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Sentenza — n. 16971/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16971/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16971/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a Patrizia Luzi la pena di euro seimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen.. La Luzi, quale titolare della ditta "Il Talsimano", aveva presentato istanza al Fondo di Garanzia a favore della PMI, per ottenere un finanziamento a seguito della crisi economica derivante dalla emergenza epidemiologica COVID, non osservando le disposizioni normative riguardanti lo "status" di impresa "in difficoltà", ottenendo l'erogazione di un finanziamento pari a euro 25.000,00.

Regesto Legislator

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art. 316-ter cod. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 322-ter cod. pen; Sentenza — n. 16971/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con il ricorso, la Procura generale presso la Corte di appello di Ancona ha denunciato violazione di legge (artt. 316-ter e 322 cod. pen.) perché il giudice ha omesso di adottare la confisca del profitto del reato.

Parole chiave

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sostegno finanziario ristrettezza finanziaria indigenza finanziaria aiuti alle imprese in difficoltà finanziamento di progetti divieto di finanziamento monetario

Disposizioni normative citate

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art. 316-ter cod. pen
Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a Patrizia Luzi la pena di euro seimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen..
art. 444 cod. proc. pen
Va premesso che il ricorso, pur riguardando una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., non incontra i limiti previsti dall'art.
art. 606 cod. proc. pen
279348) ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 606 cod. proc. pen.
art. 322-ter cod. pen
La disposizione di cui all'art. 322-ter cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di: Luzi Patrizia, nata a San Benedetto del Tronto il 14/112/1953 avverso la sentenza del 03/10/2023 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ascoli Piceno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con riferimento alla omessa statuizione sulla confisca del profitto del reato; letta la memoria del difensore di Patrizia Luzi, avvocato Arrigo Silvestri che ha chiesto di rigettare il ricorso allegando copia della documentazione bancaria attestante l'estinzione del finanziamento.

RITENUTO IN FATTO

1. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a Patrizia Luzi la pena di euro seimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen.. La Luzi, quale titolare della ditta "Il Talsimano", aveva presentato istanza al Fondo di Garanzia a favore della PMI, per ottenere un finanziamento a seguito della crisi economica derivante dalla emergenza epidemiologica COVID, non osservando le disposizioni normative riguardanti lo "status" di impresa "in difficoltà", ottenendo l'erogazione di un finanziamento pari a euro 25.000,00.

2. Con il ricorso, la Procura generale presso la Corte di appello di Ancona ha denunciato violazione di legge (artt. 316-ter e 322 cod. pen.) perché il giudice ha omesso di adottare la confisca del profitto del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. Va premesso che il ricorso, pur riguardando una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., non incontra i limiti previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., avendo questa Corte (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348) ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 606 cod. proc. pen. con riferimento alle misure di sicurezza, sia personali che patrimoniali, che non hanno formato oggetto di accordo tra le parti. La disposizione di cui all'art. 322-ter cod. pen. prevede che, nel caso di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320...è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo. ..ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Con la sentenza impugnata è del tutto mancata una pronuncia con riguardo alla confisca del profitto acquisito dall'imputata Luzi con la condotta di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, relativamente alla quale è descritta l'erogazione di una somma di venticinquemila euro. Orbene, poiché la confisca del profitto è obbligatoria e poiché non è necessario che la confisca sia preceduta da un sequestro preventivo, ad essa funzionale, la disposizione di cui all'art. 322-ter cod. pen. obbliga il giudice a determinare le somme di denaro o individuare i beni assoggettati a confisca, in quanto costituenti profitto.Nel caso di specie, peraltro, era ravvisabile un profitto accrescitivo, costituito da somme di denaro, con la conseguenza che avrebbero potuto sottoporsi a confisca diretta le somme nella disponibilità dell'imputata, senza che fosse ravvisabile la confisca di un equivalente pecuniario.

Deve dunque prendersi atto della mancanza di una pronuncia con riguardo alla confisca del profitto del reato, cosicché per questa parte la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame su tale punto al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ascoli Piceno. Va rimessa al giudice di merito la valutazione della documentazione prodotta dalla difesa che attesta la restituzione dell'importo finanziato in data successiva alla sentenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca, con rinvio per nuovo esame sul punto al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ascoli Piceno.