Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16986/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because only final judgments can be appealed during trial proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16986/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Patrizia Ghersi inadmissible under Article 586 of the Code of Criminal Procedure. The defense had requested the admission of evidence, but the trial court partially rejected this request via an order during the trial. The Court held that such orders can only be challenged through the appeal against the final judgment, not separately.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 586 c.p.p.; Art. 495 c.p.p.: Appeals against trial orders are inadmissible unless a specific law provides otherwise or the order concerns personal liberty; only the final judgment may be appealed.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure inadmissible appeal trial order evidence admission final judgment appeal facoltà di astenersi dal testimoniare diritto di non autoincriminarsi prova liberatoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 586 c.p.p.
Art. 495 c.p.p.
pen., dinanzi al Tribunale di Savona, impugna l'ordinanza in epigrafe indicata, resa da quel Tribunale a norma dell'art. 495, cod.
Art. 468 c.p.p.
pen., con la quale è stata parzialmente respinta la richiesta di ammissione di prove avanzata dalla sua difesa ai sensi dell'art. 468, stesso codice.
Art. 610 c.p.p.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod.
Art. 591 c.p.p.
pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 591, comma 1, lett.
Art. 190 c.p.p.
Ella lamenta la violazione di tali disposizioni di legge, nonché dell'art. 190, stesso codice, degli artt.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 117 Cost.
Art. 6 CEDU
24, 111 e 117, Cost., e dell'art. 6, CEDU.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ghersi Patrizia, nata a Savona il 01/02/1970 avverso l'ordinanza del 06/02/2024 del Tribunale di Savona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con atto del proprio difensore, Patrizia Ghersi, imputata del delitto di cui all'art. 353, cod. pen., dinanzi al Tribunale di Savona, impugna l'ordinanza in epigrafe indicata, resa da quel Tribunale a norma dell'art. 495, cod. proc. pen., con la quale è stata parzialmente respinta la richiesta di ammissione di prove avanzata dalla sua difesa ai sensi dell'art. 468, stesso codice. Ella lamenta la violazione di tali disposizioni di legge, nonché dell'art. 190, stesso codice, degli artt. 24, 111 e 117, Cost., e dell'art. 6, CEDU.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 591, comma 1, lett. c).

3. L'art. 586, cod. proc. pen., infatti, dispone che l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta, a pena d'inammissibilità, soltanto con quella contro la sentenza. Non ricorre, infatti, nel caso di specie, nessuna delle due sole eccezioni previste a tale regola generale dalla medesima norma, e cioè che vi sia una diversa previsione espressa di legge, oppure che si tratti di ordinanza in materia di libertà personale.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna della proponente al pagamento delle spese del procedimento nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro per ognuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso