Italian Court dismisses appeal for lack of specific sentencing increase motivation in continued crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Macor inadmissible due to a lack of concrete interest in the specific motivation of sentencing increases. Although the appellant argued the court failed to detail individual penalty increments for continued crimes, the court found the complaint manifestly unfounded as the original judgment clearly listed these increases. The decision relied on established jurisprudence stating that while detailed motivation is required, an appeal based solely on this omission is inadmissible without a specific interest in a more favorable sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 81 cod. pen.: In cases of continued offenses, while the judge must motivate individual penalty increases, an appeal solely alleging a lack of specific indication of these increases is inadmissible unless the appellant demonstrates a concrete and actual interest in a more favorable sentencing outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Macor Antonio, nato a Napoli il 01/01/1966 avverso la sentenza del 06/02/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione, a seguito di gravame interposto dall'imputato Antonio Macor avverso la sentenza emessa in data 8 gennaio 2013 dal Tribunale di Arezzo, in parziale riforma della decisione, riconosciuto il vincolo della continuazione con il reato oggetto della sentenza n. 2800/10 della Corte di appello di Firenze divenuta irrevocabile in data 15/03/2011, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato dichiarato responsabile dei reati di concorso in rapina pluriaggravata ed altro ascrittigli.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo mancanza della motivazione in ordine alla determinazione dei singoli aumenti, dei quali è stata anche omessa l'indicazione, per i reati posti in continuazione.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Quanto alla dedotta mancanza di indicazione dei singoli aumenti posti in continuazione, la censura è manifestamente in,fondata avendo la sentenza impugnata indicato, dopo la individuazione del reato più grave, i singoli aumenti per i reati posti in continuazione : anni uno e mesi tre oltre la multa per ciascuna delle rapine "Neri" e "Bracciantini" (rispettivamente capi A-a) e B-b) dell'imputazione), anni uno di reclusione oltre la multa per la rapina in danno della bigiotteria "Chimera Bijuox"(capo C), mesi sei di reclusione oltre la multa per la rapina tentata in danno di Giommoni Matteo ( capo D).
3. Quanto alla dedotta mancanza dì motivazione il motivo è manifestamente infondato oltre che privo di interesse. 3.1. Quanto alla motivazione posta a base dell'incremento singolarmente attribuito a ciascun reato posto in continuazione la Corte premette la valutazione dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. sotto il profilo soggettivo e oggettivo delle condotte contestate, considerando adeguati e proporzionali i sopraindicati aumenti. 3.2. Nell'affermare il principio secondo il quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.
U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), è stato precisato in motivazione che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Nell'affermare tale regola, tuttavia, le SU Pizzone hanno considerato che «occorre ancora dare conto di quel rivo giurisprudenziale secondo il quale è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il "quantum" dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117).
Si è al proposito sostenuto che se il principio devolutivo dell'appello impone al giudice di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnazione, con la quale nella specie si lamentava la mancata motivazione in ordine alla misura dei singoli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, occorre però che l'impugnante vi abbia interesse (Sez. 3, n. 550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv 278279). Una simile interpretazione è condivisibile quando la censura si concreti nella sola doglianza della mancata indicazione dei singoli aumenti di pena, venendo tuttavia fatta implicita o esplicita acquiescenza alla pena come determinata nel suo complesso (come nel caso della sentenza Pettè).
Ma quando, all'inverso, il rilievo è strumentale alla contestazione della assenza della motivazione posta a sostegno del giudizio di congruità della pena, o della sua contraddittorietà o manifesta illogicità, non è possibile sostenere che occorre l'esplicitazione da parte dell'impugnante di uno specifico interesse perché all'evidenza quest'interesse ricorre e si concreta nella determinazione di un più favorevole trattamento sanzionatorio.» 3. Rileva questo Collegio che, in applicazione dei richiamati principi e regole, mentre deve darsi avallo alla adeguata motivazione posta a base dei molto contenuti aumenti di pena in rapporto ai gravi reati cui si riferiscono, deve rilevarsi che nella specie il ricorrente non censura in alcun modo la congruità della pena inflitta in relazione ai singoli aumenti (né quella complessiva) limitandosi a / dedurre una mancanza di motivazione a riguardo, in assenza - comunque - di obiettivi profili ostativi alla verifica richiesta dalla sentenza Pizzone, trattandosi di plurimi reati di rapina aggravata.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t