Italian court annuls home detention order due to lack of specific justification for isolation necessity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Catanzaro Tribunal's order confirming home detention for Maria Grazia Bafaro, remanding the case for a new decision. The lower court had upheld the measure based on Bafaro's role in an association involved in corruption and illegal data access, citing her persistent criminal behavior. The Supreme Court found the original order insufficiently motivated, noting that the reasoning failed to explain why less restrictive measures could not achieve the same goal of neutralizing the risk of recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 277 c.p.p.; Art. 309 c.p.p.: The court of review must provide a specific and adequate justification for the choice of a coercive measure, particularly when less restrictive alternatives could equally neutralize the risk of recidivism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bafaro Maria Grazia, nata a Lappano il 1° dicembre 1968 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 20 dicembre 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; sentita la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'annullamento della decisione gravata limitatamente alla scelta della misura; sentito l'avvocato Badolato nell'interesse della ricorrente, che ha ribadito la fondatezza del ricorso anche alla luce dei motivi aggiunti depositati
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro quale giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura custodiale degli arresti domiciliari applicati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale nei confronti di Maria Grazia Bafaro, gravemente indiziata di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di più reati contro la pubblica amministrazione ( capo 5 della rubrica) e in particolare dei reati di cui agli artt. 615 ter, commi 1 e 3, (capi 1 e 2) e di più ipotesi di corruzione propria (capi 3 e 4).
Condotte tutte realizzate in concorso, tra gli altri, con i sodali Cosimo De Fazio e Ercole brio (che nella loro qualità di Marescialli della Guardia di Finanza in servizio presso il Nucleo di Polizia economico finanziaria di Cosenza, si sono resi protagonisti immediati delle condotte di accesso abusivo ex art 615 ter determinate in particolare dalla ricorrente e illecitamente retribuite in esecuzione del pactum sceleris definito ai capi 3 e 4); nonché con il concorso di Domenico Pasquale Quaglio e Germano Felice. 2.In particolare, secondo l'assunto accusatorio validato con duplice conforme valutazione dai giudici della cautela, le iniziative illecite descritte ai capi di imputazione valorizzate a sostegno della misura custodiale contestata, dipanatesi per quasi cinque anni, ruotavano intorno all'attività imprenditoriale della Sirinformat srl, società della quale la ricorrente era direttore commerciale, immediata destinataria delle informazioni privilegiate - fornite dai soggetti qualificati grazie agli accessi abusivi realizzati presso la banca dati dell'INPS ( avvalendosi delle credenziali in loro possesso in ragione del relativo ruolo)- oggetto del patto corruttivo all'uopo stipulato contestato ai capi 3 (per De Fazio) e 4 ( per lodo).
Patto corruttivo per l'appunto finalizzato a favorire la detta società (che utilizzava i dati acquisiti indebitamente per fornire a terzi servizi di business information che costituivano il cuore della relativa attività di impresa), contratto su sollecitazione decisiva di Domenico Quaglio (che era il legale rappresentante della citata società) e con l'ausilio essenziale di Germano Filice, compagno della Bafaro, responsabile informatico della Sirinformat (particolarmente attivo anche nella identificazione dei militari infedeli da reclutare per le azioni criminali comuni), tutti partecipi, con posizioni qualificate, della struttura criminale descritta al capo 5), soggettivamente composta anche da altri soggetti (la figlia di Germano Filice, Jessica, e la moglie di De Fazio, Annunziata Dimitri) con compiti di minor rilievo. 3.Impugna la difesa di Maria Grazia Bafaro e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari nonché in ordone alla proporzionalità e all'adeguatezza della misura adottata, confermata dal Tribunale sia con riferimento al rischio d reiterazione che con riguardo al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio, senza considerare, in particolare: - che la ricorrente si è dimessa dal ruolo lavorativo svolto presso la Sirinformat, la quale ultima, già nel settembre del 2023 aveva ridisegnato la propria organizzazione interna adottando un modello di gestione e controllo diretto a prevenire e neutralizzare il rischio di illeciti quale quello accertato; - la condotta tenuta della ricorrente, pur nel periodo in cui ha mantenuto il detto impegno lavorativo per conto della Sirinformat dopo l'arresto di Domenico Quaglio, all'evidenza estranea da ogni possibile reiterazione degli illeciti in questione; - l'erroneità in diritto della valutazione diretta a rintracciare concretezza e attualità del rischio di recidiva facendo unicamente leva sulla situazione illecita coperta dalla regiudicanda, trascurando l'incensuratezza della ricorrente; - la possibilità integralmente pretermessa di applicare altra misura comunque in grado di neutralizzare il pericolo riscontrato 4.
La difesa, con i motivi aggiunti depositati, ha ribadito la fondatezza delle censure prospettate dal ricorso con particolare riguardo al profilo della proporzionalità della misura anche alla luce delle decisioni adottate da questa Corte scrutinando i ricorsi proposti nell'interesse dei coindagati De Fazio e Quaglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso merita l'accoglimento nei termini precisati di seguito.
2. Giova premettere che, per quanto emerge dagli stessi scritti difensivi, la ricorrente, dopo la proposizione del ricorso che occupa, ha fatto istanza al Giudice per le indagini preliminari per ottenere, ex art 299 cod. proc. pen., se non la revoca, la sostituzione della misura in atto. Richiesta che è stata accolta limitatamente alla ritenuta insussistenza del profilo di attualità del rischio di inquinamento probatorio originariamente riscontrato dalla ordinanza genetica, senza che tanto abbia inciso sulla misura degli arresti domiciliari, mantenuta ferma in ragione della confermata sussistenza del rischio di reiterazione di analoghe condotte.
Ne consegue che, limitatamente alle esigenze da cautelare utili a fondare l'intervento in prevenzione oggetto di impugnazione, il ricorso che occupa mantiene attualità in punto di interesse limitatamente al detto rischio di recidiva, l'unico allo stato giustificativo della misura contrastata dalla difesa.3. Cosi delimitato il perimetro della verifica di legittimità sollecitata dal ricorso, rileva la Corte che sul piano della riscontrata sussistenza delle esigenze cautelari la decisione gravata non meriti censure. 3.1.In particolare, la valutazione spesa a sostegno del ritenuto rischio di reiterazione di analoghe condotte illecite risulta effettuata all'esito di un corretto e puntuale apprezzamento della rilevante gravità delle condotte a giudizio, rimarcandone la consistenza oggettiva, la ribadita continuità in un arco temporale di assoluto rilievo (quasi cinque anni sino ad arrestarsi in epoca non così distante dalla applicazione della misura) e mettendo al contempo in luce la centralità del ruolo assunto dal Filice e dalla compagna Maria Grazia Bafaro nell'attuazione del comune programma criminale proprio dell'associazione descritta al capo 5).
Profili, questi, non messi in discussione dal ricorso, puntualmente valorizzati nel sostenere i requisiti di concretezza e attualità del pericolo da neutralizzare, argomentato facendo leva sulla pervicacia mostrata proprio dalla ricorrente e dal compagno Germano Filice, allorquando si rese necessario trovare altro soggetto qualificato con le stesse caratteristiche del Di Fazio, che fosse in grado di sostituire quest'ultimo transitoriamente per garantire continuità alla programmata e comune azione criminale. 3.2. Così sunteggiata, la valutazione di merito sottesa alla decisione impugnata, oltre che legittima, deve ritenersi estranea a profili di manifesta illogicità, reggendo il peso delle censure difensive.
L'incensuratezza della ricorrente, nella scelta di merito esclusivamente propria dei giudici della cautela, ha finito per cedere il passo alla personalità criminale puntualmente disvelata dalle condotte a giudizio; per altro verso, la facilità mostrata nell'accedere ai profili qualificati funzionali alla realizzazione del comune programma criminale, ha fatto da coerente sostegno alla ritenuta indifferenza della rescissione del rapporto con la società privata nel cui immediato interesse è stata realizzata la detta attività, potendo siffatte iniziative illecite venire replicate nell'interesse proprio o di altra compagine; la risoluzione del citato rapporto collaborativo, infine, rende altrettanto indifferente al fine l'adozione di un sistema interno di controllo da parte della Sirinformat, avuto riguardo alla posizione della ricorrente, ormai estranea alla detta compagine.
4. Altro è a dirsi, invece, sul piano della proporzionalità e della adeguatezza della misura adottata rispetto alla situazione di rischio da neutralizzare. Secondo la decisione gravata gli arresti domiciliari costituirebbero lo strumento imprescindibile per garantire la piena neutralizzazione del rischio di reiterazione accertato perché consentono di realizzare l'isolamento effettivo dell'indagata e il suo concreto allontanamento dai luoghi di esecuzione delle condotte in questione, dove potrebbe con maggiore facilità reiterare le condotte delittuose, recidendo in tal modo anche i potenziali contatti correlati alle interessenze imprenditoriali sottese all'azione criminale accertata.
Sotto questo versante, la scelta sottesa alla relativa valutazione di merito risulta invero priva di una adeguata e puntuale giustificazione. In particolare, a fronte di un tale obiettivo cautelare, nulla si precisa, se non per il tramite di mere formule stilistiche, in ordine alle ragioni per le quali il medesimo risultato non possa essere perseguito adottando una misura, sia essa coercitiva o interdittiva, meno gravosa, che possa parimenti ritenersi in grado di contenere adeguatamente il riscontrato rischio di recidiva. Da qui il difetto di motivazione da colmare in sede di rinvio
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo gi