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Sentenza — n. 17873/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17873/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17873/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro quale giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura custodiale degli arresti domiciliari applicati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale nei confronti di Germano Filice, gravemente indiziato di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di più reati contro la pubblica amministrazione (capo 5 della rubrica) e, in particolare, dei reati di cui agli artt. 615 ter, commi 1 e 3, cod. pen. (capi 1 e 2) e di più ipotesi di corruzione propria (capi 3 e 4).

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art 299 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17873/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa, con i motivi aggiunti depositati, ha ribadito la fondatezza delle censure prospettate dal ricorso con particolare riguardo al profilo della proporzionalità della misura anche alla luce delle decisioni adottate da questa Corte scrutinando i ricorsi proposti nell'interesse dei coindagati De Fazio e Quaglio.

Parole chiave

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amministrazione infedele irregolarità finanziarie responsabilità dell'impresa corruzione attiva regime disciplinare flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro quale giudice del riesame ex art. 309 cod.
art 299 cod. proc. pen
Giova premettere che, per quanto emerge dagli stessi scritti difensivi, il ricorrente, dopo la proposizione del ricorso che occupa, ha fatto istanza al Giudice per le indagini preliminari per ottenere, ex art 299 cod. proc. pen., se non la revoca, la sostituzione della misura in atto.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Filice Germano, nato a Cosenza il 18 dicembre 1967 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 20 dicembre 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; sentita la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'annullamento della decisione gravata limitatamente alla scelta della misura; sentito l'avvocato Badolato nell'interesse del ricorrente, che ha ribadito la fondatezza del ricorso anche alla luce dei motivi aggiunti depositati

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro quale giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura custodiale degli arresti domiciliari applicati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale nei confronti di Germano Filice, gravemente indiziato di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di più reati contro la pubblica amministrazione (capo 5 della rubrica) e, in particolare, dei reati di cui agli artt. 615 ter, commi 1 e 3, cod. pen. (capi 1 e 2) e di più ipotesi di corruzione propria (capi 3 e 4).

Condotte, quelle contestate a sostegno della misura applicata, tutte realizzate in concorso, tra gli altri, con i sodali Cosimo De Fazio e Ercole brio (che nella loro qualità di Marescialli della Guardia di Finanza in servizio presso il Nucleo di Polizia economico finanziaria di Cosenza, si sarebbero resi immediati protagonisti delle condotte di accesso abusivo ex art 615 ter illecitamente retribuite in esecuzione del pactum sceleris definito ai capi 3 e 4); e, ancora, con il concorso di Domenico Pasquale Quaglio e della compagna del ricorrente, Maria Grazia Bafaro, rispettivamente rappresentante legale e responsabile commerciale della società immediatamente favorita dalle iniziative illecite riscontrate. 2.In particolare, secondo l'assunto accusatorio validato con duplice conforme valutazione dai giudici della cautela, le iniziative illecite descritte ai capi di imputazione valorizzati a sostegno della misura custodiale contestata, dipanatesi per quasi cinque anni, ruotavano intorno all'attività imprenditoriale della Sirinformat srl, destinataria delle informazioni privilegiate fornite dai soggetti qualificati (grazie agli accessi abusivi realizzati presso la banca dati dell'INPS avvalendosi delle credenziali in loro possesso in ragione del relativo ruolo), oggetto del patto corruttivo all'uopo stipulato contestato ai capi 3 (per De Fazio) e 4 ( per brio).

Patto illecito per l'appunto finalizzato a favorire la detta società (che utilizzava i dati acquisiti indebitamente per fornire a terzi servizi di business information che costituivano il cuore della relativa attività di impresa), contratto su sollecitazione decisiva di Domenico Quaglio (che era il legale rappresentante della citata società) e con l'ausilio essenziale del ricorrente, compagno della Bafaro, nella sua qualità di responsabile informatico della Sirinformat (particolarmente attivo anche nella identificazione dei militari infedeli da reclutare per le azioni criminali comuni), tutti soggetti partecipi, con posizioni qualificate, della struttura criminale descritta al capo 5), soggettivamente composta anche da altri indagati (la figlia del ricorrente, Jessica, e la moglie di De Fazio, Annunziata Dimitri, con compiti di minor rilievo).

3. Impugna la difesa di Gennaro Filice e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contrastata sussistenza delle esigenze cautelari oltre che in punto di proporzionalità e adeguatezza della misura adottata, confermata dal Tribunale sia con riferimento al rischio d reiterazione che con riguardo al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio, senza considerare, in particolare: - che il ricorrente si è dimesso dal ruolo lavorativo svolto presso la Sirinformat, la quale ultima, già nel settembre del 2023, aveva ridisegnato la propria organizzazione interna adottando un modello di gestione e controllo diretto a prevenire e neutralizzare il rischio di illeciti analoghi a quelli accertati; - la condotta tenuta dal ricorrente nel periodo in cui ha mantenuto il detto impegno lavorativo per conto della Sirinformat dopo l'arresto di Domenico Quaglio, all'evidenza estranea ad ogni possibile reiterazione degli illeciti in questione; - l'erroneità in diritto della valutazione diretta a rintracciare concretezza e attualità del rischio di recidiva facendo unicamente leva sulla situazione illecita coperta dalla regiudicanda, trascurando l'incensuratezza del ricorrente; - la possibilità di applicare altra misura interdittiva comunque in grado di neutralizzare il pericolo riscontrato, integralmente pretermessa dal Tribunale.

4. La difesa, con i motivi aggiunti depositati, ha ribadito la fondatezza delle censure prospettate dal ricorso con particolare riguardo al profilo della proporzionalità della misura anche alla luce delle decisioni adottate da questa Corte scrutinando i ricorsi proposti nell'interesse dei coindagati De Fazio e Quaglio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso merita l'accoglimento nei termini precisati di seguito.

2. Giova premettere che, per quanto emerge dagli stessi scritti difensivi, il ricorrente, dopo la proposizione del ricorso che occupa, ha fatto istanza al Giudice per le indagini preliminari per ottenere, ex art 299 cod. proc. pen., se non la revoca, la sostituzione della misura in atto. Richiesta che è stata accolta limitatamente alla ritenuta insussistenza del profilo di attualità del rischio di inquinamento probatorio originariamente riscontrato dalla ordinanza genetica, senza che tanto abbia inciso sulla misura degli arresti domiciliari, mantenuta ferma in ragione della confermata sussistenza del rischio di reiterazione di analoghe condotte.

Ne consegue che, limitatamente alle esigenze da cautelare utili a fondare l'intervento in prevenzione oggetto di impugnazione, il ricorso che occupa mantiene attualità in punto di interesse limitatamente al detto rischio di recidiva, l'unico allo stato giustificativo della misura contrastata dalla difesa.3. Così delimitato il perimetro della verifica di legittimità sollecitata dal ricorso, rileva la Corte che sul piano della riscontrata sussistenza delle esigenze cautelari la decisione gravata non meriti censure. 3.1.In particolare, la valutazione spesa a sostegno del ritenuto rischio di reiterazione di analoghe condotte illecite risulta effettuata all'esito di un corretto e puntuale apprezzamento della rilevante gravità delle condotte a giudizio, rimarcandone la consistenza oggettiva, la ribadita continuità in un arco temporale di assoluto rilievo (quasi cinque anni sino ad arrestarsi in epoca non così distante dalla applicazione della misura) e mettendo al contempo in luce la centralità del ruolo assunto dal Filice e dalla compagna Maria Grazia Bafaro nell'attuazione del comune programma criminale proprio dell'associazione descritta al capo 5).

Profili, questi, non messi in discussione dal ricorso, puntualmente valorizzati nel sostenere i requisiti di concretezza e attualità del pericolo da neutralizzare, argomentato facendo leva sulla pervicacia mostrata proprio dal ricorrente allorquando si rese necessario trovare altro soggetto qualificato con le stesse caratteristiche del Di Fazio, che fosse in grado di sostituire quest'ultimo transitoriamente per garantire continuità alla programmata e comune azione criminale. 3.2. Così sunteggiata, la valutazione di merito sottesa alla decisione impugnata, oltre che legittima, deve ritenersi estranea a profili di manifesta illogicità, reggendo il peso delle censure difensive.

L'incensuratezza del ricorrente, nella scelta di merito esclusivamente propria dei giudici della cautela, ha finito per cedere il passo alla personalità criminale puntualmente disvelata dalle condotte a giudizio; per altro verso, la facilità mostrata nell'accedere ai profili qualificati funzionali alla realizzazione del comune programma criminale, ha fatto da coerente sostegno alla ritenuta indifferenza della rescissione del rapporto con la società privata nel cui immediato interesse è stata realizzata la detta attività, potendo siffatte iniziative illecite venire replicate nell'interesse proprio o di altra compagine; la risoluzione del citato rapporto collaborativo, infine, rende altrettanto indifferente al fine l'adozione di un sistema interno di controllo da parte della Sirinformat, avuto riguardo alla posizione del ricorrente, ormai estraneo alla detta compagine.

4. Altro è a dirsi, invece, sul piano della proporzionalità e della adeguatezza della misura adottata rispetto alla situazione di rischio da neutralizzare. Secondo la decisione gravata, gli arresti domiciliari costituirebbero lo strumento imprescindibile per garantire la piena neutralizzazione del rischio di reiterazione accertato perché consentono di realizzare l'isolamento effettivo dell'indagato e il suo concreto allontanamento dai luoghi di esecuzione delle condotte in questione, dove potrebbe con maggiore facilità reiterare le condotte delittuose, recidendo in tal modo anche i potenziali contatti correlati alle interessenze imprenditoriali sottese all'azione criminale accertata.

Sotto questo versante, la scelta sottesa alla relativa valutazione di merito risulta invero priva di una adeguata e puntuale giustificazione. In particolare, a fronte di un tale obiettivo cautelare, nulla si precisa, se non per il tramite di mere formule stilistiche, in ordine alle ragioni per le quali il medesimo risultato non possa essere perseguito adottando una misura, sia essa coercitiva o interdittiva, meno gravosa, che possa parimenti ritenersi in grado di contenere adeguatamente il riscontrato rischio di recidiva. Da qui il difetto di motivazione da colmare in sede di rinvio

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo gi