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Sentenza — n. 17446/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17446/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17446/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile in quanto si limita ad esprimere un generico dissenso rispetto all'ordinanza impugnata, prospettando una contraddittorietà della motivazione frutto di una incompleta lettura dell'ordinanza impugnata che, senza incorrere in alcun vizio logico, si è limitata a ridefinire la compagine associativa (si vedano le pagine da 22 a 25 dell'ordinanza impugnata), escludendo la partecipazione di Scafuro. Ciò in considerazione del fatto — completamente trascurato dal ricorrente — che costui operava anche autonomamente, interfacciandosi direttamente con i soggetti interessati e, comunque, non divideva quanto percepito con Petrillo, ma era quest'ultimo che chiedeva delle cifre superiori agli interessati ovvero riduceva le somme consegnate a Scafuro, in modo da realizzare, comunque, un margine di guadagno.

Regesto Legislator

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art. 416 cod. pen; Sentenza — n. 17446/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Pasquale Petrillo ricorre per cassazione deducendo, con un unico motivo di ricorso i vizi di violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione relativa al giudizio di gravità indiziaria. Si rileva, in particolare, la contraddittorietà della motivazione laddove pur ritenendo la gravità degli indizi in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen., ha escluso che Scafuro partecipasse al sodalizio in esame.

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie abbandono del procedimento per truffa diritto di ricorso delle associazioni appartenenza a una banda affiliazione motivi di persecuzione rilevanti

Disposizioni normative citate

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art. 416 cod. pen
1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno, accogliendo parzialmente l'appello del Pubblico ministero, ha applicato a Pasquale Petrillo la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Petrillo Pasquale nato a Eboli il 3/1/1952 avverso l'ordinanza emessa il 30 ottobre 2023 dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno, accogliendo parzialmente l'appello del Pubblico ministero, ha applicato a Pasquale Petrillo la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. di cui al capo 1 dell'imputazione provvisoria.

2. Pasquale Petrillo ricorre per cassazione deducendo, con un unico motivo di ricorso i vizi di violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione relativa al giudizio di gravità indiziaria. Si rileva, in particolare, la contraddittorietà della motivazione laddove pur ritenendo la gravità degli indizi in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen., ha escluso che Scafuro partecipasse al sodalizio in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto si limita ad esprimere un generico dissenso rispetto all'ordinanza impugnata, prospettando una contraddittorietà della motivazione frutto di una incompleta lettura dell'ordinanza impugnata che, senza incorrere in alcun vizio logico, si è limitata a ridefinire la compagine associativa (si vedano le pagine da 22 a 25 dell'ordinanza impugnata), escludendo la partecipazione di Scafuro. Ciò in considerazione del fatto — completamente trascurato dal ricorrente — che costui operava anche autonomamente, interfacciandosi direttamente con i soggetti interessati e, comunque, non divideva quanto percepito con Petrillo, ma era quest'ultimo che chiedeva delle cifre superiori agli interessati ovvero riduceva le somme consegnate a Scafuro, in modo da realizzare, comunque, un margine di guadagno.

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 27 febbraio 2024 Il Consigliere e efisorg..- - I