Cassation appeal against execution order reclassified as opposition; case remitted to competent court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court dismissed the cassation appeal by reclassifying it as an opposition against an execution order. The appellant argued that mandatory confiscation laws applied retroactively to acts committed before the new provisions took effect. The Court ruled that only opposition is available against such execution decisions, not cassation appeals, and therefore remitted the case to the competent tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 666 cod. proc. pen.: When challenging an execution order regarding confiscation, only opposition is permitted; cassation appeals must be reclassified as opposition to preserve legal acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Vicari Marco, nato a Enna il 10 gennaio 1977 avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta del 10 gennaio 2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo qualificarsi il ricorso in termini di opposizione;
RITENUTO IN FATTO
E DIRITTO Rilevato che con sentenza del 19 giugno 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta ha applicato a Marco Vicari la pena concordata ex art 444 e ss. cod. proc. pen. con confisca delle somme di denaro ivi meglio precisate, in ragione, tra le altre imputazioni, del reato, allo stesso contestato, ex art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006; rilevato, ancora, che con istanza rivolta allo stesso decidente, quale giudice dell'esecuzione del citato provvedimento, è stata chiesta la restituzione dei beni, sottoposti a sequestro preventivo nel corso del medesimo procedimento, non restituiti in esito alla definizione dello stesso; considerato che, con il provvedimento descritto in epigrafe, la detta istanza di restituzione è stata rigettata e che avverso la stessa, nell'interesse del Vicari, la difesa ha interposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge con riferimento all'art. 2, comma 4, cod. pen. in relazione all'art 260 d.lgs. n. 152 del 2006 perché la confisca obbligatoria, richiamata dal provvedimento impugnato a sostegno della reiezione della istanza, prevista ora dall'art 452 quaterdecies, comma 5, cod. pen.
è stata introdotta nel sistema (con la legge n. 68 del 2015 modificando l'originario contenuto della citata art 260 del codice dell'ambiente) a far data dal 29 maggio 2015, così da ritenersi non applicabile retroattivamente per condotte, come quella di specie, commesse sino al 26 marzo 2016, nonché in ragione di un addotto vizio di motivazione in ragione della parimenti ritenuta confiscabilità dei medesimi beni ex art. 240 cod. pen.; ritenuto che secondo il costante orientamento reso da questa Corte sul tema (Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Rv. 259454;Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022 Rv. 283858), in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente;
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Calta