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Sentenza — n. 17440/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17440/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17440/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lamanna Ivan, nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 12/05/1971 avverso il decreto del 18/10/2023 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martirio Rosati; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del decreto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 17440/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Richiama, in proposito, il disposto dell'art. 14, comma 2 -ter, d.lgs. cit., e la necessità di una nuova verifica di pericolosità del destinatario della misura, qualora sottoposto ad un periodo di detenzione superiore ai due anni.

Parole chiave

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controllo periodico della detenzione mantenimento della carcerazione di sicurezza carcerazione preventiva eccessiva minaccia attuale internamento internamento amministrativo
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lamanna Ivan, nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 12/05/1971 avverso il decreto del 18/10/2023 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martirio Rosati; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del decreto.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

l. Ivan Lamanna, attraverso il proprio difensore, chiede di annullare il decreto della Corte di appello di Catanzaro in epigrafe indicato, che ha confermato quello del Tribunale della stessa città dell'Il aprile 2022, col quale gli è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di tre anni, poiché ritenuto soggetto pericoloso, a norma dell'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011. Egli lamenta la violazione degli artt. 4 e 6 del medesimo decreto legislativo, per essersi i giudici limitati a valutare le condotte delittuose da lui compiute prima del periodo di carcerazione iniziato nel 2019 e da allora ininterrottamente in corso, senza tenere in considerazione il comportamento esemplare da lui tenuto in carcere, che gli ha permesso di beneficiare di liberazione anticipata e che è sintomatico di un suo allontanamento da contesti illegali.

Richiama, in proposito, il disposto dell'art. 14, comma 2 -ter, d.lgs. cit., e la necessità di una nuova verifica di pericolosità del destinatario della misura, qualora sottoposto ad un periodo di detenzione superiore ai due anni.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento con rinvio del decreto.

3. Ritiene il Collegio che l'impugnazione meriti di essere accolta. Il ricorrente ha fondato il proprio appello su una serie di circostanze verificatesi nel corso della sua detenzione, iniziata nel 2019 e tuttlgora in atto (almeno a quanto è dato evincere dagli atti consultabili da questa Corte, ovvero provvedimento impugnato e ricorso), che sarebbero rivelatrici del suo radicale mutamento di vita e, per l'effetto, dell'attuale inesistenza della sua pericolosità sociale. Il decreto impugnato ha completamente trascurato tali allegazioni, valorizzando esclusivamente i precedenti ed il percorso di vita del proposto anteriori alla restrizione, senza neppure accennare alle ragioni per cui quelle debbano reputarsi non conferenti o, comunque, soccombenti rispetto agli elementi "a carico". Mancando, dunque, la motivazione su un profilo decisivo ai fini della decisione, il decreto impugnato risulta emesso in violazione dell'art. 10, c:omnna 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e dev'essere perciò annullato, con rinvio al giudice di merito affinché lo integri o riveda il proprio giudizio.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in