from cassation review in settlement proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In settlement appeals, cassation is limited to the formation of will, prosecutor consent, and divergent content, excluding complaints about waived grounds or the non-evaluation of statutory exemption conditions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
eguente. ORDINANZA sul ricorso proposto da Mennuti Giuseppe, nato a Roma il 19/03/1957 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 13/11/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio; Osserva 1. Ritenuto che, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla )\, formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in guanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;
2. ritenuto che conseguentemente il ricorso, proposto per la mancata valutazione dei presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare nella misura di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 23 aprile 2024 olo SEZIONE VI PENALE07 MAG 2024 DEPOSITATO N CANCELLERIA IL FUNZI IO