Sentenza — n. 17439/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, il Tribunale di Imperia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Balestrieri Giuseppe in ordine ai reato di cui all'art. 335, primo comma, cod. pen. perché estinto per intervenuta oblazione. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova, vista la dichiarazione di acquiescenza del Procuratore della Repubblica in data 18/08/2023, deducendo la violazione di legge in relazione alla riconosciuta oblazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 335 cod. pen; Sentenza — n. 17439/2024 — snpen · Corte di Cassazione: E' sussistente la violazione di legge denunciata posto che, in relazione al delitto di cui all'art. 335 cod. pen. - punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309,00 -, è stata applicata una procedura di estinzione prevista per le sole contravvenzioni. 3.La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova.
Parole chiave
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!a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Genova nel procedimento a carico di: Balestrieri Giuseppe nato a Sanremo il 26/08/1944 avverso la sentenza del 06/07/2023 del Tribunale di Imperia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato:
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Imperia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Balestrieri Giuseppe in ordine ai reato di cui all'art. 335, primo comma, cod. pen. perché estinto per intervenuta oblazione.
2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova, vista la dichiarazione di acquiescenza del Procuratore della Repubblica in data 18/08/2023, deducendo la violazione di legge in relazione alla riconosciuta oblazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI1 ricorso è fondato.
2. E' sussistente la violazione di legge denunciata posto che, in relazione al delitto di cui all'art. 335 cod. pen. - punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309,00 -, è stata applicata una procedura di estinzione prevista per le sole contravvenzioni. 3.La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova. Così deciso 11 febbraio 2024 Il Co sigi re estensore Il Presidente Mari igna Maso R,( ciarelli SEZIONE VI PENALE29 APR 2024 OSITAT 1 CANCELLERIA IL FUNZI• • • IO GIUDIZIARIO .Dort.ssiAsepPifla Cirimele CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE uki• U.V)L ei\-A-kA 9._Jt 5 Ue 2-o/6 19/T Q li\Q. te:L r ‘\ \N(6 9 n0 '3/L TA-,1) 9)/L-QU- ')-Q\A-9 Al 05 a-Q C,311F, cyL eis,Y)-6L-t:ove S42A-.9U( S'e ‘.\ cAk:1,t. 2! ou):0( kkte q..kti,g,Q eh ve f)-N' Ok. L-3:k q/L ks-- tordio