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Sentenza — n. 17857/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal sentence for failure to separately motivate each aggravating circumstance in a continued offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17857/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Rome V Court of Appeal's second-instance judgment regarding the sentencing of Nelu Nicolae Dancu. The appellant argued that the lower court determined a base penalty higher than the statutory minimum while claiming to start from the minimum, and failed to separately justify the increases for each satellite offense in a continued crime. The court ruled that the appellate court violated the law by not distinctly calculating and motivating the penalty increase for every satellite offense, a requirement established by prior precedent to ensure proportionality and prevent hidden cumulative penalties.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 493 ter cod. pen.: In cases of continued offense, the judge must identify the most serious offense, establish the base penalty, and separately calculate and motivate the increase for each satellite offense to ensure proportionality and avoid surreptitious cumulative penalties.

Parole chiave

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continued offense penalty base satellite offenses proportionality principle motivation requirement statutory minimum appellate review adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 493 ter cod. pen.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione per avere la Corte territoriale, pur avendo affermato di voler determinare la pena per il reato base di cui all'art. 493 ter cod.
Art. 416 cod. pen.
ed 1 anno di reclusione per il reato di cui all'art. 416 cod. pen.), ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato.
art. 493 ter cod. pen
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione per avere la Corte territoriale, pur avendo affermato di voler determinare la pena per il reato base di cui all'art. 493 ter cod. pen.
art. 416 cod. pen
ed 1 anno di reclusione per il reato di cui all'art. 416 cod. pen.), ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
In tal modo, oltre ad incorrere in un'evidente contraddizione, il Collegio di secondo grado non ha fatto buon governo dell'insegnamento di questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dancu Nelu Nicolae, nato in Romania il 14/1/1982 avverso la sentenza del 7/7/2023 della Corte di appello di Roma Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena base e di dichiarare l'inamrnissibilità del ricorso nel resto; letta la memoria depositata il 5 aprile 2024 nell'interesse del ricorrente, con cui si è chiesto l'accoglimento integrale del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 luglio 2023 la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza del 22 novembre 2022 della Seconda Sezione di questa Corte, che aveva annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena nei confronti di Nelu Nicolae Dancu in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 493 ter e 416 cod. pen.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione per avere la Corte territoriale, pur avendo affermato di voler determinare la pena per il reato base di cui all'art. 493 ter cod. pen. nel minimo edittale (pari a 1 anno di reclusione ed euro 310,00 di multa), fissato tale pena in misura più alta del minimo e cioè in 1 anno e 6 mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe motivato in ordine ai singoli aumenti disposti a titolo di continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte di appello, decidendo in fase di rinvio, ha irrogato all'imputato la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, a cui è pervenuta partendo dalla pena base per il reato di cui all'art. 493 ter cod. pen. di 1 anno e 6 mesi di reclusione ed euro 1.00,00 di multa, aumentata a titolo di continuazione a 3 anni di reclusione ed euro 1.040,00 di multa (1 mese di reclusione ed euro 30,00 di multa per ciascuno degli ulteriori 18 episodi contestati di cui all'art. 493 ter cit. ed 1 anno di reclusione per il reato di cui all'art. 416 cod. pen.), ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato.

Come dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale ha determinato la pena base in misura più alta del mimino (fissato in 1 anno di reclusione ed euro 310,00 di multa), pur avendo affermato di volere partire dal minimo edittale. La medesima Corte, poi, non ha motivato l'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite, per i quali ha applicato una pena di non esigua entità. In tal modo, oltre ad incorrere in un'evidente contraddizione, il Collegio di secondo grado non ha fatto buon governo dell'insegnamento di questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

Si è precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

3. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio in ordine alla determinazione della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d