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Sentenza — n. 17851/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming appellate court nullity for failing to inform defendant of alternative sentence options.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17851/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the Court of Appeal's failure to inform the defendant of alternative sentence options rendered the judgment null. The defense argued that the appellate court should have proactively offered these options under Article 545-bis of the Code of Criminal Procedure, but the prosecution contended that the principle of devolution requires the defendant to explicitly request such measures. The court ruled that the applicability of alternative sentences in the appellate phase is conditional upon a specific request by the defendant, which was absent in this case.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis c.p.p.; Art. 597 c.p.p.: The appellate court is not obligated to proactively inform the defendant of the possibility of substituting a custodial sentence with alternative measures unless the defendant has explicitly requested such substitution through the grounds of appeal or new arguments.

Parole chiave

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appellate procedure alternative sentences principle of devolution nullity of judgment substitutive penalties right to defense procedural request adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 545-bis c.p.p.
Il difensore deduce congiuntamente l'inosservanza dell'art. 545-bis cod.
Art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
e la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 178, comma 1, lett.
Art. 598 c.p.p.
dovrebbe trovare applicazione anche nel giudizio di appello, in virtù dell'estensione, in quanto applicabili, delle disposizioni dettate per il giudizio di primo grado sancita dall'art. 598 cod.
Art. 597, comma 1 c.p.p.
150, da contemperare con il principio devolutivo espresso dall'art. 597, comma 1, cod.
Art. 585, comma 4 c.p.p.
riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod.
Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Dall'esame diretto degli atti processuali - consentito allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 20-bis c.p.
La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, sancito che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod.
Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd.
Art. 385, quarto comma cod. pen.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Modena in data 12 gennaio 2022 e appellata dall'imputato Gaetano Evangelista, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali
pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv.
Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, Amato
pen., quando ciò sia, in concreto, ancora possibile (Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, Amato, Rv.
Sez. 2, n. 4772 del 05/10/2023
Sez. 2, n. 4772 del 05/10/2023).
Corte Costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Evangelista Gaetano, nato a Molfetta il 21.09.1964; avverso la sentenza emessa in data 12.05.2023 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Modena in data 12 gennaio 2022 e appellata dall'imputato Gaetano Evangelista, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in cinque mesi e dieci giorni di reclusione.

2. L'avvocato Valentina Di Loreto, nell'interesse dell'imputato, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento. Il difensore deduce congiuntamente l'inosservanza dell'art. 545-bis cod. proc. pen. e la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di avvisare l'imputato della possibilità di sostituire la pena detentiva con le pene indicate dall'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il difensore, infatti, rileva che la Corte di appello, pur riducendo la pena detentiva in misura tale da consentire la sua sostituzione, non ha avvisato l'imputato di questa possibilità.

Ad avviso del difensore, infatti, la disposizione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. dovrebbe trovare applicazione anche nel giudizio di appello, in virtù dell'estensione, in quanto applicabili, delle disposizioni dettate per il giudizio di primo grado sancita dall'art. 598 cod. proc. pen. L'omessa attivazione di ufficio della Corte di appello, subito dopo la lettura del dispositivo, nell'avvisare l'imputato della possibilità di sostituzione della pena detentiva con la semilibertà, la detenzione domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità, inoltre, determinerebbe una nullità della sentenza a regime intermedio, per lesione del diritto di intervento e di difesa dell'imputato, che è stata tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione.

3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 21 marzo 2024, il Procuratore generale Tonnaso Epidendio ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia deve essere contemperata con il principio devolutivo che informa il giudizio di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il difensore deduce congiuntamente l'inosservanza dell'art. 545-bis cod. proc. pen. e la nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in conseguenza dell'omesso avviso all'imputato nel giudizio di appello di chiedere la sostituzione della pena detentiva con le pene indicate dall'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati. Dall'esame diretto degli atti processuali - consentito allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01) - risulta che la Corte di appello di Bologna non ha effettuato l'avviso di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen., ma anche che l'imputato e il suo difensore nel giudizio di appello non hanno chiesto l'applicazione di pene sostitutive, né nell'atto di impugnazione né in udienza. Nell'atto di appello, infatti, l'imputato non ha chiesto la sostituzione della pena detentiva (che, peraltro, già era ammissibile in relazione all'entità della pena inflitta dalla sentenza di primo grado) e il difensore all'udienza del 12 maggio 2023 si è riportato ai motivi di appello.

La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, sancito che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 01).

In tema di pene sostitutive, a mente della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, da contemperare con il principio devolutivo espresso dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., affinché il giudice di appello possa pronunciarsi in merito alla applicabilità delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessario che il tema sia stato prospettato con i motivi di gravame o, al più tardi, attraverso lo strumento processuale dei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quando ciò sia, in concreto, ancora possibile (Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, Amato, Rv. 285708 - 01;

Sez. 2, n. 4772 del 05/10/2023). L'omessa attivazione di ufficio da parte della Corte di appello, dunque, non integra alcuna nullità, in quanto l'applicabilità dell'art. 545-bis cod. proc. pen. nel giudizio di appello postula la previa richiesta dell'imputato.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c