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Ordinanza — n. 17320/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses late extradition appeal as procedurally inadmissible due to missed statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17320/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal against the extradition order procedurally inadmissible. The appellant, Andriolli Harley Maiche, sought to challenge a decision ordering his surrender to Brazil for serious crimes but failed to file the appeal within the required fifteen-day window. Consequently, the court ruled the remedy untimely and dismissed the request without examining the merits of the extradition claim.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against an extradition order is inadmissible if filed after the expiration of the fifteen-day statutory period, resulting in a de plano dismissal.

Parole chiave

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extradition appeal statutory deadline procedural inadmissibility Cassation procedure missed time limit termini di ricorso tempestività dell'inoltro istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso risulta essere stato tardivamente proposto in data 3.4.2024 - essendo la sentenza notificata al difensore il 14.2.2024 e all'estradando il 15.2.2024 - essendo scaduto in data 2/3/2024 il termine di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1 lett.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen.; Ritenuto che al rilievo della tardività del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la inammissibilità della impugnazione, da dichiararsi secondo procedura de plano ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
la inammissibilità della impugnazione, da dichiararsi secondo procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
Art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deci
art. 203 disp. att. cod. proc. pen
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Andriolli Harley Maiche (CUI 05LCNAQ), nato in Brasile il 24/11/1976 avverso la sentenza del 06/02/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; OSSERVA Rilevato che il ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha ritenuto sussistenti le condizioni per concedere la sua estradizione richiesta dalla Repubblica federativa del Brasile a fini processuali in relazione ai reati di cui agli artt. 148, 149 A, art. Il e V paragrafo 1 del cod. pen. brasiliano (tratta di persone, sottoposizione delle vittime a sequestro di persona a scopo di estorsione e sfruttandone la prostituzione), sospendendosi la consegna alla A.G. del Brasile disponendo che venga rinviata al momento in cui nei confronti dell'Andriolli cesserà la carcerazione attualmente impostagli per altro titolo di giustizia italiano;

Ritenuto che il ricorso risulta essere stato tardivamente proposto in data 3.4.2024 - essendo la sentenza notificata al difensore il 14.2.2024 e all'estradando il 15.2.2024 - essendo scaduto in data 2/3/2024 il termine di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.; Ritenuto che al rilievo della tardività del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la inammissibilità della impugnazione, da dichiararsi secondo procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;

Ritenuto che alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende che si stima adeguata nella misura di euro tremila; Ritenuto che devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art.203 disp. att. cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deci