Cassation appeal dismissed as inadmissible because the ground of non-punibility does not fit statutory grounds for appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the ground raised by the defense did not fall within the statutory grounds for cassation against a judgment under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to verify the absence of non-punishment causes under Article 129 of the same code, which the court ruled is not a permissible ground for review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal against a judgment under Article 444 of the Code of Criminal Procedure is admissible only for specific grounds, excluding the failure to verify causes of non-punishment.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Iawo Edrisa, nato in Gambia 1'1/1/1998 avverso la sentenza del 19/12/2023 del Tribunale di Bergamo Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 dicembre 2023 il Tribunale di Bergamo ha applicato a Edrisa Iawo la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 e all'art.337 cod. pen..
2. Avverso l'anzidetta sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla verifica dell'insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo non consentito.
2. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:
a) all'espressione della volontà dell'imputato;
b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che non è un motivo che rientra tra quelli proponibili.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos