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Sentenza — n. 17662/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible; preliminary judge's order on notification was not abnormal and aligned with Supreme Court precedent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17662/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procurator of the Republic appealed a preliminary judge's order declaring the nullity of a summons due to improper notification. The Procurator argued the order was abnormal and caused procedural regression, citing prevailing jurisprudence on defense domicile rules. The Court rejected this, ruling the order was not abnormal because it correctly applied a Supreme Court precedent established in July 2023 regarding notification to absent defense counsel.

Regesto Legislator

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Art. 618 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the challenged act is not abnormal, meaning it does not stand outside the legal system or cause procedural stagnation, even if it applies a controversial but settled precedent.

Parole chiave

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criminal procedure appeal abnormality structural notification defense counsel procedural regression Supreme Court precedent inadmissibility appeal domicile election notificazione della decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 618 cod. proc. pen.
Art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.
In particolare, il ricorso richiama la prevalente giurisprudenza di legittimità secondo la quale, pur quando il difensore non presti l'assenso alla domiciliazione secondo quanto disposto dall'art. 162, comma 4-bis, cod.
Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
pen e l'imputato non abbia provveduto a nuove e diverse elezioni di domicilio, le notifiche degli atti sono validamente effettuate con consegna di copia allo stesso difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 157 cod. proc. pen.
150, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti l'elezione, la notificazione dell'atto di citazione va effettuata nelle forme previste dall'art. 157 ed eventualmente dall'art.
Art. 159 cod. proc. pen.
157 ed eventualmente dall'art. 159 cod. proc. pen., e non mediante consegna di copia al medesimo difensore a norma dell'art.
art. 618 cod. proc. pen
art. 159 cod. proc. pen
157 ed eventualmente dall'art. 159 cod. proc. pen., e non mediante consegna di copia al medesimo difensore a norma dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani
Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni
215094; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv.
Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti
Al contrario, non può invocarsi la categoria dell'abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti solo da nullità o 2 A I • comunque sgraditi e non condivisi (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv.
Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023
Sez. 1, n. 17096 del 09/03/2021
pen., che è proprio quella di rendere reale ed effettiva la conoscenza del processo da parte di chi si trovi sottoposto a procedimento penale ed assistito da un difensore d'ufficio (Sez. 1, n. 17096 del 09/03/2021, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini nel procedimento a carico di Ndiaye Elhadji Magueye, nato il 07/01/1990 in Senegal avverso l'ordinanza del 5/05/2022 del Tribunale di Rimini; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo in via principale di rimettere la questione all'esame delle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., e, in subordine, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Rimini ha proposto ricorso diretto per cassazione avverso l'ordinanza sopra indicata, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del 5 maggio 2022 ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio emessa nei confronti di Ndiaye Elhadji Magueye per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, disponendo la restituzione degli atti al Pubblico ministero.

2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini deducendo l'abnormità dell'ordinanza, priva di motivazione, per avere determinato la regressione del procedimento. In particolare, il ricorso richiama la prevalente giurisprudenza di legittimità secondo la quale, pur quando il difensore non presti l'assenso alla domiciliazione secondo quanto disposto dall'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen e l'imputato non abbia provveduto a nuove e diverse elezioni di domicilio, le notifiche degli atti sono validamente effettuate con consegna di copia allo stesso difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

3. All'udienza del 3 aprile 2023 il processo è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite sulle medesime questioni oggetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, innanzitutto, perché il provvedimento impugnato non è abnorme. 2.Infatti, un atto è tale, nei termini delineati dalle Sezioni unite, quando «per la sua singolarità si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale» (abnormità strutturale) oppure quando «pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» oppure «si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite» (Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590). Al contrario, non può invocarsi la categoria dell'abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti solo da nullità o 2 A I • comunque sgraditi e non condivisi (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244). Nel caso di specie, il Giudice dell'udienza preliminare ha emesso un provvedimento che non soltanto rientra pienamente nei suoi ordinari poteri, ma è stato censurato dal ricorrente per l'avvenuta applicazione di un principio di diritto affermato da questa Corte, persino secondo un'ermeneusi maggioritaria, pur all'epoca controversa, in ordine alla impossibilità di procedere alla notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. nel caso di difensore domiciliatario non assenziente.

3. Già questo sarebbe sufficiente per ritenere inammissibile, in radice, il ricorso in esame, come peraltro richiesto dallo stesso Avvocato generale, ma a ciò si aggiunge, per completezza, che la divergenza interpretativa prospettata è stata risolta proprio nei termini indicati dal provvedimento impugnato dalle Sezioni Unite di questa Corte. Infatti, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 42603 del 13/07/2023, Rv. 285213, è stato stabilito che «In tema di elezione di domicilio, qualora l'imputato, nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti l'elezione, la notificazione dell'atto di citazione va effettuata nelle forme previste dall'art. 157 ed eventualmente dall'art. 159 cod. proc. pen., e non mediante consegna di copia al medesimo difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.».

A detta conclusione si è pervenuti in quanto, effettuando la notificazione allo stesso difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., risulterebbe frustrata la specifica finalità dell'art. 162, comma 4 -bis, cod. proc. pen., che è proprio quella di rendere reale ed effettiva la conoscenza del processo da parte di chi si trovi sottoposto a procedimento penale ed assistito da un difensore d'ufficio (Sez. 1, n. 17096 del 09/03/2021, Rv. 281198). o

P.Q.M.

I -4. o Dichiara inammissibile il ricorso. c=s: CnA N* Così deciso il 12 marzo 2024 CD < l-I», c c) La Consigliera estensora Il Presidente