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Sentenza — n. 17843/2024 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal in criminal case dismissed due to lack of reasoned justification for acquittal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17843/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the civil effects of a second-instance acquittal because the appellate court failed to provide the mandatory strengthened reasoning required when overturning a first-instance conviction. The appellant argued that the lower court ignored key evidence and failed to refute the civil party's claims, violating established principles of judicial motivation. Consequently, the decision was sent back to the competent civil court for a new examination of the facts and legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 576 cod. proc. pen.; Art. 622 cod. proc. pen.: When an appellate court acquits a defendant despite a prior conviction, it must provide specific, reasoned justification refuting the evidence relied upon in the first instance; failure to do so constitutes a ground for annulment.

Parole chiave

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appellate acquittal strengthened reasoning civil party appeal false testimony judicial motivation falsa testimonianza attendibilità dei testimoni facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 576 cod. proc. pen.
Francesco Massimo Leone, quale parte civile, con atto sottoscritto dal difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, ai soli effetti civili, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., deducendo i motivi di seguito indicati.
Art. 622 cod. proc. pen.
In base alle considerazioni sopra sviluppate, la sentenza della Corte di appello di Bari, inficiata dalle denunciate aporie, deve essere annullata agli effetti civili con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod.
Art. 546 cod. proc. pen.
Art. 121 cod. proc. pen.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.
All'udienza del 10 marzo 2023 il processo è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite sull'applicabilità dell'art. 573, comma 1- bis, cod.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
23, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante (come nella specie il Procuratore generale) ha diritto di concludere oralmente in udienza (Sez.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 576 cod. proc. pen
Francesco Massimo Leone, quale parte civile, con atto sottoscritto dal difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, ai soli effetti civili, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., deducendo i motivi di seguito indicati.
art. 622 cod. proc. pen
In base alle considerazioni sopra sviluppate, la sentenza della Corte di appello di Bari, inficiata dalle denunciate aporie, deve essere annullata agli effetti civili con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023
Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017
Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Leone Francesco Massimo, nato 10/11/1960 a Foggia avverso la sentenza del 7/12/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la pronuncia in epigrafe indicata la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Foggia il 10 ottobre 2019, ha assolto Giuseppe La Torre dal reato di falsa testimonianza, con revoca delle »ti statuizioni civili, per le dichiarazioni mendaci rese nel procedimento civile tra Francesco Massimo Leone ed Enrica Mazzaro.

2. Francesco Massimo Leone, quale parte civile, con atto sottoscritto dal difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, ai soli effetti civili, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge per inosservanza degli artt. 546, comma 3, 121, 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per manifesta illogicità e travisamento del fatto e delle prove in quanto la sentenza impugnata, omettendo di valutare la memoria difensiva della parte civile e le sue conclusioni scritte, aveva operato sistematici travisamenti di prove decisive (quali le dichiarazioni dei figli della coppia) e non aveva tenuto conto che le dichiarazioni della parte civile risultassero confermate dalle audio-registrazioni ritenute erroneamente inammissibili, poco chiare e di dubbia provenienza. 2.2.

Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in quanto il giudice di appello, pur avendo ribaltato la decisione del precedente grado di merito non aveva fornito l'obbligatoria motivazione rafforzata, nè aveva indicato le evidenze ritenute decisive, confutando le emergenze istruttorie poste a fondamento della condanna.

3. All'udienza del 10 marzo 2023 il processo è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite sull'applicabilità dell'art. 573, comma 1- bis, cod. proc. pen. Le parti private, in vista della nuova udienza del 19 marzo 2024, hanno rinunciato alla richiesta trattazione orale, riportandosi entrambe alle rispettive richieste già formulate alla precedenza udienza e chiedendone, la parte civile, l'accoglimento e, l'imputato, il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Va preliminarmente ribadito, quanto al rito, il principio di diritto in tema di disciplina emergenziale da covid-19, secondo cui la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante (come nella specie il Procuratore generale) ha diritto di concludere oralmente in udienza (Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, Rv. 281520).Con riferimento poi alla disciplina prevista dal novello art. 573, comma 1 -bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, va rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che essa si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione (Sez.

U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036). Ragion per cui nel caso in esame tale normativa non viene in applicazione.

2. Nel ribaltare la decisione di condanna, in forza del medesimo compendio probatorio, la Corte di appello non ha confutato, in modo approfondito e diffuso, come era tenuta, quella del Tribunale, così non rispettando il principio di diritto, valido anche rispetto alle parti civili ai fini delle domande risarcitorie, sancito da Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, secondo cui "il giudice di appello che riforma in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva".

La sentenza di primo grado ha condannato Giuseppe La Torre per la falsa testimonianza resa dinnanzi al giudice civile, valorizzando elementi probatori quali le plurime e convergenti deposizioni oltre che il contenuto delle audio registrazioni che le supportavano. La Corte di appello, a fronte di detti elementi e nonostante il ribaltamento della decisione assunta dal Tribunale, non si è in alcun modo misurata con l'insostenibilità logica della ricostruzione e delle valutazioni effettuate nel precedente grado di merito fornendo l'obbligatoria motivazione rafforzata richiesta nella specie.

In tal modo non ha delineato, come dovuto, le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e non ha confutato, in modo specifico, i più rilevanti argomenti contenuti nella motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679).

3. Alla luce di tali principi di diritto devono ritenersi esistenti, nella sentenza impugnata, i profili di illegittimità addotti dal ricorrente.

4. In base alle considerazioni sopra sviluppate, la sentenza della Corte di appello di Bari, inficiata dalle denunciate aporie, deve essere annullata agli effetti civili con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile, competente per valore, in grado di appello, cui è demandato di riesaminare i profili della decisione affetti dai vizi riscontrati e provvedere, altresì, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così